CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A), nn. 2, 3 e 4, e B) della rubrica ed in particolare lo assolveva dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste, confermando nel resto. Quanto al capo A), l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 319 -quater cod. pen. (così riqualificato il fatto originariamente contestato come concussione) per aver, abusando della sua qualità di maresciallo capo della Guardia di Finanza, in servizio presso la Tenenza di Cattolica, indotto dall'8 agosto 2009 al 10 gennaio 2011 vari imprenditori locali a dargli indebitamente denaro, attraverso il pagamento di fatture per false sponsorizzazioni a favore di un'associazione (la [OSCURATO:PERSONA]) e di una società (la [OSCURATO:SOCIETA]), delle quali era socio occulto e anche amministratore di fatto. Per il reato di cui al capo A) in primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di tre anni e mesi quattro di reclusione ed era stata ordinata la confisca del relativo profitto pari a 28.000 euro. 1.1. In sede di appello la difesa aveva contestato la sussistenza del reato di induzione indebita, sotto i profili sia dell'attendibilità degli imprenditori - persone offese del reato - sia della configurabilità della induzione indebita, in quanto l'imputato non aveva mai spinto i privati ai pagamenti per finalità contrarie alle normative fiscali e perché in ogni caso il rapporto tra loro era di piena parità (potendo i fatti al più qualificarsi come reati di corruzione, già prescritti). La Corte di appello riteneva infondate le doglianze difensive. Quanto in particolare all'accertamento del reato, la Corte territoriale riteneva provato il meccanismo di schermo utilizzato dall'imputato per occultare le dazioni illecite, attraverso operazioni inesistenti fatturate dalle suddette società; evidenziava che tutte le persone offese avevano subito una precedente verifica fiscale e operavano nel distretto di competenza del militare, circostanza questa che le poneva in una condizione di soggezione, essendo sufficiente per concretizzare l'abuso anche soltanto un'attività persuasiva e di suggestione anche implicita ad opera dell'imputato (in alcuni casi peraltro, l'imputato aveva dovuto ricorrere ad una insistente pressione sui privati per indurli ad emettere le fatture per operazioni inesistenti). Quanto alla confisca, ordinata in primo grado ai sensi degli artt. 240 e 322- ter cod. pen., la Corte di appello, nel confermare anche tale statuizione, riteneva che la somma oggetto di ablazione dovesse considerarsi quale "prezzo" del reato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 319 -quater cod. pen., con riferimento all'induzione indebita e all'abuso di qualifica e poteri del p.u. e del relativo nesso eziologico con la dazione indebita. Su tali punti si rileva la assoluta mancanza di motivazione, alla luce delle doglianze difensive che si appuntavano sulla natura paritaria dei rapporti tra le parti e sulla libera scelta degli imprenditori di aderire all'offerta per proprio tornaconto.La Corte di appello non ha chiarito come si sarebbe manifestata "positivamente" la condotta abusiva e il nesso di causalità con la dazione indebita. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e con riferimento al supposto stato di soggezione degli imprenditori nei confronti dell'imputato. Le doglianze difensive, quanto alla ricostruzione alternativa proposta in ordine alla condotta induttiva, richiedevano un penetrante vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai singoli imprenditori, testi chiaramente preoccupati da un loro possibile coinvolgimento nella vicenda, ed in particolare la depurazione delle loro dichiarazioni rese in dibattimento dalla contaminazione delle plurime contestazioni effettuate dal P.M. sulla base delle loro precedenti s.i.t., non genuine e non utilizzabili perché rese da soggetti che dovevano essere sentiti con le forme dell'art. 63 cod. proc. pen. (come rilevato dalla stessa Corte di appello). La Corte di appello ha infatti riconosciuto che la decisione degli imprenditori di non utilizzare le fatture nelle dichiarazioni dei redditi non era il frutto di un interesse fiscale alla vicenda, ma la scelta necessitata dall'arresto dell'imputato. Situazione che rendeva priva di solida giustificazione la decisione della Corte di appello di ritenere costoro in stato di soggezione. A ciò devono aggiungersi plurimi vizi motivazionali e travisamenti. Con riferimento alla vicenda Urcioli, risulta apoditticamente motivato lo stato di soggezione del privato (l'imprenditore aveva dichiarato di non essersi sentito obbligato a rilasciare le fatture e in stato di soggezione; non aveva alcun rilievo la pregressa verifica fiscale alla quale l'imprenditore non ha fatto riferimento; la decisione di aderire alla proposta dell'imputato era stata fatta per tornaconto fiscale e per motivi di conoscenza) mentre risulta travisata la circostanza della spendita della qualifica da parte dell'imputato (l'imputato si era presentato a costui come "Lino"). Quanto alla vicenda Bartolucci, la Corte di appello ha utilizzato le dichiarazioni fornite dall'imprenditore dopo le contestazioni delle precedenti s.i.t., ritenute poi inutilizzabili, in ordine alla scelta di aderire alla sponsorizzazione (l'imprenditore in prima battuta aveva riferito che il motivo era di natura fiscale, tanto che le precedenti fatture erano state detratte dalla società, e per ragioni di amicizia; solo dopo le contestazioni, l'imprenditore collegava l'origine della operazione a potenziali verifiche fiscali). Quindi la Corte di appello ha utilizzato dichiarazioni che potevano semmai richiamare lo schema della corruzione, contaminate dalle contestazioni dibattimentali, ritenendole, in modo apodittico e apparente, credibili. In modo oscuro la Corte di appello ha risposto all'eccezione difensiva sulla impossibilità di rilevare una soggezione psicologica legata a verifiche fiscali: lo spostamento della sede - oltre che successiva all'arresto dell'imputato - era per ottenere protezione, secondo la Corte di appello. Quindi andava ravvisata la corruzione. Con riferimento ai rapporti con Balzi e Lazzari, la Corte di appello non è in grado di evidenziare alcuna condotta induttiva e di smentire il rapporto sinallagmatico tra le parti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 319 e 319- quater cod. pen. e alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di corruzione. La conclusione che l'unico interessato alle operazioni fosse l'imputato è frutto di travisamento della prova e di manifeste illogicità della motivazione. Gli imprenditori avevano convenuto sulla utilità delle operazioni con le due società riferite all'imputato, in termini di abbattimento dei costi e la stessa Corte di appello ha riconosciuto che la decisione di non utilizzare le fatture fosse il frutto di un comportamento prudenziale dopo la notizia dell'arresto dell'imputato. Travisato è poi il dato che Lazzari e Balzi stessero inutilmente aspettando il rimborso dei danari versati dall'imputato, mentre Urcioli e Bartolucci già avevano ricevuto le somme prima dell'arresto dell'imputato. La Corte di appello ha omesso di valutare un dato probatorio assolutamente rilevante della parità sinallagrnatica tra le parti e l'autonomia decisionale rivendicata dai diretti interessati (come dimostrava tra l'altro il telefono "chiuso in faccia"). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62- bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha valorizzato in senso negativo dati neutrali (la qualifica pubblica rivestita) o non utilizzabili (il mancato riconoscimento dei fatti), non considerando o svilendo illogicamente (come il contegno post factum) gli elementi positivi evidenziati dalla difesa. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 322- ter cod. pen. e alla quantificazione del profitto illecito. In modo immotivato la Corte di appello ha mutato l'oggetto della confisca, da profitto in prezzo del reato. In ordine al reato in esame l'utilità ottenuta dall'imputato ha la qualifica di profitto. Si è quindi in presenza di una misura illegale, posto che la confisca del profitto per equivalente è stata introdotta successivamente ai fatti con la I. n. 190 del 2012. In via subordinata ed ulteriore si evidenzia che manca la dimostrazione del conseguimento da parte dell'imputato di un profitto (e la sua quantificazione), che è solo presunto, essendo stato addebitato al predetto ciò che sarebbe andato a vantaggio delle società che offrivano i loro servizi e dei coimputati. 4 9,9 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito illustrati. 2. Fondato - se pur in parte - è il motivo sul punto della confisca (quanto alla qualificazione dell'oggetto, come si avrà modo di precisare al § 5), risultando per il resto il ricorso complessivamente infondato e a tratti anche inammissibile. Questo consente alla Corte di rilevare il decorso del termine massimo di prescrizione del reato, che risulta al più tardi commesso con l'ultimo episodio relativo alla indebita dazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di 9.000 euro in data 10 gennaio 2011. Stante l'epoca della commissione dei fatti (riqualificati nel reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., nella cornice edittale più favorevole all'imputato, ovvero con la pena massima di otto anni di reclusione), il reato si è oramai estinto per prescrizione - anche considerando il periodo di sospensione di 64 giorni per l'emergenza Covid-19 - alla data del 14 marzo 2021. 3. In presenza della prescrizione del reato e quindi di una causa di estinzione del reato è principio oramai consolidato che il giudice è legittimato - in assenza di statuizioni civili di condanna - a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La regola di diritto che la prescrizione del reato impedisce di regola la prosecuzione del processo, determinando, in qualunque stato e grado essa si verifichi, l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non può trovare tuttavia applicazione allorquando il processo penale debba proseguire con riguardo a profili di accertamento funzionali all'adozione di pronunce che la legge demanda al giudice penale e che sono diverse, e ulteriori, rispetto alla cognizione sull'azione penale strettamente intesa, che immancabilmente connota lo svolgimento del procedimento e che - essa sola — è preclusa dopo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. E' il caso, in particolare, della statuizione sulla confisca del prezzo o del profitto del reato. Si è affermato infatti già da tempo affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre la confisca del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434). Tale regola processuale ha trovato la sua codificazione nella previsione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. oggi vigente - norma processuale di immediata applicazione secondo il principio "tempus regit actum" (Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Rv. 281421; Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, Rv. 278256) - che impone espressamente, ai fini della conferma o meno della confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., un compiuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato diverso da una formale pronuncia di condanna. E' appena il caso di precisare che la confisca deve in ogni caso trovare fondamento in una norma sostanziale entrata in vigore prima dei fatti per cui si procede. Ratione temporis, dunque, ai fatti in esame, oggetto dell'accertamento compiuto in sede di merito, potrà eventualmente applicarsi solo la confisca di beni il cui valore sia equivalente al prezzo del reato (Sez. 6, n. 12819 del 17/03/2010, Rv. 246691; cfr. Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244189), ma non quella del profitto di tale reato, atteso che mentre la prima è stata introdotta dalla legge n. 300 del 29 settembre 2000 e, quindi, in data anteriore ai fatti per i quali si procede, la seconda è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e quindi in epoca successiva ai reati oggetto di accertamento. 4. Ciò premesso, sono da esaminare dunque in questa sede, ai fini della conferma della statuizione sulla confisca, i motivi di ricorso che afferiscono all'accertamento della responsabilità dell'imputato. 4.1. Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene che la Corte di appello, contrariamente alle doglianze difensive, abbia fornito un'adeguata e corretta risposta alle questioni che il ricorrente deduce di aver proposto con l'appello.In ordine alla condotta induttiva, il ricorrente aveva ampiamente sostenuto nel gravame che il rapporto con gli imprenditori era di tipo paritario e che la condotta posta in essere dall'imputato si era estrinsecata in una mera sollecitazione, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., in tal senso richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite Maldera sulla distinzione tra "sollecitazione" ed "induzione". Ebbene, le Sezioni Unite, nell'arresto ora indicato (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera), hanno affermato che la differenza tra le suddette condotte che connotano rispettivamente le fattispecie della istigazione alla corruzione attiva e l'induzione indebita risiede nella "pressione superiore" esercitata sul privato con la richiesta, che contraddistingue quest'ultima, restando integrata la mera sollecitazione, invece, nell'ipotesi in cui il pubblico agente proponga al privato un semplice scambio di favori, senza fare ricorso ad alcun tipo di prevaricazione, sicché il rapporto tra i due soggetti si colloca in una dimensione paritetica. La Corte di appello ha dimostrato, così rispondendo alle doglianze difensive, che nelle vicende ascritte all'imputato non si era in presenza di un rapporto paritario: tutti gli imprenditori - persone offese - erano stati soggetti a precedenti verifiche fiscali ed erano titolari di società con sede (anche in precedenza) nel distretto di competenza della Tenenza di Cattolica. Queste evenienze ponevano quindi i predetti soggetti in una posizione non paritaria e di soggezione verso il Maresciallo, tale da farli sentire obbligati in qualche modo ad assecondare le sue richieste, ancorché nella prospettiva di trarre anche dei vantaggi personali. Ad avvalorare che non si trattava di un rapporto paritario era inoltre la circostanza significativamente evidenziata dalla Corte di appello della vantaggiosità delle operazioni prospettate agli imprenditori: il vantaggio economico mentre per l'imputato era effettivamente rilevante (egli tratteneva un terzo dell'importo della fattura), per le persone offese non era particolarmente consistente. Il meccanismo prevedeva infatti che la società riferita al ricorrente emettesse una fattura per una sponsorizzazione inesistente nei confronti degli imprenditori e che costoro poi pagassero il relativo importo per vedersi restituire una parte dell'importo, detratta del 33%. Stante la alta percentuale trattenuta dall'imputato rispetto all'aliquota fiscale non vi era quindi per gli imprenditori una effettiva convenienza. Inoltre, in alcuni casi gli imprenditori attendevano inutilmente il rimborso da parte dell'imputato dei denari da loro versati per la fattura, esponendosi pertanto - a fronte di un vantaggio economico complessivamente/ ,- modesto - al rischio di restare scoperti.Tale elemento "oggettivo" veniva quindi a superare tutti i rilievi difensivi volti a sostenere la dimensione paritetica del rapporto, la mancanza di pressioni, la scelta soltanto utilitaristica degli imprenditori di addivenire all'accettazione delle proposte formulate dall'imputato. La Corte di appello ha inoltre condivisibilmente affermato che, per integrare il reato in esame, non è richiesta la espressa prospettazione di un danno contra ius (che caratterizza invece il reato di concussione), essendo sufficiente una più sfumata pressione morale, consistente in persuasione o suggestione. Come hanno chiarito infatti le Sezioni Unite di questa Corte, le modalità della condotta induttiva possono concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nell'inganno (sempre che quest'ultimo non veda sulla doverosità della dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio) e anche nel silenzio, anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera). La Corte di appello ha altresì evidenziato come in taluni casi l'imputato avesse dovuto esercitare una pressione più insistente per far accettare la sua proposta agli imprenditori (come nel caso di Balzi). Pertanto, correttamente è stata ravvisata dalla Corte territoriale la fattispecie induttiva, posto che l'imputato, abusando della posizione rivestita dall'imputato nella Tenenza e quindi operando da una posizione di forza, ha sfruttato la situazione di debolezza psicologica degli imprenditori, che erano stati soggetti a verifiche fiscali e che per tale motivo hanno prestato acquiescenza alla richiesta con la finalità di conseguire un vantaggio indebito. La Corte di appello ha poi esaminato nel dettaglio le singole vicende induttive, evidenziando per ognuna di esse la presenza degli elementi tipici della condotta induttiva. Il primo motivo, pertanto,appare al riguardo generico e aspecifico. 4.2. In ordine al secondo motivo, va evidenziato che la Corte di appello ha esaminato la questione dell'attendibilità delle persone offese, con ragionamento lineare e giuridicamente corretto. La Corte di appello ha rilevato che costoro quando furono sentiti in dibattimento erano "testimoni puri", posto che non erano passibili di incriminazione, in quanto i reati fiscali a loro carico erano tutti pacificamente prescritti e l'art. 319 -quater, secondo comma, cod. pen., ratione temporís, escludeva una loro responsabilità per i fatti a loro ascrivibili. Quanto all'utilizzazione ai fini delle contestazioni delle s.i.t. rese dagli imprenditori nella fase delle indagini preliminari senza l'assistenza dei difensori, la Corte territoriale ha chiarito che venivano in considerazione soltanto le dichiarazioni (la cui validità non era stata formalmente contestata dalla difesa),_ rese da costoro in dibattimento e nel contraddittorio delle parti con le quali avevano riferito il "contenuto diretto" dei loro ricordi - anche eventualmente specificando o chiarendo affermazioni rese in precedenza - non limitandosi quindi a ribadire le pregresse dichiarazioni. In ogni caso, ha rilevato la Corte di appello che non tutti gli imprenditori avevano ricordato la specifica tipologia dei rapporti con l'imputato e la genesi della vicenda solo a seguito di contestazioni. Quanto alla censura con cui si contesta il carente vaglio di attendibilità condotto dalla Corte di appello sulle dichiarazioni rese dagli imprenditori, il motivo si presenta generico alla luce della disamina di tale profilo da parte della sentenza impugnata sia in linea generale sia con riferimento alle singole testimonianze. In particolare la Corte di appello ha chiarito sul piano generale che, benché il P.M. avesse contestato all'imputato - coerentemente al reato originariamente inquadrato nella fattispecie della concussione - le sole vicende in cui gli imprenditori avevano deciso di non utilizzare in concreto le fatture emesse dalle società allo stesso riferibili, il reato nella forma dell'induzione indebita sussisteva anche nei casi in cui i privati erano stati mossi dalla possibilità di trarne un qualche vantaggio di tipo fiscale dalla operazione di fatturazione, per poi scegliere per prudenza di non utilizzare le fatture, una volta resa pubblica l'indagine a carico dell'imputato. Proprio con riguardo a tali imprenditori, la Corte di appello ha rilevato come gli stessi fossero assolutamente credibili, visto che avevano dichiarato in dibattimento di aver fatto quanto proposto dall'imputato per un vantaggio fiscale, e come le loro dichiarazioni risultassero coerenti con le acquisizioni processuali e convergenti circa il modus operandi dell'imputato (quanto in particolare alla scelta strategica dei destinatari delle proposte tra coloro che avevano subito verifiche fiscali da parte della Tenenza di appartenenza, confermata - come dato storico - anche per quegli imprenditori di cui al capo A, per i quali non era stata raggiunta la prova del reato). 4.3. Sempre nel secondo motivo si contesta la prova dello stato di soggezione dei privati, alla luce delle affermazioni fatte dalla Corte di appello in ordine ai motivi che avevano spinto gli imprenditori a non utilizzare le fatture nelle dichiarazioni dei redditi (l'arresto dell'imputato). Si tratta di una censura infondata, in quanto, come hanno spiegato le Sezioni Unite di questa Corte, nel reato di induzione indebita, il privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio per sé (assicurarsi comunque un trattamento di favore), attivando così una dinamica completamente diversa da quella che contraddistingue il rapporto tra concussore e concusso ponendosi, pur nell'ambito di un rapporto intersoggettivo asimmetrico, in una logica negoziale, che è assimilabile a quella corruttiva e conduce, se non ad escludere, quanto meno ad attenuare notevolmente anche il metus publicae potestatis, concettualmente poco conciliabile con la scelta opportunistica ed avvertito solo come oggettiva "soggezione" alla posizione di preminenza del funzionario pubblico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera). 4.4. Quanto ai denunciati vizi motivazionali nella ricostruzione delle singole vicende illecite, declinati nel secondo motivo, molte delle critiche ripropongono temi già affrontati nei precedenti paragrafi (i motivi che avevano indotto i privati ad aderire alle proposte dell'imputato e lo stato di soggezione), mentre altre denunciano, ma in modo generico, il travisamento della prova (il ricorrente si è limitato infatti a riportare in calce al ricorso soltanto lapidarie frasi estrapolate dalla trascrizione dei verbali di udienza). Va rammentato inoltre che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere comunque un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della dichiarazione medesima (tra tante, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Queste osservazioni valgono in particolare per le censure relative alla vicenda Urcioli. E' sufficiente osservare che la condotta induttiva è stata ricostruita dalla Corte di appello senza vizi scrutinabili in questa sede e segnatamente ponendo in rilievo la pregressa verifica fiscale subita dall'imprenditore Urcioli dalla Tenenza di Cattolica, la conoscenza dell'imputato che si era presentato nella sua qualità di Maresciallo della Guardia di Finanza di Cattolica, il solito meccanismo proposto da questi all'imprenditore di ricevere fatture per operazioni inesistenti con il rimborso delle somme pagate, detratta la somma di un terzo a favore dell'imputato. Per la vicenda Bertolucci, anche a voler tacere della genericità con cui il ricorrente ha dedotto le modalità con cui sono state rilasciate le dichiarazioni in dibattimento (affidandosi anche in tal caso al mero richiamo di stringati passaggi delle trascrizioni), le censure sulla credibilità di quanto dichiarato dall'imprenditore circa le ragioni della adesione alla proposta dell'imputato si presentano aspecifiche rispetto alla ricostruzione complessiva della vicenda, emergente dalla sentenza impugnata. L'imprenditore aveva subito una verifica fiscale dalla Tenenza di Cattolica, conclusasi nella specie con notevoli problematiche per il predetto e per la sua azienda (tanto da subire un processo e dover cedere l'azienda), e quindi era posto in una posizione di soggezione psicologica e non paritaria rispetto all'imputato. A conferma di ciò andava considerato che il meccanismo proposto, come già rilevato al § 4.1., era sbilanciato economicamente a favore dell'imputato (anche in tal caso con la detrazione da parte di questi di un terzo dell'importo delle somme da restituire). Quanto poi alla vicenda dello spostamento della sede della sua azienda, la Corte di appello ha inteso affermare che le intercettazioni avevano consentito di rivelare che l'imprenditore nel 2011 stava spostando la sua azienda da Roma, scegliendo la sede in territorio di Rimini - estraneo alla Tenenza di Cattolica - sol perché non voleva destare sospetti quanto ai suoi rapporti con l'imputato, che era stato arrestato. In tale prospettiva appariva coerente la dichiarazione del Bertolucci di aver aderito alla proposta dell'imputato per sentirsi in qualche modo "protetto" nel caso che una verifica fiscale si fosse in futuro realizzata. In ordine ai rapporti con Balzi e Lazzari, la censura è aspecifica, posto che la Corte di appello ha evidenziato tanto la pregressa verifica subita da costoro ad opera dell'imputato (e quindi anche la loro conoscenza della sua qualifica) quanto la pressione effettuata da questi sugli imprenditori per indurli ad aderire alla sua proposta. 4.5. Quanto al terzo motivo si osserva quanto segue. Sul vantaggio economico delle operazioni, la censura è aspecifica. In modo non manifestamente illogico la Corte di appello ha rilevato che il vantaggio per le persone offese fosse modesto (ma non del tutto inesistente), sulla base del meccanismo come già descritto nei paragrafi precedenti, considerato anche che in alcuni casi gli imprenditori avevano atteso inutilmente il rimborso. Quindi il rischio di rimanere scoperti e il modesto vantaggio fiscale rendeva l'operazione complessivamente di maggiore interesse per Zappatore. Quanto al mancato rimborso delle somme da parte dell'imputato, si presenta generica e comunque non consentita (in quanto il ricorrente si pone in diretto confronto con il "significato" della prova) la censura di travisamento della prova sul rimborso atteso da Lazzari e Balzi, mentre la sentenza impugnata non cita a tal riguardo gli imprenditori Urcioli e Bertolucci. Con riferimento, infine, all'episodio del "telefono chiuso in faccia", la difesa si limita a proporre una lettura diversa del significato della prova, senza evidenziare manifeste illogicità di quella fatta propria dalla Corte di appello. 5. Come già rilevato in premessa, è parzialmente fondato il motivo sulla confisca. 5.1. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'utilità ricavata dal ricorrente dal reato - determinata nella differenza tra la somma indicata in fattura e quella restituita agli imprenditori - costituisse il "prezzo del reato", ritenendo' conseguentemente corretto estenderne la confisca anche nella forma per equivalente. Infatti, l'utilità, oggetto dell'induzione indebita (come per la concussione), va qualificata come profitto (cfr. in caso di concussione, Sez. 6, n. 12819 del 17/03/2010, Rv. 246691) e non come prezzo del reato. Secondo un principio più volte affermato, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, invece, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Samir, Rv. 205707). Ciò premesso, va rilevato che la confisca era stata ordinata ai sensi degli artt. 240 e 322-ter cod. pen. e, per quello che si è già osservato al § 3, la confisca del profitto del reato non poteva estendersi - stante la formulazione dell'art. 322-ter cod. pen. all'epoca dei fatti - alla confisca per equivalente. La confisca del profitto va dunque confermata solo come confisca diretta. Va precisato peraltro che la ablazione di denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va qualificata, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). 5.2. Non hanno invece fondamento le censure difensive in ordine all'effettivo conseguimento del profitto. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la destinazione a terzi delle somme, percepite dal ricorrente grazie alla condotta induttiva indebita. Tutto il meccanismo illecito ruotava infatti esclusivamente sull'imputato,che agiva in proprio e la destinazione delle somme a terze persone era il frutto di accordi ulteriori. 6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non emergendo dalle sentenze di merito e dalle censure proposte le condizioni per farsi luogo ad un più favorevole proscioglimento nel merito. Va confermata la disposta confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di