CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 16146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/09/2025 del Tribunale di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LuigiBirritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.sentito, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste perl'accoglimento delle conclusioni depositate, alle quali si riporta, e insiste perl'inammissibilità del ricorso perché tardivo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, ilTribunale di Catania, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravatodi energia elettrica a lei ascritto, per mancanza della condizione di procedibilitàdella querela.L'imputazione (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) riguardaval'impossessamento di energia elettrica mediante manomissione dell'impiantoposto a Randazzo (CT), via [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ladisponibilità, realizzato attraverso l'alterazione del misuratore (innesto diuno shunt tra la saldatura del filo amperometrico e il polo di fase), artifizio idoneoa determinare un errore nella registrazione dei consumi pari al -86,92%, fattoaccertato fino al 27 novembre 2021. È stata espressamente contestatal’aggravante di aver agito “su cose destinate a pubblico servizio”.Il Tribunale, pur dando atto della materialità della condotta, ha escluso laconfigurabilità della circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblicoservizio, contestata nel capo d’imputazione, evidenziando che, nel momento in cuil'energia transita per il contatore dell'utente contrattualizzato, essa perda la suaconnotazione pubblicistica per divenire bene privato; ne è conseguita, inapplicazione del d.lgs. 150/2022, la procedibilità a querela per il furto aggravatodal solo mezzo fraudolento, sicché, non essendovi querela (avendo E-DistribuzioneS.p.A. proposto denuncia), il giudice ha emesso pronuncia di non luogo aprocedere per assenza di querela.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione ilProcuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con ununico motivo, la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Ilricorrente censura la decisione laddove ha escluso la natura di "cosa destinata apubblico servizio" dell'energia elettrica sottratta mediante manomissione delcontatore. Si argomenta che, per giurisprudenza consolidata, sarebbero "cosedestinate a pubblico servizio" quelle la cui fruizione è devoluta alla generalità deiconsociati, a prescindere dalle modalità materiali della sottrazione; ne deriva chela manomissione del contatore non eliderebbe la destinazione pubblicistica e ilreato dovrebbe ritenersi procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante l'assenza diquerela.3. Con memoria del 21/12/2025, la difesa dell'imputata ha eccepito che ilProcuratore Generale avrebbe dovuto proporre appello, e non ricorrere al ricorsoimmediato per Cassazione, essendo l'impugnazione tramite appello nel caso dequo l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile. Ha, inoltre, dedotto la tardivitàdel ricorso, per violazione dell’art. 585 cod. proc. pen., in quanto proposto in data14 ottobre del 2025, ben oltre il termine per impugnare previsto, atteso che lasentenza è stata emessa il 26 settembre del 2025 con motivazione contestuale elettura in udienza. Ha, infine, evidenziato l’infondatezza del ricorso nel merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso per Cassazione – unico mezzo di impugnazione effettivamenteesperibile ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen. («Il pubblico ministero non puòappellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550,commi 1 e 2») – non è inammissibile per tardività.Invero, ai sensi dell’art. 585, comma 1, cod. proc. pen., «il termine perproporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per iprovvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel casoprevisto dall'articolo 544 comma 1; […]». Secondo quest’ultima disposizione:«conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subitodopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui lasentenza è fondata».Tuttavia, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen., «i termini previstidal comma 1 decorrono: […] d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazionedell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generalepresso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasigiudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello». Al riguardo, infatti,l’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., prevede che «l'avviso di deposito conl'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale pressola Corte di appello».Nel caso di specie, la comunicazione è avvenuta il 2 ottobre 2025, il cherende sicuramente tempestivo il ricorso del Procuratore Generale presso la Corted'appello di Catania depositato il 15 ottobre 2025.3. Il ricorso è fondato.3.1. La questione sottoposta al vaglio di questo Collegio attiene alla correttaqualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, alla persistenza dellacircostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., relativa al fatto commessosu bene destinato a pubblico servizio, nel caso di furto di energia elettricacommesso mediante la manomissione del contatore, con le conseguenti ricadutesul regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.Nella sentenza impugnata si descrive il fatto come la "manomissione tramitel’innesto di uno shunt (filo rosso e filo bianco intrecciati) tra la saldatura del filorosso amperometrico ed il polo di fase dell’ingresso dell'interruttore".Orbene, tale descrizione indica chiaramente una modalità di manomissionedel contatore finalizzata al prelievo di energia elettrica ai danni dell'ente erogatorecorrettamente i consumi. Invero, lo "shunt" (letteralmente, deviazione ocollegamento in parallelo) è, per definizione, un ponte elettrico, sicché il flusso dienergia, invece di passare interamente all'interno del sensore del contatore, chene contabilizza il transito, attraversa, per parte consistente o per la sua totalità, ilfilo aggiunto, con il risultato che tale parte non viene misurata dal sensore delcontatore, che mostrerà un consumo inferiore alla realtà.Del resto, il Tribunale non spiega, altrimenti, se davvero l’energia fosseappresa una volta passata regolarmente il circuito amperometrico, a quale altrosoggetto – che la pagherebbe – sarebbe stata sottratta l’elettricità.Alla luce di tale premessa, rilevabile dalla ricostruzione fattuale delprovvedimento impugnato, può ben dirsi che coglie nel segno la doglianza delProcuratore Generale, atteso che l’energia elettrica viene sottratta all’enteerogatore, non certo a un non meglio precisato suo fruitore.L'attribuzione all'imputata della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., per essere stato commesso il reato di furto su bene destinato apubblico servizio - così da renderlo perseguibile d'ufficio – appare, allora, non solocorretta in diritto, ma – prima ancora – giustamente contestata nel capod'imputazione e illegittimamente esclusa dal giudice di merito sulla base di unaerrata interpretazione della natura del bene sottratto.In proposito, va ricordato che integra l’aggravante in parola la «sottrazionemediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata,rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nellarete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale vienedistolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una talecondotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543-01; così pureSez. 4, n. 968 del 04/12/2025, dep. 2026, non massimata): tantoindipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dallanatura pubblica o privata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventualedanno provocato all'apparecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumentoarrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti, in ragione della naturapubblica del servizio sotteso alla sua fornitura (così Sez. 4 n. 48529 del07/11/2023, Marcì, Rv. 285422-01, in motivazione, che cita la conforme Sez. 5,n. 33824 del 05/06/2023, Graziano, non massimata).Proprio tale connotazione e la dimensione pubblica e collettiva dell'interessenon estendere anche a tale ipotesi il novellato regime di procedibilità a querela diparte. L'aggravante in questione mira a punire più severamente e d’ufficio,dunque, l'azione ablativa dell'agente in quanto pertinente ad un bene che, pervolontà del proprietario o del detentore, è destinato ad un uso di pubblicovantaggio.3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel ritenere che la supposta"consegna" (traditio) dell'energia – non si comprende a favore di chi – ne mutidestinazione e natura.Come detto, non è in discussione la contestazione dell’aggravante, perché ilcapo d'accusa, nella specie, non solo cita espressamente l'art. 625 n. 7 cod. pen.,ma descrive la condotta di manomissione del misuratore volta a sottrarre energiaall'ente erogatore, facendo esplicita menzione della “aggravante di aver commessoil fatto […] su cose destinate a pubblico servizio”.Va considerato, inoltre, che la condotta addebitata all'imputata consistenell'impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. (indicato nel capo d’imputazione con la precedentedenominazione di “Enel”), ente che notoriamente gestisce, sia pure nel contestodi un mercato liberalizzato, un servizio pubblico essenziale, di erogazionedell’energia elettrica, nell'interesse della collettività. La natura pubblicistica delservizio reso da tale Ente promana da variegate fonti normative, tra le quali (comericorda Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Rv. 288533-01, in motivazione), inrapida rassegna, possono elencarsi: l'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, ladirettiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principirelativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che eroganoenergia elettrica, acqua e gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delleautorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono daricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tral'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizipubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autoritàamministrativa per l'energia e il gas di cui alla L. 14 novembre 1995 n. 481(recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità").3.3. Risulta dunque di ogni evidenza che all'imputata sia stato attribuito uncomportamento integrativo di un furto che ha per oggetto una cosa destinata aservizio pubblico, il cui flusso è stato oggetto di intercettazione e di indebitaasportazione mediante la manomissione del contatore: non solo e non tanto,dunque, per le caratteristiche soggettive e strutturali dell'organismo chedistribuisce l'energia a cui il capo d’imputazione e la sentenza fanno riferimento(che possiedono comunque valenza orientativa ai fini della comprensione dellacontestazione: così ancora Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Rv. 288533-01, inmotivazione), ma anche per l’esplicita menzione, nella contestazione, all’art. 625,n. 7, cod. pen. e alla “aggravante di aver commesso il fatto […] su cose destinatea pubblico servizio”, e per il chiaro accertamento dell’apprensione del benedirettamente dalla fonte erogatrice (con il detto “shunt”) e non certo da unsoggetto privato a cui la stessa era stata regolarmente erogata e registrata.Come è pure palese l’errore in diritto di aver considerato quel bene divenuto– pur senza che sia mai stato realmente acquistato dal privato – di natura privata,sol perché appreso mediante manomissione del contatore.4. Trattandosi, come detto, dell’unico mezzo di impugnazione esperibile exart. 593, comma 2, cod. proc. pen., e non di ricorso per saltum, ai sensi dell’art.569 cod. proc. pen., non può trovare applicazione il comma 4 di tale ultimadisposizione.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alTribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio, che dovràdi energia elettrica commesso mediante manomissione e allaccio diretto alla retepubblica è aggravato dalla sottrazione di bene destinato a pubblico servizio ed è,conseguentemente, procedibile d'ufficio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]