CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 22802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21380-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 49/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 118/21; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia INPS R.G.N.21380/2022 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Terni un decreto con il quale ingiunse al Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps il pagamento della somma di € 3.570,96 di cui € 795,87 per TFR ed € 2.775,09 a titolo di mensilità non erogate dalla datrice di lavoro poi fallita. 2. L’Inps propose opposizione ed il Tribunale di Terni, rigettata l’eccezione di nullità della procura generale alle liti avanzata dal Giacchetti, ritenne che correttamente l’Inps aveva detratto dall’importo riconosciuto a titolo di TFR di € 3.664,99, ammesso al passivo al lordo delle ritenute fiscali di legge, la somma di € 795,87 a titolo di ritenute fiscali ed aveva corrisposto così al lavoratore l’importo netto. A tal proposito il giudice dell’opposizione osservò che l’Istituto era vincolato ai termini della disposta ammissione allo stato passivo fallimentare. Negò poi il diritto del Giacchetti a percepire le somme chieste per le ultime mensilità di retribuzione evidenziando che al momento della domanda erano già decorsi dodici mesi dalla maturazione. 2. La Corte di appello di Perugia ha confermatola sentenza del Tribunale ritenendo validala procura generale alle liti dell’INPS in favore degli avvocati poi costituitisi (copia autentica dell’ atto notarile in formato analogico allegata, previa scansione ed inserita nel fascicolo informatico; successivamente al disconoscimento era stata nuovamente allegata, anche in formato analogico, senza che fosse mai stata proposta querela di falso)atteso che all’atto ben potevano essere allegati elenchi che erano stati sottoscritti dallo stesso Notaio e perciò trasfusi nell’atto pubblico. 2.1. Nel merito, poi, ha ritenutoche nel caso in esame non fosse ravvisabile una doppia tassazione dell’importo riconosciuto a titolo di TFR in quantola somma riconosciuta dall’INPS altro non era che quella accertata dalla procedura concorsuale ed ammessa al passivo che doveva perciò essere assoggettata a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.2. La Corte territoriale ha ritenuto infatti che l’Istituto era tenuto a corrispondere all’assicurato il medesimo importo che sarebbe stato erogato dalla procedura fallimentare. Pertanto, ammesso il credito al lordo delle ritenute fiscali, correttamente l’INPS aveva provveduto ad operare le dovute ritenute. La circostanza che, per errore , era stato indicato dal lavoratore l’importo netto invece che quello lordo non mutavala situazione e, comunque , l’indicazione “Irpef già pagata” risultante dalle buste paga non era prova dell’effettivo adempimento dell’obbligo fiscale. 2.3. Quanto alle mensilità di retribuzione (febbraio e marzo 2015) ed alla quota di tredicesima risultante dal prospetto paga di maggio 2015 la Corte di merito, nel ricordare quali erano i presupposti di legge per l’adempimento da parte del Fondo di garanzia, ha accertato in fatto che le retribuzioni chieste non rientravano tra quelle maturate nei dodici mesi antecedenti il 23 agosto 2016 (data dell’istanza di fallimento). Ha accertato inoltreche prima di tale data non erano state presentate altre istanze. Al riguardo il giudice di appello, al pari di quello di primo grado, ha escluso che l’azione giudiziaria - iniziata nel giugno 2015 e poi definita in sede conciliativa nel settembre 2015, rivolta all’impugnazione del licenziamento intimato al Giacchetti - contenesse rivendicazioni retributive (che sarebbero state peraltro inammissibili nell’ambito del rito Fornero adottato). Ha evidenziato poi che nel verbale di conciliazione di quella controversia, pur essendosi dato atto dell’esistenza di un credito per TFR e per altre competenze, si era tuttavia demandato ad un successivo momento la quantificazione degli importi e, per tale ragione, la Corte ha escluso che l’atto con cui era stato definito il giudizio sul licenziamento potesse essere utile per retrodatare il termine dal quale computare a ritroso i dodici mesi recuperando così la possibilità di rivendicare a carico del fondo le somme relative aquel rapporto che era cessato nell’aprile del 2015. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi ai quali ha resistito l’INPS con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. I primi due motivi di ricorso,che attengono sotto diversi profili alla validità della procura generale alle liti rilasciata dall’INPS all’atto del giudizio di opposizione, sono infondati. 3.1. Correttamente è stata esclusa la nullità della procura evidenziandosi che la stessa, creata in formato analogico, era stata scansionata ed allegata all’atto di opposizione. A fronte del disconoscimento la Corte ha dato atto che era stata prodotta procura in copia conforme all’originale che era stata rilasciata dallo stesso Notaio rogante. La Corte territoriale ha posto in rilievo la genericità della censura con la quale ci si era doluti dell’esistenza di difformità tra originale e copia e condivisibilmente si è ritenuto che la produzione della copia conforme all’originale, dichiarata dal Notaio e che non era stata contestata con la querela di falso, avesse sanato i vizi dell’originaria allegazione (cfr. Cass.11/04/2006n.8435, 25/02/2009n. 4485, 18/02/2016 n. 3181). Il disconoscimento della conformità all'originale, infatti,non esclude il valore della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale. Ne consegue che la produzione in giudizio dicopia fot ostatica nonautenticata della procura generale o speciale che sia stata conferita per atto pubblico o scrittura privata non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di "jus postulandi" ma impone solo la verifica della conformità cui il giudice ha qui provveduto verificando anche che all’atto erano stati ritualmente allegati gli elenchi degli avvocati abilitati alla difesa, elenchi dei quali il Notaio, col consenso della parte, era stato esonerato dal procedere alla lettura e che erano risultati ritualmente sottoscritti dal Notaio stesso e dalla parte conferente (in tema si veda anche Cass. n. 5448 del 2016 e n. 948 del 2021). 4. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.p.r. n. 600 del1973 e dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982. Inoltre, è denunciato l’ omesso esame circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.. 4.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che,come era stato documentato con i prospetti paga depositati in giudizio, l’importo del TFR ammesso al passivo fallimentare,pari ad € 3.664,99, era già al netto delle ritenute fiscali e non al lordo come ritenuto dal giudice delegato. 4.2. Ha s ottolinea to che la circostanza era stata riconosciuta dall’INPS che nella “relazione del Responsabile INPS”,allegata in attied espressamente riferita a [OSCURATO:PERSONA] , aveva correttamente attestatoche (come risultava anche dalla busta paga di Ottobre 2015) “l’importo di TFR è stato ammesso al netto”. Inoltre,con dichiarazione avente carattere confessorio e vincolante ex art. 2735 c.c. (la pec INPS del 17.09.2018) era stato riconosciuto chele insinuazioni al passivo dovevano essere fatte al lordo e che l’Inps era tenuto a trattenere l’ importo della ritenuta fiscale( € 795,87) . Ben vero che l’INPS deve operare come sostituto d’imposta, ma – ovviamente - soltanto in relazione a somme lorde non essendo consentita da alcuna disposizione di legge la doppia tassazione. La Corte d’Appello- nel ritenere che l’erronea ammissione del TFR al lordo (da parte del G.D. al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione), pur smentita ex actis, prevalesse rendendole ininfluenti sulle inequivocabili risultanze del prospetto paga del mese di Ottobre 2015 del [OSCURATO:PERSONA] (confermative del fatto che l’importo del TFR ammesso era già al netto) e sull’avversa confessione stragiudiziale- era incorsa nella violazione degli artt. 23 D.P.R. n. 600/1973 e 2 L. n. 297/1982. 4.3. Peraltro , al ricorrente non era dato alcun rimedi o per contestare (rectius opporre) l’ammissione “al lordo” di somme invece già nette. Non l ’opposizione al lo stato passivo ( ex art. 98 L.F.) atteso che tale rimedio è ammesso so lo quando la domanda “sia stata accolta in parte o sia stata respinta”. Nel caso in esamela domanda era stata ammessa integralmente e l’errore del Giudice delegato riguardava sol o i l regime delle ritenute fiscali sul quale il Giudice non può interferire. Neppure l’istanza di ammissione tardiva( ex art. 101 L.F. ) per l’importo corrispondente alle ritenute fiscali atteso che identico era il petitum o la causa petendi e dunque la domanda era priva del necessario carattere della novità. 4.4. L’errore era stato cagionato evidentemente da un non corretto esame da parte delG.D. dei prospetti paga dell’odierno ricorrente ( nei quali compare, tra l’altro, la voce “ irpef già pagata”)allegati all’istanza di insinuazione al passivo . Ha allora rammentato che il meccanismo delle ritenute fiscali è inerente al momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione della spettanza, e si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il Giudice, chiamato a detto accertamento, non ha il potere d'interferire. Ha ricordato che non rientra nelle prerogative del G.D. quella di “tramutare”, per così dire, una somma netta in una somma “al lordo” delle ritenute fiscalied ha infine precisato che nella originaria istanza di ammissione al passivo del fallimento non si era affatto affermato che le somme richieste dal [OSCURATO:PERSONA] fossero “al lordo delle ritenute fiscali” ed, anzi, si era fatto espresso riferimento alle risultanze delle buste paga allegate dal cui esame si evinceva - inequivocabilmente - che gli importi richiesti, in verità, erano già al netto delle predette ritenute. Pertanto, il giudice delegato, nel l’interpretare la domanda di insinuazione al passivo fallimentare , avrebbe dovuto tenere contodei documenti allegati e la Corte di merito erroneamente ha disatteso il contenuto delle buste paga prodotte ritenendo che le stesse non dessero la prova dell’effettivo versamento dell’IRPEF in esse attestato ( “IRPEF già pagata” ). Ha evidenziato che si tratta di documenti che hanno i requisiti previsti dall’art. 1, comma 2, L. n. 4 del 1953 ai quali deve essere riconosciutapiena efficacia probatoria e peraltro l a Corte di appello aveva pureignorato che , come era stato dedotto , l’INPS si eragià surrogato nello stato passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione. 4.5. In definitiva il Giudice di appello così facendo avrebbe trascurato di considerare che il Fondo di Garanzia INPS , che subentra nel debito del datore di lavoro insolvente (erogazione del TFR e ultime mensilità),ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti e il conseguente obbligo di versare al lavoratore ammesso al passivo le somme dovute nella identica misura che avrebbe dovuto versare il datore di lavoro. 