CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare generico e reiterativo, a fronte di pronuncia di appello congruamente motivata in ordine ad entrambe le imputazioni ascritte; che infatti, quanto alla violazione del foglio di via obbligatorio, l'avvenuta contestazione per via gerarchica del provvedimento amministrativo (rivelatasi poi infruttuosa) non esimeva, in tutta evidenza, dal rispetto dei relativi obblighi nelle more; quanto al reato ex art. 707 cod. pen., il possesso di almeno parte degli strumenti atti allo scasso, trovati indebitamente nella disponibilità dell'imputato, non era giustificato alla luce del mestiere esercitato, come dal giudice distrettuale ineccepibilmente notato; in tema di particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche e pena, il ricorrente ignora del tutto le pertinenti argomentazioni giudiziali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso