CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] LECCEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 23 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Lecceha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] – indagato per ireati di furto e possesso di strumenti atti allo scasso – avverso il sequestroprobatorio eseguito il 20 novembre 2025 dal Commissariato di PS di Taurisano,convalidato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce.2. L’indagato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoavverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento limitatamente ai telefonicellulari, deducendo un’unica censura, con cui lamenta violazione di legge perinosservanza o erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen.Il difensore premette di aver dedotto, in sede di riesame, che i dispositivisottoposti a sequestro non costituivano corpo del reato né cosa pertinente al reato,nonché la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza del sequestro.Il Tribunale del riesame aveva rigettato tali censure, ponendosi in contrasto con iprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a tutela delle libertà individualie del diritto alla riservatezza, che impongono al Pubblico ministero di motivare inmodo dettagliato le necessità di un sequestro esteso e onnicomprensivo di datidigitali, ovvero di indicare criteri di selezione degli stessi e di perimetrazionetemporale.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.4. Il ricorrente ha depositato una memoria con cui replica alle conclusioni delProcuratore generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Conviene preliminarmente rilevare, in punto di fatto, che il sequestro èstato effettuato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, la quale aveva dapprima notatol’indagato, insieme ad altra persona, in atteggiamento sospetto nei pressidell’abitazione della persona offesa; quindi, dopo averli fermati mentre siallontanavano in auto, li avevano trovati in possesso di strumenti atti allo scassoe di tre telefoni cellulari. Avevano quindi verificato che fuori della recinzione checircondava l’abitazione della persona offesa erano stati abbandonati oggettiriconosciuti come propri dalla vittima. Il Pubblico ministero aveva convalidatotempestivamente il sequestro.Il Tribunale, nel rigettare l’istanza di riesame avverso tale provvedimento, haritenuto il decreto impugnato adeguatamente motivato sia con riguardo allasussistenza del fumus del reato, attestato dagli strumenti atti allo scasso rinvenutiin possesso dell’indagato e al furto di oggetti di proprietà della persona offesa, siacon riguardo alle finalità probatorie, essendo stata indicata la necessità diaccertare la provenienza e il titolo di detenzione dei telefoni cellulari.3. In punto di diritto si osserva che in modo ormai costante e condiviso lagiurisprudenza di legittimità ritiene che il decreto di sequestro probatorio, cosìcome il decreto di convalida di sequestro, anche ove abbia ad oggetto cosecostituenti corpo di reato, deve contenere, a pena di nullità, una specificamotivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U., n. 36072del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548. Con riferimento alle cose pertinenti alreato, Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226711). Tale motivazione,per quanto concisa, deve dare conto specificamente del reato di cui si ravvisa ilfumus, delle ragioni per cui la cosa sequestrata sia configurabile come corpo direato o cosa pertinente al reato, nonché della finalità probatoria perseguitacui il bene risulta strumentale rispetto all’accertamento del reato un requisitoindispensabile. L’onere motivazionale è tuttavia proporzionato alla natura dellarelazione che esiste tra il bene e il reato, nel senso che, laddove essa sia immediatao intuitiva, detto onere può essere soddisfatto anche mediante una formulasintetica, mentre dovrà essere tanto più pregnante quanto più detto collegamentorisulta essere “indiretto” (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591 –01).3.1. L’essenzialità del ruolo che assume la motivazione discende dal fatto chela stessa è funzionale ad assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interessegenerale che giustificano l’apposizione del vincolo e il sacrificio del diritto delsingolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1 del Prot. n. 1addizionale alla CEDU, garantendo che la misura, a fronte delle contestazionidifensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profiloprocedimentale, e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, conparticolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lospossessamento del bene - ed il fine endoprocessuale perseguito (Sez. U., n. 5876del 28/1/2004, Bevilacqua, cit. in motivazione).Proprio perché destinato ad incidere sul diritto della persona di disporreliberamente dei propri beni, il sequestro probatorio deve essere proporzionaleall’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.Il rispetto di tale requisito risulta infatti strettamente necessario ad evitare chel’esercizio del potere legittimo di apprendere beni per finalità probatorie possaesorbitare dalla sua funzione, determinando una eccessiva compressione dei dirittifondamentali. Il requisito della proporzionalità contiene in sé quello dellaresidualità, il quale comporta che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allostesso risultato non possa pervenirsi con modalità meno afflittive, al fine di evitareche il sequestro probatorio assuma carattere inutilmente vessatorio.3.2. Nel caso in cui – come nella specie – il sequestro abbia ad oggettodispositivi informatici o telematici, il requisito di proporzionalità si pone in terminiparticolarmente complessi, dal momento che si tratta di una misura senz’altroinvasiva della sfera personale, la quale impone la necessaria comparazione tral'entità della lesione al diritto di riservatezza e la valenza del fine perseguitodall'autorità inquirente, in ossequio ai criteri interpretativi delle garanziecostituzionali quali delineati dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unioneeuropea, nonché alle corrispondenti garanzie sancite dalla Carta dei dirittifondamentali della medesima istituzione sovranazionale (Sez. 6, n. 15409 del10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892 - 02).Proprio al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalitàdella misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, il decreto del pubblicoministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestroesteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto diricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interessein termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazioneprovvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01).Si è, pertanto, ritenuto illegittimo, per violazione del principio diproporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivoelettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminataapprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essie comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01; Sez. 6, n. 34265 del22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02).Si è, altresì, ritenuto illegittimo il decreto di sequestro probatorio di untelefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità deimessaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali,ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integraleverifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio diproporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza dellacorrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01).Questa Corte regolatrice ha di recente precisato che nel caso in cui il vincoloafferisca a dati informatici, non operano criteri rigidi predeterminati in funzionedella selezione del materiale da acquisire, ma tuttavia devono essere individuatemodalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto allafinalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del casoconcreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative (Sez.6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892 - 01).4. Il Tribunale del riesame di Lecce non ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto richiamati.Esso si è infatti limitato a ritenere sufficientemente motivato il decreto disequestro, sia con riferimento al fumus attestato dal possesso di strumenti attiallo scasso e al furto di attrezzi, sia con riguardo alle finalità probatorie, indicatenell’esigenza di accertare caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione «diquanto in sequestro».Tuttavia, il decreto di convalida dopo aver richiamato il verbale di sequestroeseguito dalla polizia giudiziaria, si è limitato ad indicare il reato ipotizzato a caricodell’indagato attraverso il richiamo delle disposizioni normative di cui agli artt.110, 707 e 624-bis cod. pen., qualificando gli oggetti in sequestro come corpo delreato o cosa pertinente al reato, indicando le ragioni della apposizione del vincolonel «fine della prosecuzione delle indagini, volte ad accertare caratteristiche,provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato, nonché ad addivenire aduna compiuta ricostruzione dei fatti».Esso non ha indicato in alcun modo se i telefoni cellulari dovessero qualificarsicome corpo di reato o cosa pertinente al reato, e neppure le ragioni di talequalificazione, né la finalizzazione probatoria di tale apprensione, se non in mododel tutto generico e con formule di stile. Motivazione che, invece, si rendevaparticolarmente necessaria con riguardo ai telefoni cellulari, alla luce dellecaratteristiche del fatto concreto, prospettandosi – secondo la ricostruzione delTribunale del riesame – il furto di attrezzi (cesoie e una saldatrice). Soprattutto,pur avendo il provvedimento ablatorio ad oggetto anche dispositivi cellulari, nonsono state individuate le modalità secondo cui effettuare il sequestro del materialeinformatico, idonee a garantirne la selezione mirata e non eccedente rispetto allafinalità probatoria perseguita, che tenesse conto delle peculiarità del casoconcreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative, ecircoscrivendo l’orizzonte temporale dei dati da apprendere.5. La mancanza di motivazione sul punto impone l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e del decreto di convalida di sequestro con conseguenterestituzione dei cellulari in sequestro. P.Q.MAnnulla senza rinvio limitatamente ai telefoni cellulari l'ordinanza impugnata,nonché il decreto di convalida di sequestro emesso il 22 novembre 2025 dalpubblico ministero presso il tribunale di lecce, disponendo la restituzione in favoredell'avente diritto. manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alprocuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc. pen.Così deciso il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli