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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10914/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 06/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 22/11/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per truffa e violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva.

Il primo motivo è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il primo motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Quanto alla doglianza in punto recidiva la stessa è manifestamente infondata posto che per la Marcantonio la corte di appello ha proprio motivato la manifestata maggiore pericolosità, mentre, per il [OSCURATO:PERSONA], oltre alla sentenza di patteggiamento di cui si contesta la valenza sussistono altre condanne per fatti specifici che escludono ogni violazione di legge.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Es nsore Ar 3/49 w, 11od TUA/U(1, Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 06/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 22/11/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per truffa e violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva. Il primo motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il primo motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto alla doglianza in punto recidiva la stessa è manifestamente infondata posto che per la Marcantonio la corte di appello ha proprio motivato la manifestata maggiore pericolosità, mentre, per il [OSCURATO:PERSONA], oltre alla sentenza di patteggiamento di cui si contesta la valenza sussistono altre condanne per fatti specifici che escludono ogni violazione di legge. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Es nsore Ar 3/49 w, 11od TUA/U(1, Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M
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