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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16043/2026

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pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.87/2024 depositatail 05/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, a seguito della comunicazione della anzidetta proposta,la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo laestinzione del giudizio;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, in assenza dell’accettazione della controparte, a normadell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 18996/2024Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16043/2026Data pubblicazione 25/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/05/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.87/2024 depositatail 05/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, a seguito della comunicazione della anzidetta proposta,la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo laestinzione del giudizio;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, in assenza dell’accettazione della controparte, a normadell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 18996/2024Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16043/2026Data pubblicazione 25/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/05/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 16043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris