CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 02927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25271/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate- Riscossione , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5272/21/19, depositatail 20 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la parziale estinzione del giudizio e l’accoglimento del settimo e ottavo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 5272/21/19del 20/12/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AdER) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso diintimazione e le cartelle nello stesso indicate, emesse per vari tributi; 2. il contribuente impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad otto motivi; 3. AdERresisteva con controricorso e depositava memoria ex art.378cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha depositato istanza di sospensione exart. 5 della l . 31 agosto 2022, n. 130 , sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma l’8novembre 20 2 2 .