CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cagliari, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / ha rideterminato la pena con la quale erano stati condannati il primo in ordine a quattro delitti di furto contestati ai capi 2, 3, 6, 11 ed il secondo in ordine a cinque delitti di furto contestati ai capi, 2, 6, 8, 11, 12. Per quanto di interesse in questa sede, nel calcolo della pena i giudici, per entrambi gli imputati, riconosciuta la continuazione, hanno considerato quale reato più grave quello di cui all'art. 624 bis c.p. contestato al capo 11, consistito nell'impossessamento in concorso, al fine di trarne profitto, di attrezzatura da lavoro e materiale edile sottratti a [OSCURATO:PERSONA] che li deteneva in una abitazione in costruzione in cui essi si erano introdotti, dopo aver praticato un foro nel muro nella notte tra il 7 el'8 novembre del 2014. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 11 di imputazione. Lamentano i ricorrenti che la Corte di Appello avrebbe rigettato la richiesta formulata in sede di impugnazione di riqualificazione del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. ascritto al capo 11, nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen, con una motivazione apparente, affermando che l'immobile ove era stato commesso il furto, ovvero un cantiere di una casa in costruzione, fosse luogo non aperto al pubblico e non accessibile ai terzi senza il consenso del titolare, senza tenere conto, tuttavia, che nel cantiere non si svolgeva attività della vita privata, ma solo attività lavorativa e che non vi era un rapporto continuativo tra tale luogo e le persone che ivi si trovavano. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto, in quanto il motivo attinente alla qualificazione giuridica è fondato. 2. Il tema oggetto del ricorso è se, ed a quali condizioni, il luogo di lavoro possa qualificarsi come privata dimora. In ordine a tale ultima nozione, proprio con riferimento al discrimine tra le figure delittuose di cui agli artt. 624 e 624 bis, cod. pen., questa Corte, a Sezioni Unite, (Sez. U. n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) ha osservato che: -nella rubrica dell'art. 624 bis cod. pen. si fa riferimento al furto in abitazione e nel testo dell'articolo si fa riferimento all'introduzione in edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso: al fine di tutelare l'individuo anche nel caso compia atti della vita privata al di fuori dell'abitazione, si estende la tutela penale rafforzata ai luoghi che non siano abitazione, ma che abbiano le caratteristiche dell'abitazione in termini di riservatezza e conseguentemente di non accessibilità a terzi senza il consenso dell'avente diritto; -gli elementi delineati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti il domicilio e ritenuti indefettibili per garantire la copertura costituzionale dell'art. 14 Cost. sono la proiezione spaziale della persona nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente (Corte Cost. n. 135 del 2002) e l'essere luogo in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo con conseguente diritto di ammettere o escludere altre persone e con conseguente diritto alla riservatezza su quanto si compie in quei luoghi (Corte Cost. n. 1459 del 2008); - già era stato affermato che il concetto di domicilio individua 4fl luogo generalmente chiuso, in cui si svolge vita privata in modo da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e garantirgli riservatezza, e che il rapporto fra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela anche quando la persona sia assente, in tal modo introducendo come elemento caratterizzante la nozione di privata dimora anche il requisito della stabilità ( Sezioni Unite n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv 234269). Sulla scorta di tali principi, le Sezioni Unite hanno delineato alcuni elementi, ritenuti indefettibili per individuare la nozione di privata dimora: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità. Applicando le linee così tracciate ai luoghi di lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, se è vero che in tali luoghi l'individuo svolge atti della vita privata, purtuttavia, per affermare che si tratti di luoghi di privata dimora (con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di furto in abitazione), occorre che abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione, cioè che in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). Tale interpretazione è confermata anche dall'art. 52 comma 3 cod. pen. (aggiunto dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006 n. 59) nel quale si afferma che la disposizione di cui al secondo comma (nel quale si fa riferimento ai fini della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, ai luoghi previsti dall'art. 614 cod. pen.) si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale: invero se la nozione di privata dimora comprendesse indistintamente tutti i luoghi in cui il soggetto compie atti della vita privata, la precisazione contenuta nel terzo comma dell'art. 52 sarebbe stata superflua. 3. E' indubbio, dunque, che la privata dimora possa essere costituita anche dal luogo ove solitamente si svolge attività lavorativa, a condizione che in esso la persona, pur svolgendo attività lavorativa per molte ore nel corso della giornata, esplichi altresì attività "di vita e dimora privata". Il principio enucleato dalle Sezioni Unite non trova applicazione indiscriminata in ordine a tutti i luoghi di lavoro, essendo invece necessario condurre, caso per caso, una valutazione di fatto volta ad accertare la sussistenza contestuale di tutte le caratteristiche proprie della privata dimora. Si tratta di un accertamento rimesso, naturalmente, al giudice di merito, il quale, sulla base degli elementi raccolti, dovrà valutare se nel luogo in cui è stata posta in essere l'azione furtiva, sostanzialmente destinato ad attività lavorativa, il soggetto compia atti della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ovvero dove i terzi non possano entrare senza il consenso del titolare), nell'ambito di un rapporto tra il luogo e la persona caratterizzato da una certa stabilità. Proprio alla luce di ciò, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha applicato le suddette linee interpretative adattandole alla particolarità dei casi concreti. Sulla scorta di tali principi la Corte: -ha annullato con rinvio un ordinanza che aveva ravvisato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso in un circolo sportivo (Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, D'Antonio, Rv. 273458); -ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata (Sez. 5, n.34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633); -ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio (Sez. 4 n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952); - ha ritenuto integrare il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all'interno di un locale adibito a spogliatoio di uno 'stand' fieristico (Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894); 4. Nel caso oggetto del giudizio la corte territoriale, nell'esaminare le doglianze proposte con il gravame di merito e riformulate in ricorso dagli imputati, ha affermato che la condotta delittuosa descritta nel capo 11) era stata commessa in un'abitazione in costruzione in cui gli imputati si erano introdotti praticando un foro nel muro, e ha ritenuto che tale luogo dovesse essere qualificato come privata dimora ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., in quanto luogo non aperto al pubblico e non accessibile da parte di terzi senza il consenso del titolare ove la persona offesa svolgeva non occasionalmente atti della vita privata e ivi lasciava oggetti finalizzati alle suddette attività, tra le quali doveva «indubbiamente includersi la costruzione della propria abitazione». La motivazione adottata appare manifestamente carente e non in linea con i principi enunciati dalla Sezioni Unite sopra richiamate, in quanto si fonda, in ultima analisi, sulla identificazione del luogo di lavoro in quanto tale, in quel caso rappresentato da un cantiere, con la privata dimora. I giudici non hanno chiarito, infatti, in quale punto del cantiere, di per sé solo luogo di lavoro, il furto sia stato commesso, ovvero se in un'area delimitata, quale lo spogliatoio, il bagno privato o altro, né quali attività della vita privata le persone ivi vi svolgessero. 5. La sentenza impugnata, dunque, va annullata limitatamente alla qualificazione del furto come in abitazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del furto come in abitazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagli