CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale DelloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 865/2021 depositata il 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR della Lombardia con la sentenza n. 865/6/2021, depositata indata 1/3/2021 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado inforza della quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla societàNumero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/2026contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. diretto all’annullamentodell’avviso di rettifica di rendita catastale, dichiarata con modello DOCFA,relativa all’unità immobiliare adibita ad attività alberghiera sita nel [OSCURATO:PERSONA] (Como).1.1 Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, la CTRriteneva l’atto adeguatamente motivato attraverso il richiamo al Prezziario“DEI” nonché conforme alle indicazioni di legge di cui alla Circolare n.6/2012.2. La società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.3. L’ufficio resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, ex art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990,dell’art. 7 l. 212/2020 e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 per avere i giudiciterritoriali ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento,sebbene esso fosse stato fondato su una stima al “valore costo” del cespite,richiamante, per relationem, il prezzario edile degli ingegneri ed architettidella provincia di Milano (c.d. prezziario DEI) mai allegato all’attoimpositivo.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 3 e 20 r.d.l.16/1933 conv. in l. 75/1993 e nonché del D.M. 701/1994 ed, ancora,dell’art. 7 l. 212/2020 per avere la CTR ritenuto sufficiente la motivazionel'accertamento sebbene esso si fondasse sulla diversa valutazione di alcunielementi di fatto a base della denuncia rappresentata dal contribuente,senza che l'ufficio avesse spiegato le ragioni di tale differente valutazione.3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono privi di fondamento.Numero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/20263.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato l’orientamentosecondo il quale:- in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita [...] se gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia trarendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergentevalutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le altre, Cass.n.30166/2019; n. 31809/2018; n. 12777/2018; n. 12497/2016; n.23237/2014). La questione dell’adeguatezza della motivazione delprovvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata risoltada questa Corte, nel senso sopra ricordato, sul rilievo che il provvedimentocostituisce l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativoquale è quella attivata dalla presentazione del DOCFA, che implica perl’appunto l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stessocontribuente, che, nella specie, l’Ufficio si è limitato a valutare in manieradifforme rispetto alla proposta, circostanza che non impedisce alcontribuente, mediante il raffronto con i dati indicati nella propriadichiarazione, di intendere il "petitum provvedimentale", sì da essere incondizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie;- in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 deld.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n.701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguitadall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastaleNumero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/2026D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionaledell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza chela sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non sitraduce in un difetto di motivazione» (Cass. n. 17971/2018);- in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastalemediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato suiniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004:nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei datioggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con larendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valoreeconomico dei beni, nel secondo caso, invece, dovendosi incidere suvalutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare ilclassamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita,in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimanola variazione. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019, Rv. 655929 -01);- in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza traNumero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/2026la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez. 6^,16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Sez.6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018);- in tema di classamento di immobili compresi nella categoria D, l’obbligo dimotivazione è osservato quando nel provvedimento siano indicati il capitalefondiario ed il saggio di redditività, poiché l’atto di classamento costituiscel’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevedela partecipazione del contribuente (DOCFA) e che, per gli immobiliappartenenti alla indicata categoria, trova il proprio presupposto in unastima diretta eseguita dall’Ufficio, in relazione alla quale viene espresso ungiudizio sul valore economico di beni classati di natura eminentementetecnica, stima che integra il presupposto ed il fondamento motivazionaledell’avviso di classamento (tra le altre, Cass. n. 19140/2021, n. 8236/2021,n. 32861/2019, n. 17971/2018, n. 15495/2013, n. 5404/2012).3.2. Orbene la [OSCURATO:PERSONA] si è uniformata ai predettiprincipi in quanto ha ritenuto sufficientemente motivato l’ atto in questionebasato sulla allegata perizia di stima (fondata sul costo di costruzione)mentre non era intervenuta una divergente valutazione degli elementi difatto indicati dal contribuente (categoria, superficie, descrizione).La CTR, quindi, ha condivisibilmente ritenuto sufficiente la mera indicazionenell’atto impositivo del “prezzario DEI” redatto dal Collegio degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano: si tratta, invero, di un listino proveniente da unorganismo qualificato utilizzato dall’Ufficio per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale, che,ancorché non materialmente allegato o trascritto, si presume conosciuto o,Numero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/2026comunque, conoscibile dalla parte contribuente, essendo pubblicato pressogli ordini professionali ed associazioni di categoria; e ciò in linea con lagiurisprudenza della Corte formatasi sull’assolvimento dell’obbligo di cuiall’art. 7, l. n. 212 del 2000, in tema di atti impositivi (l’avviso diaccertamento catastale non rientra tra gli atti impositivo ma è unostrumento teso a determinare i redditi derivanti da beni immobili e la baseimponibile dei tributi), che si fonda su una lettura non formalistica dellanorma, escludendo la necessità dell’allegazione degli atti richiamati chesiano conoscibili dal contribuente senza pregiudizio per il diritto di difesa (v.Cass. n. 34474/2021, in motivazione).4. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR avallato lastima valutativa all'ufficio pur in mancanza di prove a sostegno della stessa,omettendo di esaminare la contrapposta stima di parte fondata sebbeneoggetto di specifica allegazione.4.1. Il motivo è privo di fondamento alcuno non ravvisandosi alcunaviolazione delle norme sopra menzionate.4.2. Occorre sottolineare che la violazione del precetto di cui all’art. 2697c.c. si configura, invero, nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazionedi detta norma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.4.3. Né appare configurabile una violazione dell’art.115 c.p.c.Anche in tale caso, va premesso, sul piano dei principi, che questa Corte haribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione,può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, incontraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentoNumero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/2026della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basisu mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di provasia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo,ipotesi questa diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - noncensurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione daparte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleastrattamente ricavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, a condizioneche il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenutiinformativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione algiudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, nongià in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass, Sez.III, 26 aprile 2022, n. 12971).Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 c.p.c., è statochiarito che «per dedurre la sua violazione “è necessario denunciare che ilgiudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalleparti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma”, ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente laregola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle partie disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciutoun potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbiavalutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)”» (così,Cass., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., 7 gennaio2019, n. 1229 e Cass., 23 settembre 2019, n. 27983, nonché Cass., Sez.U. 30 settembre 2020, n. 20867, Cass., 23 novembre 2022, n. 34472 edancora Cass., 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5Numero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/2026agosto 2016, n. 16598 e Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018, nonchéCass., 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez., 19 ottobre2021, n. 28894; Cass., 28 ottobre 2021, n. 30535).Ebbene, nella fattispecie in esame, deve riconoscersi che il Giudice regionalenon ha violato le predette disposizioni nella parte in cui ha valorizzato alcunidati istruttori in luogo di altri essendosi limitato, nell’esercizio dei poteri chegli competevano, ad operare una complessiva comparazione e valutazionedelle risultanze istruttorie.5. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce nullità della sentenzaper omessa motivazione in quanto i giudici di appello non avevano spiegatole ragioni per le quali il proprio giudizio valutativo aveva ritenuto attendibilela perizia di stima erariale fondata sul prezziario edile degli ingegneri edarchitetti della provincia di Milano e non la perizia di stima al contribuentefondata sul prezziario redatto dalla stessa Agenzia delle entrate.5.1. La censura non coglie nel segno.Nel caso in esame la sentenza impugnata ha esaminato le critiche avanzatedalla contribuente, dianzi illustrate, confutandole, anche implicitamente conadeguata motivazione né la ricorrente si confronta con tali diffuseargomentazioni, limitandosi a riproporre i rilievi critici alla stima erariale giàformulati nel giudizio di merito disattesi dai giudici di appello non potendosiconfigurare un profilo di nullità della sentenza per omessa pronunzia. Delresto come reiteratamente affermato da questa Corte non ricorre il vizio diomessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico,quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigettosul medesimo (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 29191 del 06/12/2017).6. Con il quinto motivo la società ricorrente deduce nullità della sentenzaper omessa motivazione in quanto la CTR aveva giustificato la decisionesulla base di circostanze estranee alla causa non rilevanti ai fini a giudizioestimativo che i giudici di merito avrebbero dovuto esprimere ed illustrare.Numero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/20266.1 La censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale non coglienel segno.Invero la motivazione della sentenza, per quanto sintetica, dà conto delleragioni poste a base del convincimento del giudice tributario di secondogrado in ordine alla congruenza dei valori accertati, richiamando,praticamente, le risultanze dell'accertamento dell’Ufficio.Le Sezioni unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). - si èquindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazioneche, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguitoper la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.Numero registro generale 25059/2021Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 12214/2026Data pubblicazione 01/05/20269105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); come, allora,reso esplicito dai relativi contenuti, sopra ripercorsi la motivazione dellagravata sentenza dà, in effetti, conto delle ragioni che sono state poste afondamento del decisum, mentre il motivo di ricorso – in buona sostanzaincentrato sull’omesso esame di deduzioni difensive, anche di naturaprobatoria (perché rinvenienti da una consulenza di parte) doveva semmaiessere formulato ai dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vale adire l’erroneo accertamento consegua dall’omesso esame di fatti decisividevoluti al giudizio e, in quanto tali, oggetto di discussione tra le parti.7. Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente va condannata alpagamento delle spese di lite liquidate in favore dell’ufficio controricorrentecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere all’ufficiocontroricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6.000,00per compensi professionali oltre spese prenotate a debito; visto l'art. 13,comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 10 febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])