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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22921/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O1.

Con ordinanza in data 07/11/2025, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione infavore di [OSCURATO:PERSONA] tra i fatti oggetto dei provvedimenti meglio elencati nell’ordinanzaimpugnata ai numeri da 1 a 15 delle premesse.Secondo il Tribunale, i quindici provvedimenti riguardavano altrettante ipotesi di furto otentato furto che risultavano commessi rispettivamente nel maggio 2011 a Voghera, quindinel febbraio e nell’aprile 2012 pure a Voghera, poi ad agosto 2017 ad Alessandria, a ottobre2017 a Pavia, a novembre 2017 a Pavia e a Tortona, a dicembre 2017 a Pavia, a gennaio2018 a Milano e a Tortona, ad aprile 2018 a Tortona, a luglio 2018 a Genova, ad agosto2018 a Grosseto e a Livorno e a febbraio 2019 a Voghera; l’arco temporale di commissionedei fatti era molto ampio, i contesti diversi e distanti fra loro e le modalità esecutive nonerano niente affatto omogenee.Quanto alla condizione di tossicodipendenza allegata dall’istante, il Tribunaleevidenziava che non era attestata da alcun certificato e che solo in tre sentenze si dava attodella situazione contingente dell’imputato, legata all’assunzione di sostanze.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] econ un unico articolato motivo ha lamentato inosservanza delle norme penali e processuali eviolazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen.Il Tribunale di Pavia aveva rigettato l’istanza nonostante il medesimo disegno criminosofosse provato sia dall’identità del bene giuridico tutelato dalle norme violate sia dallaprogressione criminosa resa evidente dalla commissione dei reati uno dopo l’altro nellostesso arco temporale.

Aveva inoltre trascurato l’impatto che la condizione ditossicodipendenza aveva sempre avuto sull’istante, non tenendo conto dell’impattopatologico che questa condizione comporta sull’agire di chi ne è vittima.Il Tribunale aveva poi richiamato differenze di luoghi e di modalità non ostative alriconoscimento della continuazione e l’elemento psicologico doveva essere consideratoprevalente rispetto agli elementi materiali.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Occorre premettere che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).L’unicità del disegno criminoso «richiede, dunque, un’anticipata ideazione di piùviolazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità,ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettualesottostante alle condotte poste in essere»(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, DiMaria, Rv. 243632).E «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singoloelemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svoltoun'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o,comunque, emersi nel giudizio» (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01).In ogni caso «l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto» (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, F., Rv.289635- 01).3.

Secondo risalente e costante giurisprudenza la formulazione dell'art. 671, commaprimo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deve essere interpretata alla luce dellavolontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nelcaso di tossicodipendenti e che la condizione di tossicodipendenza dell’autore dei delittisanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa in considerazione per valutarel'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti daessa, sempre che sussistano anche le al tre condizioni per la sussistenzadel la continuazione.per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, inquanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto.

Ne consegue che, perl 'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato ditossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denarocon attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sonoindicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originariaideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell'istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).Pur essendo sempre stata ribadita la necessità di verificare che, a fronte dellatossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p. (sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Rv. 275420; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490-01; sez. 1, n.33518 del 07/07/2010, Rv. 248124-01), è stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità ilprecetto in base al quale, «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva,viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice cheometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo statodi tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione» (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187-01;similmente sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864-01).4.

Il provvedimento impugnato rispetta tutti i principi sopra richiamati e applicacorrettamente i criteri di valutazione degli indici rilevanti ai sensi dell’art. 81 cod. pen.Ha messo in evidenza per ciascuna delle 15 sentenze indicate nell’istanza epoca dicommissione dei fatti, luoghi di esecuzione delle condotte, natura dei reati e beni giuridicitutelati, stigmatizzando l’arco temporale assai rilevante nel quale non era possibileindividuare elementi sintomatici della complessiva risalente preordinazione, spiegando concongrui riferimenti in fatto le profonde differenze tra gli illeciti (cfr. i tre punti che le segnalanoa pag. 5 del provvedimento) e concludendo che l’unico criterio di collegamentoconcretamente ravvisabile è la sostanziale identità ontologica della violazioni connotati dafinalità predatoria, da solo insufficiente come discrimine tra la tendenza a delinquere el’unicità del disegno criminoso.Anche la condizione di tossicodipendenza è stata specificamente esaminata, pursostenendo che non fosse documentata, e il giudice dell’esecuzione ne ha cercato tracciapersino nella ricostruzione dei singoli fatti, giungendo ad un’insindacabile conclusione in fattoche ha escluso la sua rilevanza.A fronte di queste articolate argomentazioni, il ricorso è esclusivamente rivalutativo.Il provvedimento comunque motiva sulla tossicodipendenza sulla base di quantoemerge da solo tre sentenze (né si contesta nel ricorso che la condizione non èspecificamente documentata con attestazioni sanitarie).Tutti gli altri indicatori sono stati valutati e la difesa, anziché segnalare quale sia lalacuna motivazionale ravvisabile nel provvedimento, si limita a dedurre che ciascuna delleconsiderazioni svolte dal giudice dell’esecuzione non sarebbe ostativa al riconoscimentodella continuazione e assertivamente affermando che la tossicodipendenza doveva essereconsiderato il “motore” di tutte le condotte.E ciò nemmeno contestando che la condizione non fosse specificamente documentatacon attestazioni sanitarie.Il ricorso quindi non indica, invece, quale sia l’elemento specificamente trascurato dalgiudice dell’esecuzione o quale l’illogica valutazione da lui formulata, ma proponeun’inammissibile lettura alternativa di tutti i dati già congruamente apprezzamenti in sensonon favorevole alla tesi difensiva.5.

Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – nonravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa diinammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 –anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; e va disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendosisulla condizione di tossicodipendente del condannato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O1. Con ordinanza in data 07/11/2025, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione infavore di [OSCURATO:PERSONA] tra i fatti oggetto dei provvedimenti meglio elencati nell’ordinanzaimpugnata ai numeri da 1 a 15 delle premesse.Secondo il Tribunale, i quindici provvedimenti riguardavano altrettante ipotesi di furto otentato furto che risultavano commessi rispettivamente nel maggio 2011 a Voghera, quindinel febbraio e nell’aprile 2012 pure a Voghera, poi ad agosto 2017 ad Alessandria, a ottobre2017 a Pavia, a novembre 2017 a Pavia e a Tortona, a dicembre 2017 a Pavia, a gennaio2018 a Milano e a Tortona, ad aprile 2018 a Tortona, a luglio 2018 a Genova, ad agosto2018 a Grosseto e a Livorno e a febbraio 2019 a Voghera; l’arco temporale di commissionedei fatti era molto ampio, i contesti diversi e distanti fra loro e le modalità esecutive nonerano niente affatto omogenee.Quanto alla condizione di tossicodipendenza allegata dall’istante, il Tribunaleevidenziava che non era attestata da alcun certificato e che solo in tre sentenze si dava attodella situazione contingente dell’imputato, legata all’assunzione di sostanze.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] econ un unico articolato motivo ha lamentato inosservanza delle norme penali e processuali eviolazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen.Il Tribunale di Pavia aveva rigettato l’istanza nonostante il medesimo disegno criminosofosse provato sia dall’identità del bene giuridico tutelato dalle norme violate sia dallaprogressione criminosa resa evidente dalla commissione dei reati uno dopo l’altro nellostesso arco temporale. Aveva inoltre trascurato l’impatto che la condizione ditossicodipendenza aveva sempre avuto sull’istante, non tenendo conto dell’impattopatologico che questa condizione comporta sull’agire di chi ne è vittima.Il Tribunale aveva poi richiamato differenze di luoghi e di modalità non ostative alriconoscimento della continuazione e l’elemento psicologico doveva essere consideratoprevalente rispetto agli elementi materiali.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Occorre premettere che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).L’unicità del disegno criminoso «richiede, dunque, un’anticipata ideazione di piùviolazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità,ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettualesottostante alle condotte poste in essere»(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, DiMaria, Rv. 243632).E «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singoloelemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svoltoun'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o,comunque, emersi nel giudizio» (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01).In ogni caso «l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto» (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, F., Rv.289635- 01).3. Secondo risalente e costante giurisprudenza la formulazione dell'art. 671, commaprimo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deve essere interpretata alla luce dellavolontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nelcaso di tossicodipendenti e che la condizione di tossicodipendenza dell’autore dei delittisanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa in considerazione per valutarel'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti daessa, sempre che sussistano anche le al tre condizioni per la sussistenzadel la continuazione.per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, inquanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto. Ne consegue che, perl 'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato ditossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denarocon attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sonoindicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originariaideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell'istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).Pur essendo sempre stata ribadita la necessità di verificare che, a fronte dellatossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p. (sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Rv. 275420; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490-01; sez. 1, n.33518 del 07/07/2010, Rv. 248124-01), è stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità ilprecetto in base al quale, «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva,viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice cheometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo statodi tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione» (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187-01;similmente sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864-01).4. Il provvedimento impugnato rispetta tutti i principi sopra richiamati e applicacorrettamente i criteri di valutazione degli indici rilevanti ai sensi dell’art. 81 cod. pen.Ha messo in evidenza per ciascuna delle 15 sentenze indicate nell’istanza epoca dicommissione dei fatti, luoghi di esecuzione delle condotte, natura dei reati e beni giuridicitutelati, stigmatizzando l’arco temporale assai rilevante nel quale non era possibileindividuare elementi sintomatici della complessiva risalente preordinazione, spiegando concongrui riferimenti in fatto le profonde differenze tra gli illeciti (cfr. i tre punti che le segnalanoa pag. 5 del provvedimento) e concludendo che l’unico criterio di collegamentoconcretamente ravvisabile è la sostanziale identità ontologica della violazioni connotati dafinalità predatoria, da solo insufficiente come discrimine tra la tendenza a delinquere el’unicità del disegno criminoso.Anche la condizione di tossicodipendenza è stata specificamente esaminata, pursostenendo che non fosse documentata, e il giudice dell’esecuzione ne ha cercato tracciapersino nella ricostruzione dei singoli fatti, giungendo ad un’insindacabile conclusione in fattoche ha escluso la sua rilevanza.A fronte di queste articolate argomentazioni, il ricorso è esclusivamente rivalutativo.Il provvedimento comunque motiva sulla tossicodipendenza sulla base di quantoemerge da solo tre sentenze (né si contesta nel ricorso che la condizione non èspecificamente documentata con attestazioni sanitarie).Tutti gli altri indicatori sono stati valutati e la difesa, anziché segnalare quale sia lalacuna motivazionale ravvisabile nel provvedimento, si limita a dedurre che ciascuna delleconsiderazioni svolte dal giudice dell’esecuzione non sarebbe ostativa al riconoscimentodella continuazione e assertivamente affermando che la tossicodipendenza doveva essereconsiderato il “motore” di tutte le condotte.E ciò nemmeno contestando che la condizione non fosse specificamente documentatacon attestazioni sanitarie.Il ricorso quindi non indica, invece, quale sia l’elemento specificamente trascurato dalgiudice dell’esecuzione o quale l’illogica valutazione da lui formulata, ma proponeun’inammissibile lettura alternativa di tutti i dati già congruamente apprezzamenti in sensonon favorevole alla tesi difensiva.5. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – nonravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa diinammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 –anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; e va disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendosisulla condizione di tossicodipendente del condannato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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