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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09767/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la dedotta nullità processuale per violazione del diritto di difesa si risolve in una mera doglianza in punto di fatto, non risultando in atti l'interruzione della video-conferenza con il luogo di detenzione; Rilevato, altresì, che l'asserita omessa valutazione della documentazione attestante l'interruzione dei colloqui tra i coniugi (che il detenuto avrebbe prodotto se non fosse avvenuta l'interruzione del video-collegamento) si risolve, per le stesse ragioni, in una mera doglianza in punto di fatto; Ritenuto che i dedotti vizi processuali sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione, trovando applicazione il consolidato principio secondo il quale, ai fini della concessione del permesso di necessità, non costituisce "evento di particolare gravità" legittimante la concessione del beneficio una condizione di salute "cronica" in quanto connotata da protrazione indefinita nel tempo, posto il carattere straordinario dell'istituto (cfr. Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Rv. 275250); Rilevato, infine, il Tribunale di sorveglianza di Torino, senza ignorare le condizioni di salute della moglie del ricorrente, ha negato correttamente il permesso di necessità e al contempo ha raccomandato la Direzione dell'Istituto penitenziario di adottare, in occasione degli ingressi in Istituto della predetta, le modalità più consone ad evitare l'insorgere di disturbi di panico e/o claustrofobici; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la dedotta nullità processuale per violazione del diritto di difesa si risolve in una mera doglianza in punto di fatto, non risultando in atti l'interruzione della video-conferenza con il luogo di detenzione; Rilevato, altresì, che l'asserita omessa valutazione della documentazione attestante l'interruzione dei colloqui tra i coniugi (che il detenuto avrebbe prodotto se non fosse avvenuta l'interruzione del video-collegamento) si risolve, per le stesse ragioni, in una mera doglianza in punto di fatto; Ritenuto che i dedotti vizi processuali sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione, trovando applicazione il consolidato principio secondo il quale, ai fini della concessione del permesso di necessità, non costituisce "evento di particolare gravità" legittimante la concessione del beneficio una condizione di salute "cronica" in quanto connotata da protrazione indefinita nel tempo, posto il carattere straordinario dell'istituto (cfr. Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Rv. 275250); Rilevato, infine, il Tribunale di sorveglianza di Torino, senza ignorare le condizioni di salute della moglie del ricorrente, ha negato correttamente il permesso di necessità e al contempo ha raccomandato la Direzione dell'Istituto penitenziario di adottare, in occasione degli ingressi in Istituto della predetta, le modalità più consone ad evitare l'insorgere di disturbi di panico e/o claustrofobici; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbr
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