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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22870/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; rilevato, infatti, che il motivo in esame -con il quale si sostiene che il fatto andava qualificato quale furto- risulta apodittico e assertivo nella parte in cui si sostiene che l’imputato sarebbe l’autore del reato presupposto, per come anche rilevato dal giudice dell’appello; che, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’inattendibilità delle dichiarazioni confessorie dell’imputato circa il coinvolgimento nei furti presupposti alla luce dei plurimi elementi indicati); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive si basano su una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 – 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell’inattendibilità delle generiche dichiarazioni confessorie dell’imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; rilevato, infatti, che il motivo in esame -con il quale si sostiene che il fatto andava qualificato quale furto- risulta apodittico e assertivo nella parte in cui si sostiene che l’imputato sarebbe l’autore del reato presupposto, per come anche rilevato dal giudice dell’appello; che, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’inattendibilità delle dichiarazioni confessorie dell’imputato circa il coinvolgimento nei furti presupposti alla luce dei plurimi elementi indicati); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive si basano su una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 – 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell’inattendibilità delle generiche dichiarazioni confessorie dell’imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d