CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 agosto 2017
Cassazione n. 16779/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7159/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, n. 1549/2017 depositata il 21/08/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023. PROPRIETÀ Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] cci, dichiarandosi proprietaria di un piccolo appezzamento di terreno, convenne in giudizio (con citazione notificata il 31/05/2007), dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (anche, d’ora in poi, “Cibra”), la quale aveva installato sull’altrui terreno dei cartelloni pubblicitari, senza il consenso dell’attrice, e chiese la condanna della convenuta alla rimozione dei cartelli e al risarcimento dei danni; 2. Cibra, in comparsa di risposta, contestò la legittimazione attiva di controparte; il Tribunale dispose una c.t.u. dalla quale emerse che l’attrice non era proprietaria al momento dell’avvio del giudizio in quanto, nel 2005, aveva donato ai tre figli il terreno oggetto di causa; 3. [OSCURATO:PERSONA] (anche, d’ora in poi, “Flajani”), figlio dell’attrice, si costituì in giudizio (con comparsa del 13/01/2010), prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, dichiarando di spiegare intervento ad adiuvandum a sostegno delle ragioni materne, e produsse il mandato gestorio (datato 26/11/2006) rilasciato dai germani alla madre per la gestione del terreno in questione; 4. il Tribunale, rilevata la tardività di tale produzione documentale, con sentenza n. 149/2011, rigettò la domanda dell’attrice per difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio e condannò sia l’attrice che l’interveniente al pagamento delle spese; 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia di primo grado e la Corte d’appello dell’Aquila, nella contumacia della società, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato Cibra a rimuovere i cartelli pubblicitari abusivamente collocati sul terreno di cui Flajani era comproprietario, nonché al risarcimento dei danni subìti da quest’ultimo; 6. la Corte territoriale: (i) ha condiviso le statuizione del giudice di primo grado in punto di difetto di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] e di tardività della produzione del mandato gestorio; (ii) ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che, intervenendo in primo grado, egli si era qualificato come (com)proprietario del terreno e, in tale veste, aveva chiesto, in alternativa alla domanda giudiziale della madre, la condanna di Cibra alla rimozione dei cartelloni abusivamente collocati sul suo terreno e al risarcimento dei danni; (iii) ha qualificato quello di [OSCURATO:PERSONA] come un intervento principale, exart. 105, primo comma, cod. proc. civ., non assumendo rilievo che l’appellante avesse ripetuto, nei gradidi merito, di essere intervenuto ad adiuvandum, ai sensi del secondo comma, dell’articolo 105, giacché la qualificazione giuridica della fattispecie spetta al giudice; (iv) ha rimarcato che l’intervento principale era ammissibile in quanto svolto prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, dato che le preclusioni dell’art. 268, cod. proc. civ., attengono all’attività istruttoria e non a quella assertiva; (v) ha altresì affermato che il comproprietario è legittimato ad agire a tutela della cosa comune, nella sua interezza, senza che si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari; (vi) ha liquidato il risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di un terzo della somma complessivamente quantificata dal c.t.u. come danno emergente e lucro cessante; 7. Cibra ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 324, cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha riqualificato il rapporto processuale riguardante [OSCURATO:PERSONA] come intervento principale senza considerare che su tale aspetto si era formato il giudicato in quanto il Tribunale aveva ravvisato un intervento adesivo e, per di più, il relativo capo della sentenza di primo grado non era stato impugnato in appello; 1.1. il primo motivo non è fondato; 1.2. per giurisprudenza costante della Corte (cfr., ex multis, Cass.22/07/2022, n. 22972; in termini, Cass. n. 27528/2016) l’intervento volontario in causa si qualifica come principale (art. 105, primo comma, cod. proc. civ.) quando sia fatto valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.) ove siadedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti. Ne consegue che quando l’interventore, titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, appunto, in via autonoma, sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, l’intervento va qualificato come principale; 1.3. nel caso concreto, Flajani, pur qualificandosi quale interventore adesivo, in realtà ha svolto intervento principale in quanto, costituendosi, quale (com)proprietario del terreno, nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna della convenuta sia alla rimozione dei cartelloni pubblicitari indebitamente collocati sia al risarcimento del pregiudizio sofferto; 1.4. la decisione di primo grado – che, in breve, ha disatteso la domanda dell’interveniente – al contrario di quanto prospetta la ricorrente, non è passata in giudicato poiché è stata appellata da entrambi i soccombenti, il che ha comportato il pieno dispiegarsi dell’effetto devolutivo per il quale il giudice del gravame può riesaminare l’intera vicenda, nel complesso dei suoi aspetti, purché la sua indagine non travalichi i limiti dei motivi di impugnazione (Cass.6/10/2022, n. 29052); 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che nessun contraddittorio si è potuto svolgere tra Cibra e Flajani dal momento che l’intervento di quest’ultimo è avvenuto poco prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni; 3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 167, 268, cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che, nell’ammettere l’intervento di Flajani a ridosso dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ha trascurato che gli interventi principale e litisconsortile, con cui il terzo propone sempre una “domanda nuova”, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, debbono ritenersi ammissibili soltanto entro il termine stabilito per la costituzione del convenuto; 4. il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati; 4.1. la Corte territoriale, senza commettere gli errores in procedendo et in iudicando adombrati dalla ricorrente (cfr. punti 2. e 3.), si è uniformata al principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., che fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa (cfr. Cass.23/11/2022, 34432). Pertanto, lo stesso giudice ha qualificato come intervento principale l’iniziativa processuale di [OSCURATO:PERSONA] e ha (implicitamente) riconosciuto la tempestività della domanda dal medesimo proposta. Va richiamato al riguardo il pacifico indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. 28/07/2005, n. 15787) per il quale «[l]a formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall’art. 268, cod. proc. civ., non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie»; 5. con il quarto motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697, cod. civ., la ricorrentecensura la sentenza impugnata che ha aderito alla quantificazione del danno, operata dalla c.t.u., in assenza di prova di un reale pregiudizio patito da Flajani; 5.1. il quarto motivo è inammissibile; 5.2. la critica ad esso sottesa è volta a stigmatizzare l’accertamento del danno compiuto dal giudice di merito. In tesi generale, la Corte ha avuto modo di chiarire che «[i]l cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex plurimis, Cass. Sez. L., 12/05/2021, n. 12631); 5.3. con specifico riferimento al tema del decidere, il giudice di merito, che ha condiviso la quantificazione del danno operata dal c.t.u., non si è discostato dalla giurisprudenza della Corte, alla quale va data continuità, secondo cui il giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d’ufficio senza essere tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei princìpi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass.30/03/2023, n. 9025, in motivazione, in connessione con Cass.6/05/2021, n. 11917); 6. il ricorso è rigettato; 7. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di legittimità, al quale la parte vittoriosa non ha partecipato; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulte