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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10549/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, cg deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata, per mancata applicazione della doppia riduzione prevista dall'art. 63, secondo comma, cod. pen., essendo state riconosciute due attenuanti ma applicata una sola riduzione; osservato che, effettivamente il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1 -, Sentenza n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671 - 01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820); considerato che comunque, all'esito dell'operazione errata, è stata disposta una riduzione che, a fronte dell'ostatività della recidiva (reiterata specifica - art. 99, quarto comma, in relazione all'art.69, ultimo comma, cod. pen.) deve considerarsi indebitamente concessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché, anche in caso di regresso al grado precedente, il ricorrente non potrebbe conseguire un risultato concreto più favorevole; considerato che dalla inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, cg deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata, per mancata applicazione della doppia riduzione prevista dall'art. 63, secondo comma, cod. pen., essendo state riconosciute due attenuanti ma applicata una sola riduzione; osservato che, effettivamente il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1 -, Sentenza n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671 - 01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820); considerato che comunque, all'esito dell'operazione errata, è stata disposta una riduzione che, a fronte dell'ostatività della recidiva (reiterata specifica - art. 99, quarto comma, in relazione all'art.69, ultimo comma, cod. pen.) deve considerarsi indebitamente concessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché, anche in caso di regresso al grado precedente, il ricorrente non potrebbe conseguire un risultato concreto più favorevole; considerato che dalla inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 10549/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris