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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 novembre 2021

Cassazione n. 01110/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/5/2020 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata eccependo l'intervenuta prescrizione del reato già prima della sua pronunzia, essendo stato il furto commesso il 24 ottobre 2012. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. La ricorrente, infatti, non considera che il giudizio d'appello era stato originariamente fissato (con decreto del 27 gennaio 2020 notificato il successivo 10 febbraio) per l'udienza del 20 aprile 2020 rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 al 19 maggio 2020, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020.

Ne consegue che al momento in cui la sentenza è stata pronunziata la prescrizione non era ancora maturata, tenuto conto del periodo in cui il relativo termine è rimasto sospeso decorrente da una data anteriore al momento in cui la causa estintiva si sarebbe dovuta perfezionare, ossia il 24 aprile 2020.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/11/2021 Il Consigliere es sore JLPy'esidente / rzízla' Rosfr nna iccoli Corte Suprerrka di [OSCURATO:PERSONA].

Fe.Laie ancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/5/2020 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata eccependo l'intervenuta prescrizione del reato già prima della sua pronunzia, essendo stato il furto commesso il 24 ottobre 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. La ricorrente, infatti, non considera che il giudizio d'appello era stato originariamente fissato (con decreto del 27 gennaio 2020 notificato il successivo 10 febbraio) per l'udienza del 20 aprile 2020 rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 al 19 maggio 2020, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020. Ne consegue che al momento in cui la sentenza è stata pronunziata la prescrizione non era ancora maturata, tenuto conto del periodo in cui il relativo termine è rimasto sospeso decorrente da una data anteriore al momento in cui la causa estintiva si sarebbe dovuta perfezionare, ossia il 24 aprile 2020. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/11/2021 Il Consigliere es sore JLPy'esidente / rzízla' Rosfr nna iccoli Corte Suprerrka di [OSCURATO:PERSONA]. Fe.Laie ancelleria
Decreto Cassazione n. 01110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris