Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08344/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata quanto al solo capo a) per intervenuta remissione di querela e la trasmissione degli atti al competente ufficio per rideterminare la pena quanto al solo capo b). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo di patrocinio abilitato, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624,625 7 cod. pen. così riqualificata la originaria contestazione di ricettazione - capo A) - e del reato di cui all'art. 55 comma 9 del D. Lgs. n. 231 del 2007 - capo B). 2.La difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela per il reato di furto e la rideterminazione della pena nel residuo, di ufficio o con trasmissione degli atti al giudice del merito. 3.Va dunque rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'estinzione del reato sub a) per intervenuta remissione di querela, è fondato.

L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, come noto, ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede, rendendo il delitto procedibile a querela della persona offesa.

Pertanto, assume rilevanza, allo stato, la remissione di querela formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 settembre 2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Sassari, ritualmente accettata in pari data dal procuratore speciale dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l'estinzione del reato, conseguente all'operatività della remissione di querela, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01), deve essere sancita ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., del resto nemmeno invocati con l'impugnazione (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc.

Lena, Rv.230140). 4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, a riguardo della imputazione di cui al capo a) perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela mentre ne va disposto l'annullamento con rinvio con riferimento alla fattispecie individuata come satellite nell'ambito del reato continuato di cui al capo b), in assenza di specifiche censure elevate nel ricorso ad altro titolo, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

5. Ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali, e annulla la stessa sentenza in riferimento al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata quanto al solo capo a) per intervenuta remissione di querela e la trasmissione degli atti al competente ufficio per rideterminare la pena quanto al solo capo b). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo di patrocinio abilitato, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624,625 7 cod. pen. così riqualificata la originaria contestazione di ricettazione - capo A) - e del reato di cui all'art. 55 comma 9 del D. Lgs. n. 231 del 2007 - capo B). 2.La difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela per il reato di furto e la rideterminazione della pena nel residuo, di ufficio o con trasmissione degli atti al giudice del merito. 3.Va dunque rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'estinzione del reato sub a) per intervenuta remissione di querela, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, come noto, ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede, rendendo il delitto procedibile a querela della persona offesa. Pertanto, assume rilevanza, allo stato, la remissione di querela formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 settembre 2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Sassari, ritualmente accettata in pari data dal procuratore speciale dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l'estinzione del reato, conseguente all'operatività della remissione di querela, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01), deve essere sancita ove non sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., del resto nemmeno invocati con l'impugnazione (sez.5, n. 42260 del 06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140). 4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, a riguardo della imputazione di cui al capo a) perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela mentre ne va disposto l'annullamento con rinvio con riferimento alla fattispecie individuata come satellite nell'ambito del reato continuato di cui al capo b), in assenza di specifiche censure elevate nel ricorso ad altro titolo, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5. Ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali, e annulla la stessa sentenza in riferimento al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudiz
Sentenza Cassazione n. 08344/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris