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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29722/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura illecita dei rifiuti incendiati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze di fatto, avendo il giudice di merito, in maniera non manifestamente illogica, evidenziato la provenienza dei rifiuti (materiale plastico e tubi di irrogazione) dall'attività di impresa agricola dell'imputato, rifiuti poi depositati in maniera incontrollata e di cui il ricorrente - appiccando il fuoco - ha cercato di disfarsi; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo la Corte di merito riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza in relazione al disvalore dell'aggravante contestata, tale da non consentire un più mite trattamento punitivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura illecita dei rifiuti incendiati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze di fatto, avendo il giudice di merito, in maniera non manifestamente illogica, evidenziato la provenienza dei rifiuti (materiale plastico e tubi di irrogazione) dall'attività di impresa agricola dell'imputato, rifiuti poi depositati in maniera incontrollata e di cui il ricorrente - appiccando il fuoco - ha cercato di disfarsi; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo la Corte di merito riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza in relazione al disvalore dell'aggravante contestata, tale da non consentire un più mite trattamento punitivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 m
Sentenza Cassazione n. 29722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris