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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 08250/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29147/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 322/2020 pubblicata il10/06/2020, R.G. n. 889/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 322/2020, pubblicata il 10.6.2020, la Corte di appello di Lecce, ha respinto, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto, da [OSCURATO:PERSONA], dipendente con qualifica di quadro direttivo, il pagamento del Premio aziendale di rendimento (PAR) per l’anno 2012.

2. La Corte, ritenendo di confermare alcuni propri precedenti in materia (sentenze nn. 1533, 1572, 2556 del 2017) e richiamati l'art. 44 del c.c.n.l. e l'art. 24 del Contratto integrativo aziendale attuativo dell'art. 44, nonché esaminata la "Relazione di Remunerazione" ex art. 123-ter T.U.F. approvata dall'Assemblea dei soci il 27 aprile 2012, ha ritenuto che il diritto al Premio in questione non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi, fissati dalla datrice di lavoro, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, trattandosi di emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa ritenuta strategica per la Banca e di conseguenza rilevando, ai fini della sua erogazione, soltanto la coerenza del comportamento realizzato con il contenuto della prestazione richiesta.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca, con unico motivo, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del c.c.n.l. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod.civ., in relazione all'interpretazione dello stesso art. 44, dell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, della Delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2011 nonché del verbale di Assemblea dei soci del 29 aprile 2013, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente ritenuto che l'erogazione del Premio fosse unicamente subordinata alla presenza in bilancio di un impegno di spesa, in contrasto con il tenore letterale delle previsioni collettive, che ne indicavano chiaramente i presupposti nel conseguimento di specifici obiettivi, preventivamente e discrezionalmente fissati dalla Banca (nell'anno 2011 non raggiunti); per avere altresì errato nel considerare "dirimente" la mancata attivazione della procedura informativa, quale argomento che dimostrerebbe il carattere di obbligatorietà del Premio, l'art. 44 del c.c.n.l., che disciplina la procedura, indicando solo un obbligo di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e non un obbligo a contrarre sui criteri e sulle modalità di erogazione del Premio.

2. Il motivo è fondato.

Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. n. 30135 del 2021; Cass. nn. 16924, 16925, 16926, 16927, 16928 del 2022).

Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994).

Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali, rilevandosi che il ragionamento delle ordinanze depositate nel 2022 è autonomo ed ha trovato conferma nel precedente rappresentato dalla sentenza del 2021.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che il PAR si configura come emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa considerata strategica per la banca, sicché la sua erogazione è condizionata esclusivamente dal comportamento del quadro, che deve manifestarsi coerente con il contenuto della prestazione richiesta; l'an va individuato nella sussistenza del budget, quindi nell'impegno di spesa contenuto in bilancio.

3.1. La tesi è ribadita nel seguito della motivazione, là dove la Corte, esaminato il contenuto della Relazione sulla remunerazione del 27 aprile 2012, ha considerato che la conclusione cui giunge la Relazione al punto 5, e cioè di non corrispondere il [OSCURATO:PERSONA] di Rendimento per l'anno 2011 a causa del mancato raggiungimento della condizione prestabilita in termini di utile netto -appare distonica rispetto all'an del PAR che, ai sensi dell'art. 44 del c.c.n.l. è da individuarsi nel budget, inteso come preventivo di spesa in bilancio, non nella redditività complessiva dell'impresa stessa, per contro rilevante ai fini del [OSCURATO:PERSONA].4.

Si deve rilevare, con riguardo alle fonti collettive che regolano l'istituto (art. 44 del c.c.n.l. e art. 24 del contratto integrativo aziendale), che, in primo luogo, il Premio aziendale di rendimento è ricondotto, secondo la formulazione letterale dell'art. 44 c.c.n.l., alla sfera unilaterale e discrezionale dell'impresa, la quale può prevedere l'istituzione dell'incentivo (ma anche evidentemente non prevederla, secondo le proprie valutazioni) ed ha altresì piena facoltà (“stabilisce”) di determinarne l'ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento, in relazione al raggiungimento di prefissati specifici obiettivi (nella specie, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011 in un utile netto di esercizio del Gruppo pari ad almeno 500 milioni): con il limite del rispetto dei canoni di "oggettività" e di "trasparenza" nella definizione dei criteri di determinazione e di attribuzione e della osservanza degli obblighi di informazione, prima, e di consultazione, poi, con le organizzazioni sindacali, se queste ne richiedano l'esperimento.

5. Ebbene, la sentenza impugnata non compie una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362 cod.civ., comma 1), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici; con riguardo alla contrattazione integrativa, trascura il ruolo di strumento di attuazione delle previsioni poste a livello nazionale, confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale e omette di interpretare le clausole in maniera sistematica.

6. Le rilevate carenze della sentenza impugnata sul piano del metodo interpretativo si riflettono anche nell'assegnazione di un carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura di informazione prevista dall'art. 44 del c.c.n.l. e richiamata nell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, risultando confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell'istituzione dell'incentivo, da parte dell'impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.

7. In conclusione, l'impugnata sentenza della Corte di appello di Lecce deve essere cassata, in accoglimento del motivo proposto, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà a esaminare le fonti collettive regolatrici del Premio aziendale di rendimento nel quadro di una lettura coordinata delle stesse e facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29147/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 322/2020 pubblicata il10/06/2020, R.G. n. 889/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 322/2020, pubblicata il 10.6.2020, la Corte di appello di Lecce, ha respinto, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto, da [OSCURATO:PERSONA], dipendente con qualifica di quadro direttivo, il pagamento del Premio aziendale di rendimento (PAR) per l’anno 2012. 2. La Corte, ritenendo di confermare alcuni propri precedenti in materia (sentenze nn. 1533, 1572, 2556 del 2017) e richiamati l'art. 44 del c.c.n.l. e l'art. 24 del Contratto integrativo aziendale attuativo dell'art. 44, nonché esaminata la "Relazione di Remunerazione" ex art. 123-ter T.U.F. approvata dall'Assemblea dei soci il 27 aprile 2012, ha ritenuto che il diritto al Premio in questione non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi, fissati dalla datrice di lavoro, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, trattandosi di emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa ritenuta strategica per la Banca e di conseguenza rilevando, ai fini della sua erogazione, soltanto la coerenza del comportamento realizzato con il contenuto della prestazione richiesta. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca, con unico motivo, cui ha resistito il lavoratore con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del c.c.n.l. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod.civ., in relazione all'interpretazione dello stesso art. 44, dell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, della Delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2011 nonché del verbale di Assemblea dei soci del 29 aprile 2013, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente ritenuto che l'erogazione del Premio fosse unicamente subordinata alla presenza in bilancio di un impegno di spesa, in contrasto con il tenore letterale delle previsioni collettive, che ne indicavano chiaramente i presupposti nel conseguimento di specifici obiettivi, preventivamente e discrezionalmente fissati dalla Banca (nell'anno 2011 non raggiunti); per avere altresì errato nel considerare "dirimente" la mancata attivazione della procedura informativa, quale argomento che dimostrerebbe il carattere di obbligatorietà del Premio, l'art. 44 del c.c.n.l., che disciplina la procedura, indicando solo un obbligo di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e non un obbligo a contrarre sui criteri e sulle modalità di erogazione del Premio. 2. Il motivo è fondato. Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. n. 30135 del 2021; Cass. nn. 16924, 16925, 16926, 16927, 16928 del 2022). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali, rilevandosi che il ragionamento delle ordinanze depositate nel 2022 è autonomo ed ha trovato conferma nel precedente rappresentato dalla sentenza del 2021. 3. La Corte territoriale ha ritenuto che il PAR si configura come emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa considerata strategica per la banca, sicché la sua erogazione è condizionata esclusivamente dal comportamento del quadro, che deve manifestarsi coerente con il contenuto della prestazione richiesta; l'an va individuato nella sussistenza del budget, quindi nell'impegno di spesa contenuto in bilancio. 3.1. La tesi è ribadita nel seguito della motivazione, là dove la Corte, esaminato il contenuto della Relazione sulla remunerazione del 27 aprile 2012, ha considerato che la conclusione cui giunge la Relazione al punto 5, e cioè di non corrispondere il [OSCURATO:PERSONA] di Rendimento per l'anno 2011 a causa del mancato raggiungimento della condizione prestabilita in termini di utile netto -appare distonica rispetto all'an del PAR che, ai sensi dell'art. 44 del c.c.n.l. è da individuarsi nel budget, inteso come preventivo di spesa in bilancio, non nella redditività complessiva dell'impresa stessa, per contro rilevante ai fini del [OSCURATO:PERSONA].4. Si deve rilevare, con riguardo alle fonti collettive che regolano l'istituto (art. 44 del c.c.n.l. e art. 24 del contratto integrativo aziendale), che, in primo luogo, il Premio aziendale di rendimento è ricondotto, secondo la formulazione letterale dell'art. 44 c.c.n.l., alla sfera unilaterale e discrezionale dell'impresa, la quale può prevedere l'istituzione dell'incentivo (ma anche evidentemente non prevederla, secondo le proprie valutazioni) ed ha altresì piena facoltà (“stabilisce”) di determinarne l'ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento, in relazione al raggiungimento di prefissati specifici obiettivi (nella specie, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011 in un utile netto di esercizio del Gruppo pari ad almeno 500 milioni): con il limite del rispetto dei canoni di "oggettività" e di "trasparenza" nella definizione dei criteri di determinazione e di attribuzione e della osservanza degli obblighi di informazione, prima, e di consultazione, poi, con le organizzazioni sindacali, se queste ne richiedano l'esperimento. 5. Ebbene, la sentenza impugnata non compie una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362 cod.civ., comma 1), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici; con riguardo alla contrattazione integrativa, trascura il ruolo di strumento di attuazione delle previsioni poste a livello nazionale, confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale e omette di interpretare le clausole in maniera sistematica. 6. Le rilevate carenze della sentenza impugnata sul piano del metodo interpretativo si riflettono anche nell'assegnazione di un carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura di informazione prevista dall'art. 44 del c.c.n.l. e richiamata nell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, risultando confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell'istituzione dell'incentivo, da parte dell'impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. 7. In conclusione, l'impugnata sentenza della Corte di appello di Lecce deve essere cassata, in accoglimento del motivo proposto, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà a esaminare le fonti collettive regolatrici del Premio aziendale di rendimento nel quadro di una lettura coordinata delle stesse e facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
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