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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7332/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lodi di condanna per il reato di lesioni; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché versati in fatto e perché denunziano vizi motivazionali preclusi ex art. 606 co. 2 bis cod. proc. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla ritenta configurabilità del reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed al risarcimento del danno- è, in primo luogo, connotato dai medesimi difetti del primo e, in secondo luogo, contiene una contestazione apodittica della correttezza commisurativa del quantum del risarcimento del danno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7332/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lodi di condanna per il reato di lesioni; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché versati in fatto e perché denunziano vizi motivazionali preclusi ex art. 606 co. 2 bis cod. proc. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla ritenta configurabilità del reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed al risarcimento del danno- è, in primo luogo, connotato dai medesimi difetti del primo e, in secondo luogo, contiene una contestazione apodittica della correttezza commisurativa del quantum del risarcimento del danno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris