CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Mìnistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore che si è riportato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 10 maggio 2011 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando i motivi che di seguito vengono enunciati negli stretti limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, avendo la sentenza impugnata respinto le deduzioni prospettate nell'atto di appello mediante formule assertive e mediante un non consentito rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale. Il processo di appello è stato celebrato nelle forme previste dall'art. 23 decreto-legge n. 149/2020, e dunque con modalità meramente "cartolare": la requisitoria del procuratore generale non sarebbe stata comunicata al difensore, che pure aveva chiesto informazioni alla cancelleria, e ciò comporterebbe la nullità del giudizio di secondo grado, tempestivamente eccepita nelle conclusioni scritte rassegnate in vista dell'udienza di discussione "cartolare". 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale ascritta: in particolare, la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine all'elemento soggettivo, confondendo le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma n. 2, legge fa Il. Nella parte in cui si è occupata di contabilità omessa, la Corte non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto. Nella parte in cui si è invece occupata di contabilità lacunosa, avrebbe reso una motivazione carente laddove si è limitata a prendere atto delle lamentele del curatore e del consulente del pubblico ministero in ordine alle modalità di tenuta della contabilità tramite schede excel. In ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe considerato che le scritture obbligatorie, previste dall'art. 2214 cod. civ., sono state consegnate al curatore. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per la bancarotta patrimoniale, affermazione che sarebbe fondata su un'inaccettabile inversione dell'onere della prova. Inoltre, la motivazione sarebbe carente anche sotto il profilo della ricostruzione dell'elemento soggettivo. 3. Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Il difensore del ricorrente ha concluso per iscritto riportandosi al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso, fondato, ha carattere pregiudiziale ed assorbente. 2. Il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma cartolare del giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato. La legge n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto- legge 28 ottobre 2020 n. 137, il cui articolo 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha sostanzialmente riprodotto la disciplina dell'articolo 23 del decreto-legge n. 149/2020. In particolare, il comma 2 dell'art. 23-bis del decreto- legge n. 137 del 2020 stabilisce che «entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto» 2.1. Come è stato chiarito da Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., «la disposizione [...] che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, è riconducibile alla "categoria" delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; infatti, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, "la nozione di 'intervento dell'imputato' non può essere [...] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare" (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.». L'orientamento è stato condiviso e ribadito dalla giurisprudenza successiva (si considerino, tra le massimate, Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 e Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048) ed è necessario confermarlo. 2.2. Si registra un contrasto giurisprudenziale solo sull'individuazione della fase processuale nella quale è necessario eccepire la nullità, per impedirne la sanatoria: se, cioè, sia necessario eccepirla nelle conclusioni scritte, ove presentate (cfr. Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, cit.); ovvero se, pur avendo presentato conclusioni scritte nelle quali non si è sollevata l'eccezione, sia possibile rimediarvi con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, cit.; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905). 3. Nel caso di specie, risulta chiaramente dal testo stesso della sentenza impugnata (pag. 6) che, non avendo alcuna delle parti chiesto la trattazione dell'appello in forma orale, il procuratore generale ha tempestivamente depositato le conclusioni, che non sono state comunicate al difensore; che il difensore, nelle proprie conclusioni scritte rassegnate in vista dell'udienza di discussione "cartolare", ha eccepito la nullità; che la Corte di appello ha respinto l'eccezione, considerando l'omissione non produttiva di alcuna nullità. Dunque, i fatti processuali sono pacifici e, in ogni caso, è evidente che l'eccezione di nullità è stata svolta nella prima occasione utile, sicché non appare rilevante prendere posizione in ordine all'accennato contrasto. 4. Si è dunque verificata una nullità di ordine generale, tempestivamente eccepita, che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata co