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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17745/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17469/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale corrente in Marcianise (CE), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Capodrise (CE), domiciliato ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Comune di Marcianise, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; - parte intimata – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rapp.nte pro tempore, sede di Napoli; - parte intimata – e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.250/31/14 del 13/1/14; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17469/2014 Numero sezionale 1973/2022 Numero di raccolta generale 17745/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 §

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento a lui notificata dall’agente per la riscossione in relazione al mancato pagamento della Tarsu 2011; ciò con riguardo ai rifiuti prodotti presso la ditta di cui era titolare presso il [OSCURATO:PERSONA] di Marcianise.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la tassa fosse dovuta, in ragione della effettiva produzione da parte del ricorrente di rifiuti assimilati dal Comune, per qualità e quantità, ai solidi urbani (art.62 d.lvo 507/93).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Comune di Marcianise nè dalle altre parti intimate. §

2. Con dichiarazione 15.5.2019 il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], munito del relativo potere, ha riferito dell’avvenuta definizione della lite in forza dell’allegato accordo stragiudiziale 30.9.2014 con il Comune di Marcianise (accordo coinvolgente anche altre ditte orafe operanti presso il centro Tarì), con conseguente venir meno dell’interesse al ricorso.

Ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate (art.46 d.lgs. 546/92).

L’istanza è stata da ultimo reiterata con memoria 16.3.2022.

Visto quanto sopra, si rileva il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire in capo al ricorrente, attesa la cessata materia del contendere in forza del su richiamato accordo transattivo intercorso con l’ente impositore.

Il processo va dichiarato estinto, compensate le spese.

Visto l’esito definitorio del giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo, spese compensate.

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17469/2014 Numero sezionale 1973/2022 Numero di raccolta generale 17745/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17469/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale corrente in Marcianise (CE), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Capodrise (CE), domiciliato ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Comune di Marcianise, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; - parte intimata – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rapp.nte pro tempore, sede di Napoli; - parte intimata – e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.250/31/14 del 13/1/14; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17469/2014 Numero sezionale 1973/2022 Numero di raccolta generale 17745/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 § 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento a lui notificata dall’agente per la riscossione in relazione al mancato pagamento della Tarsu 2011; ciò con riguardo ai rifiuti prodotti presso la ditta di cui era titolare presso il [OSCURATO:PERSONA] di Marcianise. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la tassa fosse dovuta, in ragione della effettiva produzione da parte del ricorrente di rifiuti assimilati dal Comune, per qualità e quantità, ai solidi urbani (art.62 d.lvo 507/93). Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Comune di Marcianise nè dalle altre parti intimate. § 2. Con dichiarazione 15.5.2019 il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], munito del relativo potere, ha riferito dell’avvenuta definizione della lite in forza dell’allegato accordo stragiudiziale 30.9.2014 con il Comune di Marcianise (accordo coinvolgente anche altre ditte orafe operanti presso il centro Tarì), con conseguente venir meno dell’interesse al ricorso. Ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate (art.46 d.lgs. 546/92). L’istanza è stata da ultimo reiterata con memoria 16.3.2022. Visto quanto sopra, si rileva il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire in capo al ricorrente, attesa la cessata materia del contendere in forza del su richiamato accordo transattivo intercorso con l’ente impositore. Il processo va dichiarato estinto, compensate le spese. Visto l’esito definitorio del giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il processo, spese compensate. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17469/2014 Numero sezionale 1973/2022 Numero di raccolta generale 17745/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l
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