CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37753/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Silvia SALVADORI che ha concluso per l’annullamento con rinvio; dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura dell’affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza data 14 marzo 2024 a causa della reiterata violazione delle prescrizioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla omessa pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non è controverso che la misura dell'affidamento sia stata revocata per reiterate e gravi violazioni e che la difesa del condannato aveva anche avanzato istanza subordinata di concessione della detenzione domiciliare ordinaria per il caso della revoca della misura più ampia. 2.1. Il ricorso si duole dell’omesso esame dell’istanza di detenzione domiciliare, ma omette di considerare che, come risulta dal provvedimento impugnato, la pena da espiare (due anni e sette mesi di reclusione) è superiore al limite stabilito dall’art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen. per la detenzione domiciliare. La richiamata disposizione stabilisce: «1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.» 3. L’originaria inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare determina l’inammissibilità del ricorso. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme