CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natclil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 09/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24/02/2021, nei confronti di Liu/Xiumei, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, ha ridotto la pena in anni due mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 474 cod. pen. e 61 n. 2, 81, comma 1, 648, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensoreiiell'imputata, deducendoéontraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnatap punto di individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., alla valutazione dell'esame eseguito dal consulente e con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ciò premesso, le doglianze sono inammissibili perché reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Invero, il giudice d'appello - a pag. 2 sentenza impugnata - ha già evidenziato come la presenza/kli cinqueoande trasversali rimovibili (due in più rispetto alle tre tradizionali del marchio Adidas), rinvenut elle oltre tremila paia di scarpe detenute, appariva un utile espediente per facilitare il trasporto della merce e superare eventuali controlli, mentre la possibilità di rimuoverle consentiva poi di rivenderle come prodotti riconducibili ai modelli originali. Infine, il motivo sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è del tutto inconferente stante massimo di pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria, fissato dall'art. 163 cod. pen., che è pari a due anni. E nel caso di specie la pena irrogata èpari ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Inoltre, tutti i motivi, anche quello riferito alla valutazione dell'esame peritale, non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deg-i'corrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14/06/2022