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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40661/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], quale persona offesa - parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di minaccia, con la formula "perché il fatto non sussiste"; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 597 cod. pen., è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, poiché la ritenuta configurabilità dell'esercizio della facoltà legittima nella condotta contestata afferisce alla qualificazione giuridica e, dunque, prescinde dal limite devolutivo dell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla assoluzione, è versato in fatto ed è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che non possono essere denunziati vizi motivazionali nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace (art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.); Rilevato che sono stati depositati "motivi nuovi", che, quanto al primo, pongono questioni diverse rispetto a quelle trattate con l'originario ricorso, sicché ne è preclusa la valutazione; Considerato che gli altri due motivi "nuovi" afferiscono agli stessi profili di doglianza proposti con l'atto di ricorso, senza però nulla aggiungere rispetto alle censure già ritenute non consentite in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], quale persona offesa - parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di minaccia, con la formula "perché il fatto non sussiste"; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 597 cod. pen., è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, poiché la ritenuta configurabilità dell'esercizio della facoltà legittima nella condotta contestata afferisce alla qualificazione giuridica e, dunque, prescinde dal limite devolutivo dell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla assoluzione, è versato in fatto ed è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che non possono essere denunziati vizi motivazionali nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace (art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.); Rilevato che sono stati depositati "motivi nuovi", che, quanto al primo, pongono questioni diverse rispetto a quelle trattate con l'originario ricorso, sicché ne è preclusa la valutazione; Considerato che gli altri due motivi "nuovi" afferiscono agli stessi profili di doglianza proposti con l'atto di ricorso, senza però nulla aggiungere rispetto alle censure già ritenute non consentite in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così
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