CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 46103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi ha insistito per l'accoglimento del ricorso. (() [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 18 giugno 2021 in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 442 cod. proc. pen. del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in riferimento al trasporto di droga effettuato in epoca compresa tra il 30 settembre 2013 e il 5 ottobre 2013 e, ritenuta la descritta aggravante in riferimento al trasporto di droga effettuato in epoca compresa tra il 16 ottobre 2013 e il 26 ottobre 2013, ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 6 di reclusione e euro 24000 di multa. 1.1. Il processo ha ad oggetto il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. 73, 80 comma 2, d.P.R. n. 309/1990 con contestazione di recidiva reiterata in relazione alla organizzazione di due distinti trasporti dall'Albania di un quantitativo di marijuana mediante l'utilizzo di automobili appositamente modificate, il primo effettuato nei giorni tra il 6 e il 10 ottobre 2013 ed il secondo interrotto il 26 ottobre 2013 quando erano stati arrestati in Austria i concorrenti ed era stato stato sequestrato un carico di kg. 500 lordi di marijuana. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare in primo grado aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante della ingente quantità in relazione ad entrambi gli episodi ed aveva determinato la pena nei seguenti termini: pena base per il più grave episodio culminato con l'arresto in flagranza in anni 5 di reclusione e euro 60.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di anni 1 di reclusione e euro 15.000 di multa, aumentata del doppio ex art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90, ridotta per il rito alla pena di anni 8 di reclusione e euro 10.000 di multa . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non essere stato dichiarato il reato contestato prescritto. Il ricorrente rileva che il reato di cui al trasporto risalente ai giorni fra il 6 e il 10 ottobre, per il quale la Corte aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90, avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, in quanto il tempo massimo di prescrizione per il delitto in esame pari ad anni 7 mesi 6 sarebbe decorso al mese di aprile 2021. Nel calcolo del termine di prescrizione non poteva tenersi conto della contestazione della recidiva, in quanto la Corte di Appello non ne aveva fatto menzione, né nella motivazione della sentenza impugnata, né nel dispositivo e l'aveva, dunque, esclusa quanto meno implicitamente, come dato ricavarsi da plurimi elementi. In particolare: - non ne aveva tenuto conto nella individuazione del trattamento sanzionatorio ex art. 81 comma 2 cod. pen., - non aveva applicato il limite minimo di aumento sanzionatorio previsto, ex art. 81 comma 4, cod. pen, per i casi di contestazione di recidiva ex art. 99 comma 4, pari a non meno di un terzo della pena stabilita per il reato più grave - nel dispositivo non compariva la dicitura "conferma nel resto". 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 62 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte aveva richiamato, quali elementi ostativi, la gravità delle condotte e l'ingente quantitativo trasportato, ossia gli stessi elementi già utilizzati per modulare la pena ex art. 133 cod. pen. (e non si era pertanto conformata al principio espresso dalla sentenza Sez 2 del 05/06/2014 n. 30228) e non aveva considerato le situazioni evidenziate con i motivi di appello, ovvero la risalenza nel tempo dei precedenti, la corretta condotta processuale e le condizioni sociali e lavorative del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo è infondato. Vero è che, ove il giudice ritenga di escludere la recidiva, pur legittimamente contestata, essa resta ininfluente ad ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere (in tal senso, da ultimo, Sez.2 n. 26877 del 12/05/2022, Rv. 283555). Muovendo da tale principio, il ricorrente sostiene che il mancato conteggio della recidiva da parte della Corte di appello nel calcolo della pena debba essere equiparato alla implicita esclusione della stessa, con la conseguenza che di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. Tale assunto, tuttavia, non tiene conto del principio già affermato da questa Corte per cui il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello t dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597 comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena e limita tale potere alla applicazione della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e di una o più circostanze attenuanti ed al giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.(Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470; Sez 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv.257752). La tassatività di tale elencazione è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite, sia pure in relazione alla applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, sul presupposto che l'art. 597 comma 5 cod. proc. pen. costituisce una eccezione al principio devolutivo dell'appello (Sez. U. n. 12872 del 19701/2017, Punzo, Rv. 269125) Nel caso in esame nell'atto di appello il ricorrente non aveva formulato il motivo attinente alla recidiva, sicché la Corte non avrebbe potuto escluderla di ufficio, neppure implicitamente. Il mancato computo della stessa nella determinazione della pena deve, pertanto, essere qualificato, non già come espressione della esclusione della recidiva, essendo precluso alla Corte di Appello tale tipo di intervento, bensì come mero errore di calcolo. Ne consegue che il mancato conteggio della recidiva non può avere riflessi ai fini del calcolo della prescrizione del reato. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 -01). La pronuncia citata nel ricorso (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054) afferma cosa diversa rispetto a quella indicata dal ricorrente ovvero che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena". In altri termini ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. devono venire in rilievo elementi diversi da quelli di cui all'art. 133, tali da comportare una pena al di sotto dei limiti edittali, mentre ai fini del diniego, il giudice può fare ricorso agli stessi indici di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero limitarsi anche a rilevare l'assenza di elementi di segno positivo. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi. I giudici, infatti, hanno condiviso la valutazione del Gup, rilevando che la gravità della condotta di reato, avente ad oggetto, almeno in un caso, quantitativi ingenti di sostanza stupefacente, non consentiva di addivenire ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha anche preso in considerazione alcuni degli elementi indicati nell'atto di appello ovvero la risalenza nel tempo sia dei precedenti, sia dei fatti oggetto del processo, e l'inserimento lavorativo dell'imputato e ne ha debitamente tenuto conto nella rimodulazione del trattamento sanzionatorio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri