CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 15.6.2020, con il quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo di custodia cautelare dal 12.3.2018 al 12.3.2020. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonio, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" e "violazione dell'art. 54 I. n. 354 del 1975" Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non sarebbe sorretta da un apparato argomentativo tale da potere giustificare la decisione assunta, tenuto conto che la norma di cui all'art. 54 Ord. Pen. individua quale elemento temporale di riferimento per la valutazione del comportamento del condannato, ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, il semestre di pena e che, a fronte di ben quattro semestri di pena (non due come erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata), caratterizzati da regolare condotta, il comportamento illecito posto in essere dal Lucarelli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe potuto inficiare i periodi di pena in precedenza sofferti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, osservato che la disposizione di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il singolo semestre di espiazione della pena detentiva. Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, come prescrive la norma di legge e la finalità dell'istituto, che collegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nel contesto dell'opera di rieducazione; l'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000, poi, prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impiego dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione. Infatti, la valutazione per semestri non deve essere intesa in senso rigido ed esasperato, giacché la valutazione negativa relativa a un semestre non può non riverberarsi in senso sfavorevole su quella dei semestri contigui, specie ove le condotte censurabili si rivelino particolarmente gravi e sintomatiche (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv. 280522 - 01; Cass. Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245 - 01; Cass. Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Rv. 251677 - 01). 2. Inoltre, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore della mancanza di una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743; Cass. Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430). E', però, richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Rv. 254550; Cass. Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Rv. 251677). E' stato, infatti, osservato che non può la condotta precedente esercitare alcun effetto negativo sul comportamento e sull'atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria; è stato, altresì, chiarito che, se può sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione effettivamente vi sia stata (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv. 262072; Cass. Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859). 3. Tanto premesso, in linea generale, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, dopo avere rilevato che il Lucarelli in data 1.5.2020 era stato tratto in arresto per evasione e violazione della legge sugli stupefacenti, ha ritenuto che la commissione da parte dello stesso di ulteriori reati fosse obiettivamente indicativa di una personalità che non poteva ritenersi recuperata dalle logiche delittuose e che, quindi, anche la presunta regolarità della condotta nei semestri di pena in valutazione fosse stata "meramente strumentale all'ottenimento del beneficio" in parola e, "in ogni caso, la successiva commissione dei reati menzionati andava a inficiare tutto il precedente periodo di detenzione. 4. Alla valutazione di gravità della condotta emersa, dimostrativa della mancata adesione _(i frittavh« -- all'opera di risocializzazione, il ricorrente contrappone, da un lato, l'effettiv6TrEfuso compiuto dal Tribunale di sorveglianza, laddove ha fatto erroneamente riferimento a due semestri, anziché a quattro semestri o a due anni, e, dall'altro, non contrappone la sussistenza di elementi positivi messi in evidenza nel biennio di interesse, tali da destrutturare il giudizio negativo formulato nell'ordinanza impugnata. 5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.