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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2021

Cassazione n. 16880/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati ì motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto al primo, manifestamente infondato, trattandosi di un mero errore materiale (come emerge dal testo del dispositivo letto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e, quanto al secondo ed al terzo, perché entrambi non si confrontano con la motivazione della sentenza e, in particolare, per quel che riguarda il secondo motivo, sollecita una diversa ricostruzione fattuale e una diversa valutazione delle prove precluse in questa sede; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente DEpor. e:[OSCURATO:PERSONA]:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati ì motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto al primo, manifestamente infondato, trattandosi di un mero errore materiale (come emerge dal testo del dispositivo letto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e, quanto al secondo ed al terzo, perché entrambi non si confrontano con la motivazione della sentenza e, in particolare, per quel che riguarda il secondo motivo, sollecita una diversa ricostruzione fattuale e una diversa valutazione delle prove precluse in questa sede; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente DEpor. e:[OSCURATO:PERSONA]:
Sentenza Cassazione n. 16880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris