CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 92 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 92 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto PAGGI avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PGGSNL 62B45 L117G ) costituita in giudizio di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R47Z611K) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : VTL SVT62C21 H501U ) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresen- tata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50S06 A662M) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA](C.F.: 961240905882), in persona del legale rappresentante pro tempore GULLO Raffaele (C.F.: GLLRFL 60L01 I350H ) [OSCURATO:PERSONA] 41 [OSCURATO:PERSONA] 8 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA] 41 - 51 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore ROCCADORO Francesca (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 77M43 H501L ) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) in persona del legale rappresentante protempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9352/2023, pubblicatain data 12 giugno 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti, ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestando la regolarità dei provve- dimenti del giudice dell’esecuzione con cui era stata fissata la vendita ed era stata disposta la liberazione dell’immobile pigno- rato. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre la Paggi, sulla base di tre motivi. Resistono,con distinti, controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA]- cio Llauca; b) [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 1.Si premette che, dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, emerge che il procedimento esecutivo per espro- priazione immobiliare nel corso del quale l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la presente opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stato promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., che la stessa ricorrente assume, oggi, essere divenuta [OSCURATO:SOCIETA].. Non sono indicati con chiarezza, nel ricorso, quanti e quali siano gli eventuali creditori intervenuti e i titoli posti a base dei ri- spettivi interventi. Neanche è adeguatamente chiarita l’esatta posizione proces- suale, nell’ambito della procedura esecutiva, dei soggetti che hanno partecipato al processo di merito e che sono stati evocati nel giudizio di legittimità. Infine, non risulta richiamato in modo puntuale e adeguato il preciso contenuto del ricorso in opposizione con il quale è stato promosso il presente giudizio. Tali lacune espositive non consentono alla Corte di valutare adeguatamente, in primo luogo, la regolare integrazione del contraddittorio nel presente giudizio e, comunque, l’ammissibi- lità e la fondatezza delle stesse censure proposte con il ricorso. Dette lacune potrebbero, già di per sé, considerarsi sufficiente ragione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. In ogni caso, anche a voler considerare quanto è possibile evin- cere dal contenuto del ricorso, esso non potrebbe trovare acco- glimento nel merito. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia quanto segue: «In relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 615 e 102 c.p.c. con conse- guente nullità della sentenza di primo gradononché violazione dei principi del giusto processo». Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente in- fondato. 2.1Secondo la ricorrente, sarebbe stata necessaria, nel pre- sente giudizio,«l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari» e, segnatamente « nei confronti di tutti i condomini dell’immobile di via L. Tempesta 41 vill. 8». Le ragioni di tale assunto non emergono, in realtà, molto chia- ramente, dall’esposizione a sostegno del motivo di ricorso. La ricorrente deduce che «a fronte della medesima descrizione dell’immobile quanto ai dati catastali così come contenuta nell’atto di pignoramento e nell’ordinanza di vendita, in realtà si è venduto un bene diverso da quello rappresentato anche graficamente nell’atto di acquisto originario» e che «la do- manda giudiziale che si è inteso proporre al Tribunale attra- verso l’opposizione all’ordinanza di vendita era, ed è ancora oggi, la possibilità che tale ordinanza non sia idonea ad indivi- duare esattamente l’effettivo bene immobile di proprietà dell’odierna ricorrente». Ma una opposizione esecutiva con cui si contesti la regolarità dell’ordinanza di vendita, per la sua pretesa inidoneità «ad in- dividuare esattamente l’effettivo bene immobile di proprietà dell’odierna ricorrente», ovvero l’immobile pignorato e da stag- gire, non richiede certo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini del fabbricato in cui esso si trova. 2.2La ricorrente sostiene, altresì, che la sua domanda (come più sopra specificata) avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Non si comprendono le ragioni di tale affermazione, che, co- munque, è certamente infondata, dal momento che i motivi di opposizione in questione avrebbero pur sempre ad oggetto con- testazioni relative alla regolarità degli atti esecutivi e non certo al diritto di procedere ad esecuzione forzata. Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 2.3Si richiama, poi, a sostegno degli assunti di cui al ricorso, una pronuncia di questa Corte (n. 4697/2020), relativa, a dire della ricorrente, «ad una domanda giudiziale “…volta ad otte- nere una pronuncia che escluda lo status di condomino agli ef- fetti della comproprietà delle parti comuni e della soggezione all’onere del contributo delle spese…” e cioè esattamente la do- manda dell’odierna appellante e di cui all’atto di appello». Ma, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, pro- nunciata peraltro in unico grado e non in grado di appello, l’op- posizione proposta nella presente sede ha tutt’altro oggetto, risolvendosi nella contestazione di pretese irregolarità della proceduraesecutiva. 2.4Per completezza di esposizione, è opportuno sottolineare che, dalle difese della ricorrente, pur esposte confusamente nel motivo di ricorso in esame, pare evincersi che la stessa intenda, nella sostanza, sostenere che sia lei, sia, prima di lei, la sua stessa dante causa, avrebbero occupato, di fatto, una cantina (pertinenziale all’abitazione) diversa da quella risultante dai ti- toli di acquisto, oggetto del pignoramento e dell’ordinanza di vendita e che vi sarebbe, dunque, incertezza, sugli immobili pi- gnorati e sulle relative pertinenze. Ma, in primo luogo, neanche tale circostanza potrebbe, in alcun modo, determinare la necessità della partecipazione dal giudi- zio di tutti i condòmini del fabbricato in cui si trovano gli immo- bili in questione. Inoltre, si deve considerare che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all’esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprie- tario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario in- teresse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.»(cfr. Cass., Sez. 3, 8 ottobre 1965 n. 2109; Sez. 1, 30 ottobre 1968 n. 974; Sez. 3, 8 aprile 1971n. 1052; Sez. 3, 28 luglio 1997 n. 7059; Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 Sez. 319 aprile 2010 n. 9202; Sez. 3, 4 aprile 2017 n. 8684; Sez. 3, 12 luglio 2022 n. 21976). E «siffatto principio deve es- sere egualmente applicato allorché l’opponente ponga a fonda- mento della propria iniziativa ex art. 615 c.p.c. quale unico mo- tivo, il difetto di proprietà esclusiva del bene staggito, esito, questo, che si impone anche in ragione del fatto che, in tema di espropriazione immobiliare di un bene indiviso, l’omessa in- dicazione nell’atto di pignoramento della quota di proprietà del comproprietario debitore non comporta l’inesistenza del pigno- ramento (Cass., Sez. 3, 4 dicembre 1998 n. 12315» (specifica- mente in tal senso, cfr. Cass., Sez. 3, n. 3146 del02/02/2023). In definitiva, l’opposizione fatta eventualmente valere dalla ri- corrente per sostenere di non essere proprietaria (in tutto o in parte) dei beni pignorati e staggiti dovrebbe addirittura consi- derarsi radicalmente inammissibile. In nessun caso, peraltro, sussisterebbe il dedotto litisconsorzio necessario con i condòmini del fabbricato, specie in mancanza di qualunque opposizione di terzo all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., da soggetti estranei al procedimento esecutivo che possano vantare diritti sui beni pignorati. 3.Con il secondo motivo si denunzia quanto segue: « In rela- zione all’art. 360 n. 4 c.p.c.si deduce la nullità assoluta della CTU con conseguente violazione e/o falsa applicazionedell’art. 567 c. 3 c.p.c.». Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 3.1 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che il giudice dell’esecuzione avrebbe assegnato al creditore procedente un termine, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., per produrre dei docu- menti (segnatamente, a quanto si afferma nel ricorso, si trat- terebbe del «titolo di provenienza», «in relazione alla cantina» e«in relazione all’intervento edilizio presuntamente abusivo») e quest’ultimo non lo avrebbe rispettato, avendo prodotto Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 «semplicemente l’originaria nota di trascrizione dell’originario atto di acquisto del tutto insufficiente agli scopi prefissati dal G.E.». Manca, però, un adeguato richiamo del contenuto degli atti pro- cessuali su cui sono fondate le censure. Non è, pertanto, possibile, per la Corte verificare lo scopo ed il senso effettivi della richiesta del giudice dell’esecuzione e, in particolare, se il termine per il deposito del documento di cui si discute possa ritenersi, come sostiene la ricorrente, assegnato al creditore procedente ai sensi dell’art. 567 c.p.c., quale pro- roga di quello previsto da tale norma per la produzione della documentazione ipotecaria e catastale, ovvero quale nuovo ter- mine per integrare la suddetta documentazione, in quanto rite- nuta incompleta, o ad altri fini. Né è, in realtà, possibile valutare adeguatamente quale fosse esattamente il documento richiesto dal giudice dell’esecuzione e se quello prodotto dal creditore procedente, unitamente ai chiarimenti forniti dall’esperto stimatore, fosse effettivamente sufficiente per consentire di ritenere completa la documenta- zione e, quindi, per poter disporre regolarmente la vendita degli immobili pignorati, come, in effetti, ritenuto dallo stesso giudice dell’esecuzione. 3.2La ricorrente afferma, altresì, che «il G.E. non avrebbe po- tuto emettere né l’ordinanza di vendita né l’ordine di liberazione (che sono stati emessi quali primi atti successivi allo spirare del termine ordinatorio concesso) ma avrebbe dovuto dichiarare l’improseguibilità della procedura esecutiva non essendo possi- bile per il CTU integrare la documentazione non prodotta dai creditori che ne erano stati onerati con espresso provvedi- mento». Anche in relazione a tale censura, manca un adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali su cui la stessa è fondata. Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 Non essendo possibile valutareadeguatamente, a causa delle lacune espositive del ricorso, quale fosse esattamente il docu- mento richiesto dal giudice dell’esecuzione, lo scopo effettivo della relativa richiesta, il contenuto della documentazione pro- dotta dal creditore procedente e quello della perizia di stima, con le integrazioni richieste all’esperto stimatore, neanche è possibile verificare se quest’ultimo abbia in qualche modo ef- fettuato, come pretenderebbe la ricorrente, acquisizioni docu- mentali che non gli erano state richieste dal giudice dell’esecu- zione ovvero, in radice, a lui non consentite, in quanto oggetto di oneri processuali gravanti esclusivamente sulle parti. Va, comunque, rilevato – soprattutto per completezza esposi- tiva – che le considerazioni in diritto della ricorrente, relative alla posizione del consulente tecnico di ufficio nominato nel giu- dizio di cognizione, risultano del tutto inconferenti, in relazione alla posizione dell’esperto stimatore nominato nell’ambito del processo esecutivo, al quale legittimamente il giudice dell’ese- cuzione può chiedere tutti i chiarimenti necessari, in relazione alla situazione urbanistica e catastale degli immobili pignorati, onde procedere regolarmente ed in modo trasparente alla ven- dita degli stessi (sulla figuradell’esperto stimatore, quale ausi- liario necessario del giudice nel processo esecutivo, cfr. Cass., Sez. 3, n. 21444 del 25/07/2025). 4.Con il terzo motivo si denunzia quanto segue: « In relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.si deduce la violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 183 c. 1, 182 e 91 c.p.c.». La ricorrente deduce, nel contesto di una esposizione piuttosto confusa, che, nel giudizio di merito, non sarebbe stata dichia- rata la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice procedente (in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), che il [OSCURATO:PERSONA],il Condominio di via L. Tempesta 41 vill. 8 e l’Intercondo- minio di via L. Tempesta 41-51si sarebbero costituiti irregolar- mente, in mancanza delle necessarie autorizzazion i Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 assembleari, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe costituto tardivamente e che [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da In- trum [OSCURATO:SOCIETA]., si sarebbe costituita senza documentare la propria legittimazione, che comunque contesta. Anche questo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto nel ricorso non è adegua- tamente richiamato il contenuto degli atti processuali sui quali sono fondate le censure, il che impedisce una adeguata valuta- zione della loro eventuale fondatezza. In ogni caso, è appena il caso di osservare che l’omessa dichia- razione di contumacia e la tardività della costituzione di alcune delle parti non hanno, di per sé, alcun rilievo, né ai fini del re- golare svolgimento del processo, né ai fini della regolamenta- zione delle spese di lite. Per quanto riguarda la legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inoltre, nella sentenza impugnata si chiarisce sia che l’eccezione era stata sollevata tardivamente dall’opponente (esclusivamente negli scritticonclusionali), sia che, comunque, la suddetta legittima- zione era stata adeguatamente documentata: e, nel motivo di ricorso in esame, non vi è una adeguata e specifica confuta- zione delle ragioni poste dal tribunale a fondamento di tale sta- tuizione che, peraltro, costituisce un accertamento di fatto fon- dato sulla valutazione delle prove e sostenuto da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Infine, con riguardo alla pretesa irregolarità della costituzione del [OSCURATO:PERSONA],del Condominio di via L. Tempesta 41 vill. 8 e dell’Intercondominio di via L. Tempesta 41-51, per l’omesso deposito delleautorizzazioni assemblear i, manca del tutto, nel ricorso, l’indicazione degli atti processuali in cui la regolarità della costituzione di tali enti sarebbe stata specificamente Ric. n. 92/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 contestata, sotto il profilo in esame, nonché un adeguato ri- chiamo del contenuto dei relativi atti di costituzione, da cui emergano i vizi dedotti. Le relative censure non avrebbero potuto, pertanto, essere va- lutate nel merito. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi,in complessivi € 8.200,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del