Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02000/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Lorenzo GALFRE' per il reato di truffa aggravata.

2. Propone ricorso Lorenzo GALFRE', a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto nonché per violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.

La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha ampiamente e logicamente esposto le ragioni per le quali l'imputato si è reso responsabile della truffa contrattuale contestata, avendo posto in essere artifici e raggiri non già dopo ma prima dell'appropriazione dei gioielli (sul punto v.

Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 nonché Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340).

La difesa ha nella sostanza sollecitato una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

E' priva di ogni pregio la doglianza in ordine alla pena base, determinata in misura inferiore a quella intermedia ma non coincidente con il minimo edittale (prima dell'aumento di un solo quinto per la circostanza aggravante), ampiamente giustificata dalla Corte di appello con riferimento alla gravità della condotta posta in essere dall'imputato, gravato di precedenti penali.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Lorenzo GALFRE' per il reato di truffa aggravata. 2. Propone ricorso Lorenzo GALFRE', a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto nonché per violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha ampiamente e logicamente esposto le ragioni per le quali l'imputato si è reso responsabile della truffa contrattuale contestata, avendo posto in essere artifici e raggiri non già dopo ma prima dell'appropriazione dei gioielli (sul punto v. Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 nonché Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340). La difesa ha nella sostanza sollecitato una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). E' priva di ogni pregio la doglianza in ordine alla pena base, determinata in misura inferiore a quella intermedia ma non coincidente con il minimo edittale (prima dell'aumento di un solo quinto per la circostanza aggravante), ampiamente giustificata dalla Corte di appello con riferimento alla gravità della condotta posta in essere dall'imputato, gravato di precedenti penali. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris