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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14025/2026

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e ALESSANDRO D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 21 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. pp. 2 e s.).

2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di 2secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

2.3. In ordine, infine, all'ultimo motivo eccepito, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ALESSANDRO D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 21 luglio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. pp. 2 e s.). 2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 3) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di 2secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.3. In ordine, infine, all'ultimo motivo eccepito, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 3), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dich P.Q.M
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