CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3789/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale consolidata della controllante 3C spa ed in proprio, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66 presso il difensore; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3797/2/17, depositata il 22 giugno 2017 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8418/59/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2010. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-backpienamente lecito. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente hanno raggiunto un "accordo quadro" con l'Agenzia delle entrate per la definizione di questo contenzioso e di quelli similari pendenti avanti questa Corte. Il patrocinio erariale, in coerenza con gli impegni assunti dall'agenzia fiscale rappresentata, ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; sp