5. Il motivo è infondato e deve essere rigettato. 5.1. Va qui ribadito che in caso di fallimento del datore di lavoro l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso. [OSCURATO:PERSONA] non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenzialeil cui oggetto è definito. 5.2. Orbene risulta dagli atti che l’importo è stato ammesso al passivo al lordo delle ritenute fiscali e che nessuna opposizione è stata proposta dall’odierno ricorrente, il quale ove avesse ritenuto erronea la somma riconosciuta in sede fallimentare perché non comprensiva delle somme che il datore di lavoro ( e per lui poi l’INPS) avrebbe dovuto versare a titolo di imposte, ben avrebbe potuto proporre opposizione allo stato passivo(arg. ex Cass. n. 3165 del 2022) e non lo ha fatto restando così consolidato il titolo da far valere presso il Fondo di garanzia. 6. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d. lgs. n. 80del 1992, 416 c.p.c., 437 c.p.c., 185 c.p.c. e 474 c.p.c.e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 6.1.Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto infondata la domanda di pagamento da parte del Fondo di garanzia dei c.d. “crediti diversi” (le retribuzioni dei mesi di febbraio e m arzo 2015 e di una quota della 13° mensilità) in quantonon rientrante nel segmento temporale di dodici mesi antecedenti la prima istanza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. 6.2. Deduce il ricorrente che il dies a quo per il computo dei dodici mesi precedenti la dichiarazione di fallimento deve essere fatto decorreredalla data di presentazione dell’istanza di avvio della procedura concorsuale- alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95 e in un’ottica di maggior tutela del lavoratore ed al fine di non far gravare su quest’ultimo i tempi di adozione del provvedimento –e che invece l’Inps aveva calcolato a ritroso il termine dalla dichiarazione di fallimento.Erroneamente la Corte d’Appello ha indicato quale prima istanza di fallimento quella del 23 agosto 2016, peraltro inammissibilmente depositata solo in secondo grado, e nella sentenza si è pure trascurato di rispondere all’eccezione di inammissibilità formulata dal Giacchetti all’udienza cartolare del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In estrema sintesi , non avendo l’INPS mai contestato che le ultime retribuzioni rientrassero nell’arco temporale consentito , tale fatto non poteva essere oggetto di decisione da parte della Corte che doveva ritenerlo accertato ed il lavoratore non doveva provare nulla al riguardo. 6.3. Peraltro, come era stato dedotto in giudizio, il lavoratore lungi dal rimanere inerte, dopo la cessazione del rapporto di lavoro aveva agito in giudizio nei confronti del datore di lavoro e la controversa era stata poi conciliata con il riconoscimento del diritto alle retribuzioni - che poi erano state chieste all’INPS – e rinvio ad un momento successivo alla conciliazione per la riscossione. Titolo esecutivo p er ottenere il pagamento delle somme riconosciute come dovute. Erroneamente, perciò, la Corte di merito ha ritenuto che il credito non fosse stato quantificato e non fosse perciò certo e liquido. Rammenta che il diritto sotteso al titolo esecutivo si ritiene sussistente anche se la cosa dovuta non risulti indicata nella sua precisa entità quantitativa, quando possaricavarsi anche attraverso un mero calcolo matematico, essendo nella specie già presenti tutti gli elementi certi e positivi idonei alla determinazione del quantum tanto che il Giacchetti chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo. 7. Il motivo è inammissibile. 7.1. Premesso che è onere della parte che alleghi di avere diritto a percepire la prestazione del Fondo di garanzia dimostrare il suo credito va ricordato che i n applicazione del fondamentale canone ermeneutico, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, la disposizione dell'art. 2, comma primo, D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, la quale stabilisce che "il pagamento effettuato dalFondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tremesi del rapporto di lavoro rientranti neidodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo", del medesimo decreto legislativo, non consente che al lavoratore vengano corrisposti crediti relativi a prestazioni lavorative svoltesi prima degli ultimi tremesi del rapporto compresi nell'arco deidodici mesi . Ne consegue che nel richie dere la condanna del Fondo è necessario dimostrare anche che il credito sia compreso in tale arco temporale. 7.3. Nella specie la Corte, con apprezzamento di fatto a lei riservato e sulla base della documentazione che peraltro era stata prodotta solo dall’INPS , in mancanza di allegazioni specifiche del creditore,ha verificato che il credito azionato non rientrava nel periodo di dodici mesi antecedente la presentazione dell’istanza di fallimento (l’unica documentata). 8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.Le spese vanno dichiarate non ripetibili essendo stato documentata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussist