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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 agosto 1988

Cassazione n. 46101/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1992 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro da revocarsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 6 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Marsala di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte di Appello ha confermato nel resto la sentenza appellata e dunque anche la statuizione relativa alla confisca ex art. 73 comma 7 bis dpr. 309/90 e 240 cod. pen. della somma di denaro in sequestro, quale profitto del reato.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con atto congiunto, gli imputati a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla conferma della confisca della somma di denaro sequestrata ai ricorrenti.

Il difensore osserva che nel caso in esame agli imputati è stata contestata solo la mera detenzione della sostanza stupefacente e che quindi il denaro rinvenuto non poteva essere considerato profitto del reato contestato, ma semmai profitto di eventuali condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, da revocarsi. 4.11 difensore dei ricorrenti in data 31 ottobre 2022 ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo.

2. L'art. 240 cod. pen., per quanto rileva con riferimento al ricorso in esame, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264941-01).In tema di reati inerenti gli stupefacenti tale previsione è ripresa dall'art. 73 comma 7 bis d.P.R. n. 309/90 a norma del quale nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 73 comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede.

In ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere, invece la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73 comma 7 bis dpr 309/1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265247, in motivazione) In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito 3.Venendo al caso oggetto del ricorso, si osserva che nel capo di imputazione è contestata ai ricorrenti la mera detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare nell'alloggio da loro occupato.

Il capo di imputazione contiene un richiamo al rinvenimento nel corso della perquisizione di alcuni fogli di carta in cui era annotata una sorta di contabilità dello spaccio e al rinvenimento della somma di euro 405,00 all'interno dell'alloggio, e dell'ulteriore somma di euro 135,00 nel portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], indicate come "presumibile corrispettivo della cessione della sostanza stupefacente".

Tuttavia tale duplice richiamo è operato, anche nella formulazione letterale, come indicazione di circostanze dell'azione rilevanti al fine di documentare la illiceità della detenzione e della destinazione alla vendita della sostanza rinvenuta.

In tal senso rileva anche il fatto che il reato sia stato contestato come consumato alla data della perquisizione, il 21 febbraio 2020, nonché il fatto che nella determinazione della pena non si sia fatto cenno agli aumenti in ragione delle altre eventuali ipotesi di cessioni, peraltro prive di qualsivoglia indicazione quanto a tempi e destinatari.

Si deve, pertanto, ritenere che la condanna sia stata pronunciata solo in relazione alla detenzione della sostanza stupefacente e non anche in relazione a pregresse vendite che nel caso di specie non sono state contestate.

L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, non è stata oggetto di contestazione.

Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce comunque il profitto del reato in contestazione, ma di altre pregresse condotte illecite di cessione di droga, non oggetto del processo. 4.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla statuizione della confisca della somma di denaro in sequestro, statuizione che si elimina, e che tale somma deve essere restituita agli aventi diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca di danaro in sequestro, statuizione che elimina; dispone la restituzione della somma di denaro agli aventi diritto.

Così deciso in Roma il 15 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1992 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro da revocarsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 6 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Marsala di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello ha confermato nel resto la sentenza appellata e dunque anche la statuizione relativa alla confisca ex art. 73 comma 7 bis dpr. 309/90 e 240 cod. pen. della somma di denaro in sequestro, quale profitto del reato. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con atto congiunto, gli imputati a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla conferma della confisca della somma di denaro sequestrata ai ricorrenti. Il difensore osserva che nel caso in esame agli imputati è stata contestata solo la mera detenzione della sostanza stupefacente e che quindi il denaro rinvenuto non poteva essere considerato profitto del reato contestato, ma semmai profitto di eventuali condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, da revocarsi. 4.11 difensore dei ricorrenti in data 31 ottobre 2022 ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato il motivo. 2. L'art. 240 cod. pen., per quanto rileva con riferimento al ricorso in esame, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264941-01).In tema di reati inerenti gli stupefacenti tale previsione è ripresa dall'art. 73 comma 7 bis d.P.R. n. 309/90 a norma del quale nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 73 comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede. In ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere, invece la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73 comma 7 bis dpr 309/1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265247, in motivazione) In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito 3.Venendo al caso oggetto del ricorso, si osserva che nel capo di imputazione è contestata ai ricorrenti la mera detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare nell'alloggio da loro occupato. Il capo di imputazione contiene un richiamo al rinvenimento nel corso della perquisizione di alcuni fogli di carta in cui era annotata una sorta di contabilità dello spaccio e al rinvenimento della somma di euro 405,00 all'interno dell'alloggio, e dell'ulteriore somma di euro 135,00 nel portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], indicate come "presumibile corrispettivo della cessione della sostanza stupefacente". Tuttavia tale duplice richiamo è operato, anche nella formulazione letterale, come indicazione di circostanze dell'azione rilevanti al fine di documentare la illiceità della detenzione e della destinazione alla vendita della sostanza rinvenuta. In tal senso rileva anche il fatto che il reato sia stato contestato come consumato alla data della perquisizione, il 21 febbraio 2020, nonché il fatto che nella determinazione della pena non si sia fatto cenno agli aumenti in ragione delle altre eventuali ipotesi di cessioni, peraltro prive di qualsivoglia indicazione quanto a tempi e destinatari. Si deve, pertanto, ritenere che la condanna sia stata pronunciata solo in relazione alla detenzione della sostanza stupefacente e non anche in relazione a pregresse vendite che nel caso di specie non sono state contestate. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, non è stata oggetto di contestazione. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce comunque il profitto del reato in contestazione, ma di altre pregresse condotte illecite di cessione di droga, non oggetto del processo. 4.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla statuizione della confisca della somma di denaro in sequestro, statuizione che si elimina, e che tale somma deve essere restituita agli aventi diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca di danaro in sequestro, statuizione che elimina; dispone la restituzione della somma di denaro agli aventi diritto. Così deciso in Roma il 15 novemb
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