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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1983

Cassazione n. 26109/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. perché alterava la carta di identità n.

AR3721775 rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 dicembre 2009, allo stesso regolamento intestata, cancellando la dicitura presente sul documento indicante la non validità a fini dell'espatrio, carta di identità della quale aveva fatto uso, esibendola, mentre era in procinto di salire su un treno diretto in Germania; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, 477 e 482 cod. pen., nonché con riferimento agli att. 521 e 522 cod. proc. pen., deducendo la contraddittorietà della decisione impugnata laddove ha ritenuto configurati idelitti ascritti, e neppure applicato l'art. 131-bis cod. pen., pur riconoscendo, a differenza del giudice di primo grado che non vi era stata un'abrasione del documento rispetto alla dicitura di non validità dello stesso per l'espatrio, ciò che ridonderebbe, sul piano processuale, in una difformità tra il fatto contestato e quello per il quale è intervenuta condanna; [OSCURATO:PERSONA] tale motivo, nella prima parte, privo di specificità poiché, in realtà, la pronuncia impugnata ha escluso la grossolanità del falso che sarebbe derivata, a dire della difesa dell'imputato, dalla visibilità dell'abrasione, ritenendo che, invece, la stessa non era percepibile ictu ocu/i, e che, invero, i funzionari della Questura siciliana si erano accorti del falso solo a seguito di alcuni controlli che avevano compiuto a fronte di alcuni precedenti specifici del [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, per altro verso, che la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., oltre ad essere del pari generica, anche di considerare che non vi è un mutamento radicale tra il fatto contestato e quello accertato, essendo rimasto fermo il nucleo essenziale e decisivo costituito dalla falsità documentale in parte qua; [OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta che, pur avendo egli dedotto che voleva recarsi in Germania per raggiungere la sorella in considerazione delle sue precarie condizioni economiche, non era stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in forza di argomentazioni inadeguate; Rilevato, al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); [OSCURATO:PERSONA] il motivo inammissibile perché omette di confrontarsi con una delle concorrenti rationes decidendi della pronuncia laddove ha sottolineato la condizione del ricorrente di recidivo reiterato per plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose ed ex art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nonché per ulteriori e plurimi reati di furto e per un delitto in materia di sostanze stupefacenti; [OSCURATO:PERSONA] che, mediante il terzo motivo, l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a ribadire la circostanza, solo assunta e tuttavia smentita dai numerosi precedenti e dalle predette violazioni, che egli era un 2giovane particolarmente vulnerabile e che voleva recarsi in Germania per ragioni di bisogno; Rilevato che, con il quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] assume che, senza adeguata motivazione, gli è stata applicata la recidiva contestata; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile alla luce delle congrue argomentazioni sottese all'applicazione della recidiva correlate alla circostanza che l'avvenuta alterazione del documento, tenuto conto dei numerosi precedenti indicati dalla Corte territoriale per escludere la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità, è espressiva di un'aumentata pericolosità dell'imputato e di una accresciuta riprovevolezza della sua condotta perché volta a sottrarsi agli obblighi, ai divieti e ai controlli istituzionali, come già più volte avvenuto; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'ultimo motivo, il ricorrente assume illegalità della pena e violazione dei criteri di commisurazione della stessa; Rilevato che la pena è stata correttamente calcolata in mesi otto, quanto alla pena base, prossima al minimo edittale ma leggermente superiore in considerazione della particolare riprovevolezza della condotta orientata ad eludere gli obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aumentata della metà ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e ridotta, dunque, di un terzo per il rito; [OSCURATO:PERSONA] che la memoria del difensore dell'imputato non consente di pervenire ad una differente valutazione sui proposti motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDott. fr reAD 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. perché alterava la carta di identità n. AR3721775 rilasciata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 dicembre 2009, allo stesso regolamento intestata, cancellando la dicitura presente sul documento indicante la non validità a fini dell'espatrio, carta di identità della quale aveva fatto uso, esibendola, mentre era in procinto di salire su un treno diretto in Germania; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, 477 e 482 cod. pen., nonché con riferimento agli att. 521 e 522 cod. proc. pen., deducendo la contraddittorietà della decisione impugnata laddove ha ritenuto configurati idelitti ascritti, e neppure applicato l'art. 131-bis cod. pen., pur riconoscendo, a differenza del giudice di primo grado che non vi era stata un'abrasione del documento rispetto alla dicitura di non validità dello stesso per l'espatrio, ciò che ridonderebbe, sul piano processuale, in una difformità tra il fatto contestato e quello per il quale è intervenuta condanna; [OSCURATO:PERSONA] tale motivo, nella prima parte, privo di specificità poiché, in realtà, la pronuncia impugnata ha escluso la grossolanità del falso che sarebbe derivata, a dire della difesa dell'imputato, dalla visibilità dell'abrasione, ritenendo che, invece, la stessa non era percepibile ictu ocu/i, e che, invero, i funzionari della Questura siciliana si erano accorti del falso solo a seguito di alcuni controlli che avevano compiuto a fronte di alcuni precedenti specifici del [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, per altro verso, che la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., oltre ad essere del pari generica, anche di considerare che non vi è un mutamento radicale tra il fatto contestato e quello accertato, essendo rimasto fermo il nucleo essenziale e decisivo costituito dalla falsità documentale in parte qua; [OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta che, pur avendo egli dedotto che voleva recarsi in Germania per raggiungere la sorella in considerazione delle sue precarie condizioni economiche, non era stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in forza di argomentazioni inadeguate; Rilevato, al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); [OSCURATO:PERSONA] il motivo inammissibile perché omette di confrontarsi con una delle concorrenti rationes decidendi della pronuncia laddove ha sottolineato la condizione del ricorrente di recidivo reiterato per plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose ed ex art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nonché per ulteriori e plurimi reati di furto e per un delitto in materia di sostanze stupefacenti; [OSCURATO:PERSONA] che, mediante il terzo motivo, l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a ribadire la circostanza, solo assunta e tuttavia smentita dai numerosi precedenti e dalle predette violazioni, che egli era un 2giovane particolarmente vulnerabile e che voleva recarsi in Germania per ragioni di bisogno; Rilevato che, con il quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] assume che, senza adeguata motivazione, gli è stata applicata la recidiva contestata; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile alla luce delle congrue argomentazioni sottese all'applicazione della recidiva correlate alla circostanza che l'avvenuta alterazione del documento, tenuto conto dei numerosi precedenti indicati dalla Corte territoriale per escludere la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità, è espressiva di un'aumentata pericolosità dell'imputato e di una accresciuta riprovevolezza della sua condotta perché volta a sottrarsi agli obblighi, ai divieti e ai controlli istituzionali, come già più volte avvenuto; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'ultimo motivo, il ricorrente assume illegalità della pena e violazione dei criteri di commisurazione della stessa; Rilevato che la pena è stata correttamente calcolata in mesi otto, quanto alla pena base, prossima al minimo edittale ma leggermente superiore in considerazione della particolare riprovevolezza della condotta orientata ad eludere gli obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aumentata della metà ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e ridotta, dunque, di un terzo per il rito; [OSCURATO:PERSONA] che la memoria del difensore dell'imputato non consente di pervenire ad una differente valutazione sui proposti motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MDott. fr reAD 3
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