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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 10014/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento necessario di competenza art. 42 c.p.c. promosso da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza n. 1786/2024 resa nel giudizio RG n. 8492/2023 del Tribunale di Palermo pubblicata il 11.04.2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] gUG (haftungsbeschrankt), in persona di [OSCURATO:PERSONA], si era rivolta al Tribunale di Palermo, al fine di ottenere l’annullamento, e in via cautelare la sospensione, del provvedimento di fermo amministrativo di un natante disposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Lampedusa per venti giorni, ai sensi degli artt. 1 e 2 sexies, d. l. n. 130/2020 e dell’art. 214 d. lgs. n. 285/1992.

2. L’adito Tribunale, dichiarata la propria incompetenza, ha rimesso le parti davanti al Giudice di pace.

3. [OSCURATO:PERSONA] gUG (haftungsbeschrankt), in persona di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per regolamento di competenza avverso l’anzidetta decisione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Lampedusa resiste con memoria di costituzione, nomata “controricorso”.

Il P. M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo.

4. Il ricorso è fondato, e, pertanto, deve essere dichiarata la competenza funzionale per materia del Tribunale di Palermo.

Il Tribunale ha declinato la propria competenza ritenendo che il richiamo operato dall’art. 1, co. 2 sexies, d. l. n. 130/2020 all’art. 214, d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) implicasse che, attraverso il rinvio di cui in essa norma all’art. 204 bis (sempre del codice della strada), importasse che, anche nel caso di fermo amministrativo di natanti, la competenza dovesse attribuirsi al giudice di pace.

Il ragionamento del Tribunale palermitano non è condivisibile.

In materia deve darsi, infatti, piena continuità a quanto affermato nel recentissimo precedente diquesta Corte ( Cass., Sez. 2, n. 710/2025), con il quale è stato correttamente evidenziato quanto segue: L’art. 2-septies prevede che nel caso di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2- sexies, primo e quinto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'art. 6, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 150 del 2011 prevede che per le controversie previste dall’art. 22 della l. n. 689 del 1981 l'opposizione si propone davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nel caso di specie la norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria e quella accessoria del fermo del veicolo sicché si rientra nella previsione sopra citata che (…) non fa alcun riferimento al codice della strada richiamato solo dal comma 2 quater in relazione al fermo del veicolo quale sanzione accessoria di quella prevista per la violazione del comma 2 del medesimo d.l. n.130 del 2020 mentre quella contestata alla ricorrente attiene alla diversa violazione prevista dall’art. 1, comma 2 sexies .

Deve, inoltre, soggiungersi che appare implausibile la lettura interpretativa adottata dal citato Tribunale nel senso di reputare che con l’anzidetto rinvio alla norma del codice della strada, che prevede il fermo amministrativo del veicolo, il legislatore abbia inteso evocare l’applicabilità della regola sulla competenza di cui all’art. 214, co. 4, che regola il regime impugnatorio giudiziale delle sanzioni amministrative per violazione del predetto codice, sol perché richiamata dal citato art. 214, regolante il fermo amministrativo di veicoli, ovviamente stradali.

Irragionevole apparirebbe la scelta legislativa di assegnare al giudice di pace una materia così complessa e riguardante beni di valore molte volte superiore a quello di un veicolo stradale, in assenza di un’espressa disposizione in tal senso, per il solo fatto di aver reso applicabile il fermo amministrativo anche ai natanti.

Le spese verranno regolate dal Giudice dichiarato competente, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine previsto dall’art. 50 doc. proc. civ.

P.Q.M accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del Tribunale di Palermo, dinanzi al quale rimette l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento necessario di competenza art. 42 c.p.c. promosso da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza n. 1786/2024 resa nel giudizio RG n. 8492/2023 del Tribunale di Palermo pubblicata il 11.04.2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] gUG (haftungsbeschrankt), in persona di [OSCURATO:PERSONA], si era rivolta al Tribunale di Palermo, al fine di ottenere l’annullamento, e in via cautelare la sospensione, del provvedimento di fermo amministrativo di un natante disposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Lampedusa per venti giorni, ai sensi degli artt. 1 e 2 sexies, d. l. n. 130/2020 e dell’art. 214 d. lgs. n. 285/1992. 2. L’adito Tribunale, dichiarata la propria incompetenza, ha rimesso le parti davanti al Giudice di pace. 3. [OSCURATO:PERSONA] gUG (haftungsbeschrankt), in persona di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per regolamento di competenza avverso l’anzidetta decisione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Lampedusa resiste con memoria di costituzione, nomata “controricorso”. Il P. M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo. 4. Il ricorso è fondato, e, pertanto, deve essere dichiarata la competenza funzionale per materia del Tribunale di Palermo. Il Tribunale ha declinato la propria competenza ritenendo che il richiamo operato dall’art. 1, co. 2 sexies, d. l. n. 130/2020 all’art. 214, d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) implicasse che, attraverso il rinvio di cui in essa norma all’art. 204 bis (sempre del codice della strada), importasse che, anche nel caso di fermo amministrativo di natanti, la competenza dovesse attribuirsi al giudice di pace. Il ragionamento del Tribunale palermitano non è condivisibile. In materia deve darsi, infatti, piena continuità a quanto affermato nel recentissimo precedente diquesta Corte ( Cass., Sez. 2, n. 710/2025), con il quale è stato correttamente evidenziato quanto segue: L’art. 2-septies prevede che nel caso di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2- sexies, primo e quinto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 6, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 150 del 2011 prevede che per le controversie previste dall’art. 22 della l. n. 689 del 1981 l'opposizione si propone davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di specie la norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria e quella accessoria del fermo del veicolo sicché si rientra nella previsione sopra citata che (…) non fa alcun riferimento al codice della strada richiamato solo dal comma 2 quater in relazione al fermo del veicolo quale sanzione accessoria di quella prevista per la violazione del comma 2 del medesimo d.l. n.130 del 2020 mentre quella contestata alla ricorrente attiene alla diversa violazione prevista dall’art. 1, comma 2 sexies . Deve, inoltre, soggiungersi che appare implausibile la lettura interpretativa adottata dal citato Tribunale nel senso di reputare che con l’anzidetto rinvio alla norma del codice della strada, che prevede il fermo amministrativo del veicolo, il legislatore abbia inteso evocare l’applicabilità della regola sulla competenza di cui all’art. 214, co. 4, che regola il regime impugnatorio giudiziale delle sanzioni amministrative per violazione del predetto codice, sol perché richiamata dal citato art. 214, regolante il fermo amministrativo di veicoli, ovviamente stradali. Irragionevole apparirebbe la scelta legislativa di assegnare al giudice di pace una materia così complessa e riguardante beni di valore molte volte superiore a quello di un veicolo stradale, in assenza di un’espressa disposizione in tal senso, per il solo fatto di aver reso applicabile il fermo amministrativo anche ai natanti. Le spese verranno regolate dal Giudice dichiarato competente, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine previsto dall’art. 50 doc. proc. civ. P.Q.M accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del Tribunale di Palermo, dinanzi al quale rimette l
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