CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]:uratore generale Fulvio BALDI, che concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, appellata da [OSCURATO:PERSONA], concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, rideterminava la pena per il reato allo stesso ascritto (art. 646 cod. pen.) nella misura di un mese e quindici giorni di reclusione ed euro 60,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cessazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha rilevato la violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. quanto al trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglirnento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato dalla difesa il giudice dopo aver riqualificato il fatto in senso favorevole al ricorrente, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., ha tuttavia rideterminato la pena in modo peggiorativo. [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, condannato alla pena mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 60 di multa a fronte della condanna in primo grado alla pena un mese di reclusione ed euro 50 di multa. Per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può essere irrogata una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio di primo grado, seppure ad esito di riqualificazione giuridica del fatto contestato, che nel caso di specie avrebbe poi dovuto essere favorevole al ricorrente. 5. La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia limitatamente al trattamento sanzionatorio in presenza di irrevocabile affermazione di responsabilità. Nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, avendo il ricorrente contestato esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Co