CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12804/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0621RF0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo A), 648 (capo B) e 495 cod. pen. (capo C), assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo B), limitatamente alla ricettazione della somma di Euro 110,00 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Alessandria il 2 agosto 2022); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva (ex art. 99, comma 3, cod. pen.), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata (vedasi pag. 4, punto 3.3, della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore ---11-PrIsidente