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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22433/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 16 giugno 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revocazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta nei suoi confronti con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2013, successivamente divenuto irrevocabile. /7

2. Ha proposto ricorso Quattrone tramite il suo difensore.

2.1. Dato conto dello sviluppo del procedimento e degli elementi posti a fondamento dell'istanza di revocazione, con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 28 d.lgs. 159 del 2011.

Posto che nella nozione di prova nuova decisiva avrebbero dovuto ricomprendersi anche quelle originariamente esistenti, ma in concreto non dedotte, contesta l'assunto della Corte territoriale in forza del quale non erano state valutate le risultanze di dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive, incidenti sulla valutazione degli esborsi in concreto sostenuti per la realizzazione dell'attività di ristorazione poi sottoposta a confisca.

Contesta inoltre la circostanza che la Corte non avesse attribuito rilievo all'intervenuta assoluzione del ricorrente nel procedimento 1738/12, in cui il predetto era chiamato a rispondere di partecipazione ad associazione mafiosa, a fronte del superamento di un orientamento giurisprudenziale secondo cui avrebbero potuto farsi rientrare nella nozione di appartenenza anche forme di vicinanza ideologica o espressive di cultura comune.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 23 d.l. 137 del 2020.

La Corte aveva indebitamente proceduto con trattazione scritta, sebbene venisse in rilievo la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tanto che in attesa della sentenza riguardante il procedimento penale 1738/12 erano stati chiesti e disposti plurimi rinvii.

Di qui l'inammissibilità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fermo restando che la difesa aveva avuto conoscenza della stessa solo il 17/5/2021, in seguito ad un esame del fascicolo.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il secondo motivo, con cui si contesta la trattazione scritta del procedimento, è manifestamente infondato, in quanto, in virtù della disciplina dettata per far fronte all'emergenza pandemica la Corte ha correttamente applicato l'art. 23 -bis del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 176 del 2020, la Corte, in assenza di richieste di trattazione orale, ha disposto procedersi con trattazione scritta, fermo restando che la produzione allegata alla memoria difensiva non implicava una formale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, formula utilizzata dalla norma con specifico riferimento al giudizio di appello avverso sentenze di primo grado e comunque riferibile alla necessità dell'assunzione di prove in contraddittorio e non solo alla possibilità di dedurre in ordine alla ammissibilità e alla valenza del dato documentale, ciò che è consentito alle parti anche nella forma della trattazione scritta.

3. Il primo motivo è parimenti inammissibile.

Il ricorrente ha prospettato la valenza di tre elementi: gli appunti contenuti in agende ritrovate nel 2017, le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, relative al fatto che i lavori di impianto del ristorante Arca di Joh sarebbero stati effettuati in economia e a basso costo; la sentenza di proscioglimento pronunciata nel procedimento n. 1738/2012.

Ma, prima ancora di apprezzare la novità e la sopravvenienza di tali elementi, va rimarcato come la prospettazione risulti generica, in quanto non accompagnata dalla specifica dimostrazione che quegli elementi fossero idonei ad incidere in modo decisivo sul compendio in base al quale era stata disposta la confisca di prevenzione e dunque ad attestare il difetto originario dei relativi presupposti.

Va comunque osservato che la Corte ha dato conto dell'inconsistenza delle risultanze delle agende, peraltro tutte di incerta origine e datazione, avendo sottolineato come gli introiti dovessero semmai corrispondere a ricavi, desumibili da libri e scritture contabili e da dichiarazioni reddituali rilevanti.

Ha inoltre segnalato che le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive non costituivano prove nuove e sopravvenute, in quanto deducibili e non dedotte, dovendosi sul punto aggiungere che non è stato in alcun modo attestato il motivo per cui quel tipo di prova non fosse stato invocato e valorizzato ab origine, a fronte di elementi di conoscenza, a rigore, fin dall'inizio disponibili (si richiama Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, dep. 2022, Esposto, Rv. 282485), ferma restando la necessità di ribadire che non è stato operato un confronto selettivo tra quelle risultanze e quelle poste a fondamento della misura di prevenzione, al fine di dimostrare la carenza dei relativi presupposti, contestati solo sulla scorta di prospettazioni aspecifiche.

Relativamente alla sentenza di assoluzione, la Corte ha ampiamente motivato, sottolineando come la stessa non potesse dirsi in alcun modo idonea ad incidere sulla pericolosità del ricorrente, posta a fondamento della misura patrimoniale, la cui consistenza e la cui perimetrazione era stata desunta da plurimi, diversi elementi, a fronte dei quali il procedimento n. 1738/2012 era stato preso in considerazione solo al fine di suffragare l'attualità della pericolosità.Sul punto il motivo di ricorso è ancora una volta aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e non disarticola il ragionamento della Corte, dimostrando la decisività della sentenza di assoluzione, che è solo assertivamente prospettata, sulla base di un'analisi astratta, che non tiene conto del giudizio in concreto formulato per inquadrare il ricorrente in una delle categorie di pericolosità previste dalla normativa in materia di misure di prevenzione.

4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, discendendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 giugno 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revocazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta nei suoi confronti con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2013, successivamente divenuto irrevocabile. /7 2. Ha proposto ricorso Quattrone tramite il suo difensore. 2.1. Dato conto dello sviluppo del procedimento e degli elementi posti a fondamento dell'istanza di revocazione, con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 28 d.lgs. 159 del 2011. Posto che nella nozione di prova nuova decisiva avrebbero dovuto ricomprendersi anche quelle originariamente esistenti, ma in concreto non dedotte, contesta l'assunto della Corte territoriale in forza del quale non erano state valutate le risultanze di dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive, incidenti sulla valutazione degli esborsi in concreto sostenuti per la realizzazione dell'attività di ristorazione poi sottoposta a confisca. Contesta inoltre la circostanza che la Corte non avesse attribuito rilievo all'intervenuta assoluzione del ricorrente nel procedimento 1738/12, in cui il predetto era chiamato a rispondere di partecipazione ad associazione mafiosa, a fronte del superamento di un orientamento giurisprudenziale secondo cui avrebbero potuto farsi rientrare nella nozione di appartenenza anche forme di vicinanza ideologica o espressive di cultura comune. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 23 d.l. 137 del 2020. La Corte aveva indebitamente proceduto con trattazione scritta, sebbene venisse in rilievo la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tanto che in attesa della sentenza riguardante il procedimento penale 1738/12 erano stati chiesti e disposti plurimi rinvii. Di qui l'inammissibilità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fermo restando che la difesa aveva avuto conoscenza della stessa solo il 17/5/2021, in seguito ad un esame del fascicolo. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il secondo motivo, con cui si contesta la trattazione scritta del procedimento, è manifestamente infondato, in quanto, in virtù della disciplina dettata per far fronte all'emergenza pandemica la Corte ha correttamente applicato l'art. 23 -bis del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 176 del 2020, la Corte, in assenza di richieste di trattazione orale, ha disposto procedersi con trattazione scritta, fermo restando che la produzione allegata alla memoria difensiva non implicava una formale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, formula utilizzata dalla norma con specifico riferimento al giudizio di appello avverso sentenze di primo grado e comunque riferibile alla necessità dell'assunzione di prove in contraddittorio e non solo alla possibilità di dedurre in ordine alla ammissibilità e alla valenza del dato documentale, ciò che è consentito alle parti anche nella forma della trattazione scritta. 3. Il primo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente ha prospettato la valenza di tre elementi: gli appunti contenuti in agende ritrovate nel 2017, le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, relative al fatto che i lavori di impianto del ristorante Arca di Joh sarebbero stati effettuati in economia e a basso costo; la sentenza di proscioglimento pronunciata nel procedimento n. 1738/2012. Ma, prima ancora di apprezzare la novità e la sopravvenienza di tali elementi, va rimarcato come la prospettazione risulti generica, in quanto non accompagnata dalla specifica dimostrazione che quegli elementi fossero idonei ad incidere in modo decisivo sul compendio in base al quale era stata disposta la confisca di prevenzione e dunque ad attestare il difetto originario dei relativi presupposti. Va comunque osservato che la Corte ha dato conto dell'inconsistenza delle risultanze delle agende, peraltro tutte di incerta origine e datazione, avendo sottolineato come gli introiti dovessero semmai corrispondere a ricavi, desumibili da libri e scritture contabili e da dichiarazioni reddituali rilevanti. Ha inoltre segnalato che le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive non costituivano prove nuove e sopravvenute, in quanto deducibili e non dedotte, dovendosi sul punto aggiungere che non è stato in alcun modo attestato il motivo per cui quel tipo di prova non fosse stato invocato e valorizzato ab origine, a fronte di elementi di conoscenza, a rigore, fin dall'inizio disponibili (si richiama Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, dep. 2022, Esposto, Rv. 282485), ferma restando la necessità di ribadire che non è stato operato un confronto selettivo tra quelle risultanze e quelle poste a fondamento della misura di prevenzione, al fine di dimostrare la carenza dei relativi presupposti, contestati solo sulla scorta di prospettazioni aspecifiche. Relativamente alla sentenza di assoluzione, la Corte ha ampiamente motivato, sottolineando come la stessa non potesse dirsi in alcun modo idonea ad incidere sulla pericolosità del ricorrente, posta a fondamento della misura patrimoniale, la cui consistenza e la cui perimetrazione era stata desunta da plurimi, diversi elementi, a fronte dei quali il procedimento n. 1738/2012 era stato preso in considerazione solo al fine di suffragare l'attualità della pericolosità.Sul punto il motivo di ricorso è ancora una volta aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e non disarticola il ragionamento della Corte, dimostrando la decisività della sentenza di assoluzione, che è solo assertivamente prospettata, sulla base di un'analisi astratta, che non tiene conto del giudizio in concreto formulato per inquadrare il ricorrente in una delle categorie di pericolosità previste dalla normativa in materia di misure di prevenzione. 4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, discendendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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