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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18664/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1969.

Avverso la sentenza resa il 26 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, e ha rideterminato la pena inflitta.

Si addebita all'imputato di avere, nel corso di un incontro organizzato da tale [OSCURATO:PERSONA], minacciato [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerlo a restituire dei soldi che gli erano stati consegnati per farli rientrare dalla Svizzera e che erano stati poi da questi trattenuti, nonostante i pregressi accordi.

A questo incontro la Galliani aveva fatto intervenire l'odierno ricorrente, tale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché costringessero il [OSCURATO:PERSONA] a restituire il denaro, minacciandolo.

Per effetto di tali minacce [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] 7.000 C in contanti, come parziale pagamento della somma richiesta dalla Galliani.

Testimone della consegna del denaro sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], che ne riferiva nell'ambito di una conversazione intercettata.

Il compendio probatorio a sostegno della prospettazione accusatoria è costituito dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che hanno trovato conferma nei movimenti attestati dai telefoni cellulari, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano insieme nel giorno della consegna di denaro. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento ai mancati riscontri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen., in quanto l'estorsione ipotizzata dai giudici di merito non si è verificata.

Le fonti di prova sono costituite dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sono state oggetto di travisamento.

La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che afferma di non essere stato presente alla consegna del denaro, a lui raccontata dal [OSCURATO:PERSONA], non è stata creduta dai giudici, i quali hanno affermato che anche se [OSCURATO:PERSONA] sostiene il contrario, costui era in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] durante l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] in cui venne effettuata la consegna del denaro.

A sostegno di tale assunto la Corte ha richiamato la nota della DIA del 29 maggio 2019 , da cui emerge che i due soggetti erano stati insieme tutto il giorno del 27 gennaio 2017.

Il ricorrente lamenta l'assenza di riscontri obiettivi a tale prospettazione.

Secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quel giorno partì da solo da Bellinzona per arrivare a Legnano; non si incontrò con il [OSCURATO:PERSONA] e tornò indietro verso la Svizzera. [OSCURATO:PERSONA] non era in macchina con [OSCURATO:PERSONA], quantomeno fino alle 13:30, sicché non è dato sapere quando vi sarebbe stato l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e la consumazione dell' estorsione.

La tesi accusatoria è frutto di un travisamento delle prove, in quanto la mattina del 27 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] una velina, cioè una copia contabile di bonifico e non un pagamento in contanti.

Il ricorrente, inoltre, sottolinea che è infondato l'assunto accusatorio della gravità della minaccia, poiché [OSCURATO:PERSONA] non si mostra affatto terrorizzato dalla figura di mafioso di [OSCURATO:PERSONA], tanto che lo fa aspettare al freddo per circa tre ore. 2.2 violazione di legge poiché la sentenza non si è confrontata e non ha confutato gli elementi addotti a sostegno della tesi difensiva.

In particolare la motivazione risulta censurabile sia in ordine alla sussistenza di condotte che possano integrare un concorso nell'estorsione relativa alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla configurabilità dell'elemento psicologico del reato.

Dopo avere in punto di fatto elencato le circostanze offerte dalla difesa e asseritamente trascurate dalla Corte nella sua valutazione, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione della qualificazione giuridica della condotta e della sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod.pen., ritenendo al riguardo sufficiente la fama criminale di mafioso dell'imputato, senza valutare i profili offerti dalla difesa. 2.3 Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e in particolare del dolo specifico, nonché erronea interpretazione dell'art. 110 cod.pen., in relazione alla natura atipica del contributo concorsuale del ricorrente, e dell'art. 629 comma due cod.pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato, poiché la Corte non ha fornito alcuna dimostrazione dell'effettiva condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] alla esecuzione del reato e non ha dimostrato il suo apporto e quello dei correi, ricostruendo l'elemento psicologico con le caratteristiche del dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si risolve nella reiterazione delle medesime censure già proposte con l'atto di gravame e riportate nel dettaglio nella sentenza impugnata; ciò destina l'impugnazione all' inammissibilità poiché non si confronta con le risposte fornite al riguardo dalla Corte.

Inoltre il ricorso tende ad introdurre censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti.

Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).

Nella sentenza impugnata la corte di appello, dopo avere riportato il tenore della sentenza di primo grado e ricostruito nel dettaglio le varie tappe della vicenda in punto di fatto, ha evidenziato che l'imputato interveniva il 20 gennaio nell'ufficio di via Sant'Ambrogio, su richiesta della coimputata [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicata, per incontrare il [OSCURATO:PERSONA]; in quell'occasione lo percuoteva e schiaffeggiava, intimandogli di provvedere al pagamento della somma dovuta alla Galliani, che assumeva come proprio credito; il 25 gennaio 2017 minacciava nuovamente [OSCURATO:PERSONA], come risulta da alcune intercettazioni telefoniche; il 27 gennaio 2017, in occasione di un incontro cui partecipavano la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], riceveva dal [OSCURATO:PERSONA] la somma di 7.000 C. La Corte ha sottolineato che l'avvenuta dazione della somma in contanti di 7.000 C è comprovata dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dal tenore dell'intercettazione del 21 giugno 2017 in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta la vicenda, dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che, pur sostenendo di non essere stato presente all'incontro, ne ha confermato l'esistenza e il tenore, nonché dai grafici dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella giornata del 27 gennaio 2017 e dal contenuto di alcune conversazioni registrate in quel contesto in cui i predetti si alternano (v.pagina 18 ).

In conclusione la corte ha ribadito la piena attendibilità della persona offesa e ha smentito nel dettaglio le considerazioni difensive in ordine alla insussistenza dell'estorsione, valorizzando fatti obiettivi, con considerazioni corrette in punto di diritto.

2. Anche con il secondo e il terzo motivo di ricorso la difesa ha sostanzialmente riproposto tutte le questioni di fatto già evidenziate con il gravame, mentre la Corte ha reso esaustiva motivazione sia in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come estorsione, piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia in ordine all'elemento soggettivo dell'estorsione, sia in merito alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., sottolineando come tutta la vicenda estorsiva risulta connotata dal metodo mafioso, come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si è dimostrato consapevole delle dinamiche criminali del territorio e ha dichiarato di avere percepito chiaramente che l'imputato era un soggetto mafioso, che utilizzava la sua caratura criminale per intimidirlo. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 3 marzo 2022 il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1969. Avverso la sentenza resa il 26 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, e ha rideterminato la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere, nel corso di un incontro organizzato da tale [OSCURATO:PERSONA], minacciato [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerlo a restituire dei soldi che gli erano stati consegnati per farli rientrare dalla Svizzera e che erano stati poi da questi trattenuti, nonostante i pregressi accordi. A questo incontro la Galliani aveva fatto intervenire l'odierno ricorrente, tale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché costringessero il [OSCURATO:PERSONA] a restituire il denaro, minacciandolo. Per effetto di tali minacce [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] 7.000 C in contanti, come parziale pagamento della somma richiesta dalla Galliani. Testimone della consegna del denaro sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], che ne riferiva nell'ambito di una conversazione intercettata. Il compendio probatorio a sostegno della prospettazione accusatoria è costituito dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che hanno trovato conferma nei movimenti attestati dai telefoni cellulari, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano insieme nel giorno della consegna di denaro. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento ai mancati riscontri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen., in quanto l'estorsione ipotizzata dai giudici di merito non si è verificata. Le fonti di prova sono costituite dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sono state oggetto di travisamento. La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che afferma di non essere stato presente alla consegna del denaro, a lui raccontata dal [OSCURATO:PERSONA], non è stata creduta dai giudici, i quali hanno affermato che anche se [OSCURATO:PERSONA] sostiene il contrario, costui era in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] durante l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] in cui venne effettuata la consegna del denaro. A sostegno di tale assunto la Corte ha richiamato la nota della DIA del 29 maggio 2019 , da cui emerge che i due soggetti erano stati insieme tutto il giorno del 27 gennaio 2017. Il ricorrente lamenta l'assenza di riscontri obiettivi a tale prospettazione. Secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quel giorno partì da solo da Bellinzona per arrivare a Legnano; non si incontrò con il [OSCURATO:PERSONA] e tornò indietro verso la Svizzera. [OSCURATO:PERSONA] non era in macchina con [OSCURATO:PERSONA], quantomeno fino alle 13:30, sicché non è dato sapere quando vi sarebbe stato l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e la consumazione dell' estorsione. La tesi accusatoria è frutto di un travisamento delle prove, in quanto la mattina del 27 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] una velina, cioè una copia contabile di bonifico e non un pagamento in contanti. Il ricorrente, inoltre, sottolinea che è infondato l'assunto accusatorio della gravità della minaccia, poiché [OSCURATO:PERSONA] non si mostra affatto terrorizzato dalla figura di mafioso di [OSCURATO:PERSONA], tanto che lo fa aspettare al freddo per circa tre ore. 2.2 violazione di legge poiché la sentenza non si è confrontata e non ha confutato gli elementi addotti a sostegno della tesi difensiva. In particolare la motivazione risulta censurabile sia in ordine alla sussistenza di condotte che possano integrare un concorso nell'estorsione relativa alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla configurabilità dell'elemento psicologico del reato. Dopo avere in punto di fatto elencato le circostanze offerte dalla difesa e asseritamente trascurate dalla Corte nella sua valutazione, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione della qualificazione giuridica della condotta e della sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod.pen., ritenendo al riguardo sufficiente la fama criminale di mafioso dell'imputato, senza valutare i profili offerti dalla difesa. 2.3 Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e in particolare del dolo specifico, nonché erronea interpretazione dell'art. 110 cod.pen., in relazione alla natura atipica del contributo concorsuale del ricorrente, e dell'art. 629 comma due cod.pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato, poiché la Corte non ha fornito alcuna dimostrazione dell'effettiva condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] alla esecuzione del reato e non ha dimostrato il suo apporto e quello dei correi, ricostruendo l'elemento psicologico con le caratteristiche del dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si risolve nella reiterazione delle medesime censure già proposte con l'atto di gravame e riportate nel dettaglio nella sentenza impugnata; ciò destina l'impugnazione all' inammissibilità poiché non si confronta con le risposte fornite al riguardo dalla Corte. Inoltre il ricorso tende ad introdurre censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). Nella sentenza impugnata la corte di appello, dopo avere riportato il tenore della sentenza di primo grado e ricostruito nel dettaglio le varie tappe della vicenda in punto di fatto, ha evidenziato che l'imputato interveniva il 20 gennaio nell'ufficio di via Sant'Ambrogio, su richiesta della coimputata [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicata, per incontrare il [OSCURATO:PERSONA]; in quell'occasione lo percuoteva e schiaffeggiava, intimandogli di provvedere al pagamento della somma dovuta alla Galliani, che assumeva come proprio credito; il 25 gennaio 2017 minacciava nuovamente [OSCURATO:PERSONA], come risulta da alcune intercettazioni telefoniche; il 27 gennaio 2017, in occasione di un incontro cui partecipavano la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA], riceveva dal [OSCURATO:PERSONA] la somma di 7.000 C. La Corte ha sottolineato che l'avvenuta dazione della somma in contanti di 7.000 C è comprovata dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dal tenore dell'intercettazione del 21 giugno 2017 in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta la vicenda, dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che, pur sostenendo di non essere stato presente all'incontro, ne ha confermato l'esistenza e il tenore, nonché dai grafici dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella giornata del 27 gennaio 2017 e dal contenuto di alcune conversazioni registrate in quel contesto in cui i predetti si alternano (v.pagina 18 ). In conclusione la corte ha ribadito la piena attendibilità della persona offesa e ha smentito nel dettaglio le considerazioni difensive in ordine alla insussistenza dell'estorsione, valorizzando fatti obiettivi, con considerazioni corrette in punto di diritto. 2. Anche con il secondo e il terzo motivo di ricorso la difesa ha sostanzialmente riproposto tutte le questioni di fatto già evidenziate con il gravame, mentre la Corte ha reso esaustiva motivazione sia in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come estorsione, piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia in ordine all'elemento soggettivo dell'estorsione, sia in merito alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., sottolineando come tutta la vicenda estorsiva risulta connotata dal metodo mafioso, come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si è dimostrato consapevole delle dinamiche criminali del territorio e ha dichiarato di avere percepito chiaramente che l'imputato era un soggetto mafioso, che utilizzava la sua caratura criminale per intimidirlo. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 3 marzo 2022 il c
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