CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17590/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti;'. ‘ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata - in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (in Bari il 6 ottobre 2020). Considerato che col primo motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato che, col secondo motivo, si contesta la carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti senza tuttavia spiegare quale diversa qualificazione giuridica sarebbe stata possibile e in quale parte la qualificazione giuridica ritenuta dal giudice possa ritenersi non condivisibile. Rilevato che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all'applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. Maugeri, Rv. 272619). Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]—r estensor