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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38572/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Cclate-errvistre+le-part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 19/02/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, e vizio della motivazione, carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Cclate-errvistre+le-part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 19/02/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, e vizio della motivazione, carente in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito alla stregua del disposto dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo compreso tra i motivi di ricorso in sede di legittimità quello concernente il vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] T