CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 32808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 27641-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 401/2018 della CORTE DI APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2018 n. 27641 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 153/2012, il Tribunale di Teramo accoglieva parzialmente la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato sito in Frattali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultima all'adeguamento del manufatto dalla stessa realizzato in sopraelevazione del fabbricato confinante, portandolo alle altezze descritte dal CTU nella relazione d'ufficio e, specificamente, quanto al muro perimetrale, a un'altezza non superiore a centimetri 110, quanto al prospetto sud ad un'altezza non superiore a metri 6,55,quanto al prospetto nord ad un'altezza non superiore a metri 2,20, oltre al risarcimento del danno da lesione del diritto di panorama, quantificato in euro 3.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello per la riforma di tale sentenza.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale. 3.Con sentenza n. 401/2018, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente quello incidentale, condannando [OSCURATO:PERSONA] ad adeguare l’altezza del fabbricato sul prospetto C-nord ad un’altezza non superiore a cm. 110. 4. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi illustrati da memoria. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 27641 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -3- 1.- Il primo motivo è così rubricato “ V izio di nullità della sentenza impugnata come vizio della sentenza d'appello derivante da nullità del procedimento e da violazione di norma regolante il procedimento avveratasi nel corso del giudizio . Rilievo ai sensi dell'art.360 comma 1, n. 4 c.p.c. I mpedimento al formarsi di cosagiudicata ex art . 2909 c.c. S entenza inutiliter dataai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. R ilievo d'ufficio in Cassazione per resistenza alla sanatoria ex art. 161 primo comma c.p.c.”. Deduce in particolare la ricorrente che la sentenza impugnata è affetta da nullità per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, 24 comma secondo e 111 C ost . e dell’art. 102 c.p.c., perché il defunto [OSCURATO:PERSONA] C hicchis , già proprietario del fabbricato sito in F rattali, assoggettato ad adeguamento dalla sentenza impugnata, lasciava quali eredi legittimi,oltre alla ricorrente , anche il loro unico figlio Livio D e Chicchis. L a sentenza della Corte distrettuale è stata resa nei confronti della sola ricorrente e non anche nei confronti dell'altro comproprietario del fabbricato , litisconsorte necessario pretermesso, c on conseguente nullità del la sentenza e del procedimento. 2.-Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per vizio di legittimità dovuto a “Violazione delle norme processuali che disciplinano il procedimento. Errore in violazione (o falsa applicazione) di norme di diritto. Rilievo ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in punto di lesione del contraddittorio. Inottemperanza al combinato disposto di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 102 c.p.c. Influenza decisiva dell'errore e della violazione sul vizio di nullità del procedimento. Nullità sanabile non sanata traducendosi ex art. 159 primo comma c.p.c. in Ric. 2018 n. 27641 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -4- nullità del procedimento e pure costituente vizio di legittimità della sentenza impugnata. Rilievo d'ufficio ex art. 102 e 354 c.p.c.”. Il mezzo ripropone il difetto di integrazione del contradditorio, sotto il profilo della lesione del diritto di difesa e dell’osservanza dei principi del giusto processo. Aggiunge la ricorrente che la qualità di erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] risultava per documenti in sede processuale, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, risultando il contradditorio non integro fin dal giudizio di primo grado. 3.- Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “ V izio per violazione di norme del procedimento risalenti al giudizio di primo grado di cui al secondo motivo di ricorso. Error in procedendonel giudizio di appello nell'attività e nell'applicazione dell'art 354 c.p.c. Rilievo d'ufficio in Cassazione per resistenza alla sanatoria ex art. 161 primo comma c.p.c.” Secondo la ricorrente il giudice di appello, nel mancato rilievo della nullità attinente al difetto di integrità del contraddittorioe conseguente carenza di rimessione della causa al giudice di prime cure, avrebbe violato anche gli artt. 101 secondo comma, 102 e 354 c.p.c., determinando la nullità della sentenza gravata. 4.-I tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, visto che hanno tutti ad oggetto la dedotta pretermissione originaria di un litisconsorte necessario. 5.-Il ricorso appare meritevole di accoglimento. È pacifico che nel giudizio promosso (come nel caso di specie) al fine di conseguire la rimozione di unacostruzione che si affermi realizzata in violazione delledistanze le gali, Ric. 2018 n. 27641 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -5- “trattandosi di azione reale, che prescinde, perciò, dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi”(Cass. n. 9902/2010), “ tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari in quanto una eventuale sentenza di condanna ad un ‘facere’resa nei confronti di uno o di alcuni soltanto di essi resterebbe ‘inutiliter data’, perché non eseguibile nei confronti degli altri. Di conseguenza, la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato” (Cass. n. 7669/2001; conf. Cass. n.4685/2018). In questi casi, per le Sezioni Unite giustifica l'ammissione all'opposizione di terzo il pregiudizio sofferto dal litisconsorte necessario pretermesso, che “si connota certamente come rilevante sul piano giuridico, perché si correla al fatto che la sentenza inter pauciores ha accertato il modo di essere del rapporto dedotto senza il contradditorio del pretermesso e, dunque, ha dato luogo al riconoscimento giudiziale di una situazione giuridica che proprio per il fatto di essere stata accertata senza tutti i contraddittori non lo è stata in modo corrispondente a quanto imponeva la previsione dell'ordinamento e, quindi, è con questa incompatibile per il fatto stesso che dà un regolamento soggettivamente incompleto alla vicenda e, quindi, in contrasto con quello voluto dall'ordinamento” (in questi termini, in motivazione, Cass. SS.UU. n. 1238/2015). Ric. 2018 n. 27641 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -6- Posto che sulla questione, nel caso di specie, non si è formato il giudicato, non essendo il profilo mai stato dedotto in precedenza,occorre esaminare se la prova della pretermissione -che per l’appunto può essere rilevata per la prima volta anche nellafase di legittimità - risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito, posto che “In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla Suprema Corte di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione” (Cass. n. 6822/2013). Va anzitutto rilevato che il litisconsorte ritenuto pretermesso è il figlio e coerede, insieme a [OSCURATO:PERSONA], coniuge, del precedente proprietario dell’immobile per il quale è stata pronunciata condanna al ripristino dell’altezza. La ricorrente ha evidenziato in ricorso che l’esistenza del proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], coerede e comproprietario, emergeva già dalle dichiarazioni delle parti risultanti dagli atti di causa, come la dichiarazione della stessa che “ L’istante è comproprietaria, unitamente al figlio, dell’immobile sito in Crognaleto (Te) alla [OSCURATO:PERSONA], distinto in catasto al Fg.38 part.lla 162/parte, in quanto pervenuto in eredità dal defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA] deceduto nel 1996”, la dichiarazione del controricorrente che [OSCURATO:PERSONA] era la “vedova” di [OSCURATO:PERSONA] e i richiami operati dallo stesso Ric. 2018 n. 27641 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -7- alla “famiglia” del defunto [OSCURATO:PERSONA], che imponeva all’attore un’adeguata verifica dei successori del de cuius. Pur contestando la condotta di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta in contrasto con il disposto dell’art. 88 c.p.c., il controricorrente ammette in controricorso (cfr. pag. 9) che il bene immobile era pervenuto in successione ereditaria a quest’ultima e riconosce la presenza del figlio della stessa. Ciò comprova che era nota a [OSCURATO:PERSONA] h is la situazione che aveva interessato il passaggio di proprietà dell’immobile confinante e la presenza di comproprietari. Poichè la conoscenza dell’esistenza del litisconsorte pretermesso va valutata anche in relazione alle difese del convenuto, questo rende sufficienti le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine all’esistenza di un litisconsorte necessario impropriamente escluso dal giudizio. 6.-Nel caso di specie risulta dunque integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. “In questo caso– come affermato dai precedenti consolidati di questa Corte - resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.” (Cass. n. 18127/2013 ; Cass. S.U. n. 3678/2009; Cass. n. 8825/2007). 7.-In conclusione, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado Ric. 2018 n. 27641 sez. S2 -ud. 07-02-2023 -8- e la causa va rinviata, ai sensi dell’art. 383 comma 3 c.p.c., al Tribunale di Teramo in diversa composizione, al quale è demandato di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità delle sentenze di primo