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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17571/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24616/2018 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che agisce anche in proprio ; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 152/2018,depositata il 1 9 /07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’opposizione proposta avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione al patrocino a spese dello Stato in favore di [OSCURATO:PERSONA]Aniello, dichiarata originariamente inammissibile dal Presidente delegato della Corte d’appello d i Salerno, è stata accolta dalla medesima Corte, che ha deciso quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 29228/2017, che si è pronunciata per l’ammissibilità del rimedio.

La Corte d’appello di Salerno, con l’ordinanza 19 luglio 2018, n. 152, in sede di rinvio, ha appunto accolto l’impugnazione e ha revocato il provvedimento di revoca del patrocinio statuale.

Quanto alle spese, la Corte d’appello ha liquidato in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.350,00 avendo ritenuto la causa di valore indeterminabile e avendo applicato la riduzione del 50% dei compensi; per il giudizio di cognizione svoltosi davanti alla Corted’appello e per il “presente procedimento, ivi compresa la fase presso la Corte di cassazione” la Corte ha liquidato la somma di euro 893,00. [OSCURATO:PERSONA]Aniello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]

I. Preliminarmente all’esame del ricorso, va rilevato che, trattandosi di impugnazione che censura il quantum della liquidazione, manca la legittimazione del beneficiato D’Aniello, essendo legittimato unicamente il suo difensore, in favore del quale sono stati liquidati i compensi, difensore che agisce in forza di autonoma legittimazione, a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale (cfr. Cass. n. 12320/2020).

II. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., comma 4, e delle tabelle del d.m. n. 55/2014 per mancato rispetto dei minimi legali e nullità dell’ordinanza in quanto contenente solo formule stereotipate”: la liquidazione posta in essere dal giudice di rinvio, ossia la somma complessiva di euro 1.350,00per il processo presupposto e di euro 893,00per il giudizio di cassazione e per il giudizio di opposizione, lede i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, non rispettando i minimi tabellariin esso previsti.

2. Il secondo motivo contesta “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici capi della domanda circa le spese di lite, omessa liquidazione di tutte le spese del procedimento principale e delle tre procedure di opposizione, omessa indicazione della parte soccombente, nullità dell’ordinanza in ordine alle omesse liquidazioni delle spese di lite”: dal confronto della domanda proposta con la decisione impugnata emerge l’omessa pronuncia in ordine alla liquidazione della prima procedura di opposizione e traspare l’arbitrario e immotivato accorpamento della liquidazione delle prestazioni tenute nella doppia fase del giudizio di cassazione e della seconda procedura di opposizione; il provvedimento impugnato è altresì privo della indicazione in ordine alla parte soccombente e non provvede infine rispetto a tutte le spese di tutti procedimenti.

I motivi sono entrambi fondati per quanto di ragione.

Nel liquidare i compensi la Corte d’appello, senza peraltro fornire argomentazione alcuna al riguardo, ha violato i minimi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione al giudizio nel quale D’Aniello è stato difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (un processo di lavoro svoltosi in secondo grado davanti alla medesima Corte d’appello di Salerno); quanto al giudizio di rinvio e al primo giudizio di cassazione la Corte ha disposto una liquidazione forfettaria unica, senza considerare il primo giudizio di opposizione e in ogni caso violando anche in questo caso i minimi tabellari.

Riguardo invece alle spese vive dei vari giudizi, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'errore del giudice nella determinazione della misura dellespese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento dicorrezione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione” (Cass. 21012/2010).

III. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alle censure accolte.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e devono essere conseguentemente liquidati all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] i compensi per l’attività prestata in favore di D’Aniello nel giudizio d’appello di lavoro e vanno liquidati, sempre in suo favore, i compensi del giudizio di opposizione, del primo giudizio di cassazione, del giudizio di rinvio e del presente giudizio di cassazione, con condanna al pagamento nei confronti del Ministero della Giustizia.

La liquidazione è posta in essere nel dispositivo sulla base dei seguenti criteri: per quanto concerne il giudizio presupposto, vanno applicati i minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile, considerata la natura della causa e le questioni trattate, con la precisazione che la riduzione prevista nella fase istruttoria può arrivare fino al 70% del compenso medio e che alla somma determinata va applicata la riduzione del 50% stabilita dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002; per quanto concerne l’impugnazione del decreto di liquidazione, va rilevato che trovano anche qui applicazione i minimi tariffari e che il primo giudizio di opposizione si chiuse con una declaratoria di inammissibilità in limine litis,così che non può essere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione; riguardo al primo giudizio di cassazione va infine precisato che la pronuncia di una ordinanza interlocutoria non comporta un aumento dei compensi del difensore, a differenza di quanto sostiene il ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle seguenti somme, a titolo di compensi, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -per il giudizio di appello in materia di lavoro euro 2.100,00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -per il giudizio di opposizione euro 950,00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -per il primo giudizio di cassazione euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - per il giudizio di rinvio euro 1.400, 00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -per il presente giudizio di cassazione euro 1.400,00 di c ui euro 200,00 per esborsi, oltre spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24616/2018 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che agisce anche in proprio ; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 152/2018,depositata il 1 9 /07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’opposizione proposta avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione al patrocino a spese dello Stato in favore di [OSCURATO:PERSONA]Aniello, dichiarata originariamente inammissibile dal Presidente delegato della Corte d’appello d i Salerno, è stata accolta dalla medesima Corte, che ha deciso quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 29228/2017, che si è pronunciata per l’ammissibilità del rimedio. La Corte d’appello di Salerno, con l’ordinanza 19 luglio 2018, n. 152, in sede di rinvio, ha appunto accolto l’impugnazione e ha revocato il provvedimento di revoca del patrocinio statuale. Quanto alle spese, la Corte d’appello ha liquidato in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.350,00 avendo ritenuto la causa di valore indeterminabile e avendo applicato la riduzione del 50% dei compensi; per il giudizio di cognizione svoltosi davanti alla Corted’appello e per il “presente procedimento, ivi compresa la fase presso la Corte di cassazione” la Corte ha liquidato la somma di euro 893,00. [OSCURATO:PERSONA]Aniello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello. L’intimato Ministero della Giustizia non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I. Preliminarmente all’esame del ricorso, va rilevato che, trattandosi di impugnazione che censura il quantum della liquidazione, manca la legittimazione del beneficiato D’Aniello, essendo legittimato unicamente il suo difensore, in favore del quale sono stati liquidati i compensi, difensore che agisce in forza di autonoma legittimazione, a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale (cfr. Cass. n. 12320/2020). II. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., comma 4, e delle tabelle del d.m. n. 55/2014 per mancato rispetto dei minimi legali e nullità dell’ordinanza in quanto contenente solo formule stereotipate”: la liquidazione posta in essere dal giudice di rinvio, ossia la somma complessiva di euro 1.350,00per il processo presupposto e di euro 893,00per il giudizio di cassazione e per il giudizio di opposizione, lede i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, non rispettando i minimi tabellariin esso previsti. 2. Il secondo motivo contesta “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici capi della domanda circa le spese di lite, omessa liquidazione di tutte le spese del procedimento principale e delle tre procedure di opposizione, omessa indicazione della parte soccombente, nullità dell’ordinanza in ordine alle omesse liquidazioni delle spese di lite”: dal confronto della domanda proposta con la decisione impugnata emerge l’omessa pronuncia in ordine alla liquidazione della prima procedura di opposizione e traspare l’arbitrario e immotivato accorpamento della liquidazione delle prestazioni tenute nella doppia fase del giudizio di cassazione e della seconda procedura di opposizione; il provvedimento impugnato è altresì privo della indicazione in ordine alla parte soccombente e non provvede infine rispetto a tutte le spese di tutti procedimenti. I motivi sono entrambi fondati per quanto di ragione. Nel liquidare i compensi la Corte d’appello, senza peraltro fornire argomentazione alcuna al riguardo, ha violato i minimi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione al giudizio nel quale D’Aniello è stato difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (un processo di lavoro svoltosi in secondo grado davanti alla medesima Corte d’appello di Salerno); quanto al giudizio di rinvio e al primo giudizio di cassazione la Corte ha disposto una liquidazione forfettaria unica, senza considerare il primo giudizio di opposizione e in ogni caso violando anche in questo caso i minimi tabellari. Riguardo invece alle spese vive dei vari giudizi, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'errore del giudice nella determinazione della misura dellespese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento dicorrezione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione” (Cass. 21012/2010). III. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alle censure accolte. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e devono essere conseguentemente liquidati all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] i compensi per l’attività prestata in favore di D’Aniello nel giudizio d’appello di lavoro e vanno liquidati, sempre in suo favore, i compensi del giudizio di opposizione, del primo giudizio di cassazione, del giudizio di rinvio e del presente giudizio di cassazione, con condanna al pagamento nei confronti del Ministero della Giustizia. La liquidazione è posta in essere nel dispositivo sulla base dei seguenti criteri: per quanto concerne il giudizio presupposto, vanno applicati i minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile, considerata la natura della causa e le questioni trattate, con la precisazione che la riduzione prevista nella fase istruttoria può arrivare fino al 70% del compenso medio e che alla somma determinata va applicata la riduzione del 50% stabilita dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002; per quanto concerne l’impugnazione del decreto di liquidazione, va rilevato che trovano anche qui applicazione i minimi tariffari e che il primo giudizio di opposizione si chiuse con una declaratoria di inammissibilità in limine litis,così che non può essere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione; riguardo al primo giudizio di cassazione va infine precisato che la pronuncia di una ordinanza interlocutoria non comporta un aumento dei compensi del difensore, a differenza di quanto sostiene il ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle seguenti somme, a titolo di compensi, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -per il giudizio di appello in materia di lavoro euro 2.100,00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -per il giudizio di opposizione euro 950,00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -per il primo giudizio di cassazione euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - per il giudizio di rinvio euro 1.400, 00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; -per il presente giudizio di cassazione euro 1.400,00 di c ui euro 200,00 per esborsi, oltre spe
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