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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 38406/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. sentito il Proc.

Gen., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. • ▪ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 500,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, digs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente per mesi 12 (guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolico di 1,17 e 1,19 g/1, in data 14 ottobre 2018, verso le ore 6,00) - più precisamente pena base mesi 1 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, aumentata ex art. 186, comma 2-sexies, cod.strada a mesi 3 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, diminuita per le generiche a mesi 2 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, ridotta per il rito. 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente impugnazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, aumentata illegalmente in virtù dell'aggravante dell'ora notturna, che avrebbe dovuto incidere solo sulla pena pecuniaria.

3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data. 4.11 ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che effettivamente la pena è stata quantificata in violazione dell'art. 186, comma 2-sexies, cod.strada, che prevede, qualora sussista l'aggravante dell'ora notturna, l'aumento della sola pena pecuniaria e non anche di quella detentiva.

Da tale premessa consegue che la pena detentiva va correttamente quantificata in giorni 10 di arresto, ai sensi dell'art. 620 lett.

I cod.proc.pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto né eventuali valutazioni discrezionali diverse da quelle già effettuate dal giudice di merito (pena base mese 1 di arresto, diminuita di 1/3 per le circostanze generiche, come già fatto dal giudice di merito, e diminuita ulteriormente di 1/3 per il rito). 5.1n conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, che va quantificata in 10 giorni di arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva, che ridetermina in giorni 10 di arresto.

Così deciso 15 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rd i geni ao ul c-4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. sentito il Proc. Gen., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. • ▪ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 500,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, digs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente per mesi 12 (guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolico di 1,17 e 1,19 g/1, in data 14 ottobre 2018, verso le ore 6,00) - più precisamente pena base mesi 1 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, aumentata ex art. 186, comma 2-sexies, cod.strada a mesi 3 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, diminuita per le generiche a mesi 2 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, ridotta per il rito. 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente impugnazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, aumentata illegalmente in virtù dell'aggravante dell'ora notturna, che avrebbe dovuto incidere solo sulla pena pecuniaria. 3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data. 4.11 ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che effettivamente la pena è stata quantificata in violazione dell'art. 186, comma 2-sexies, cod.strada, che prevede, qualora sussista l'aggravante dell'ora notturna, l'aumento della sola pena pecuniaria e non anche di quella detentiva. Da tale premessa consegue che la pena detentiva va correttamente quantificata in giorni 10 di arresto, ai sensi dell'art. 620 lett. I cod.proc.pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto né eventuali valutazioni discrezionali diverse da quelle già effettuate dal giudice di merito (pena base mese 1 di arresto, diminuita di 1/3 per le circostanze generiche, come già fatto dal giudice di merito, e diminuita ulteriormente di 1/3 per il rito). 5.1n conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, che va quantificata in 10 giorni di arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva, che ridetermina in giorni 10 di arresto. Così deciso 15 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rd i geni ao ul c-4