CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15208/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8630/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8630/2021 Numero sezionale 4559/2022 Numero di raccolta generale 15208/2022Data pubblicazione 12/05/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1842/2020 depositata il 30/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Firenze. Quest’ultimo aveva accolto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare la proprietà, in capo ai convenuti, di alcune unità immobiliari comprese nell’asse ereditario, al fine di soddisfare la propria pretesa creditoria sul de cuius delle controparti; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe mancato di pronunziarsi sul motivo di gravame, col quale il Rustici aveva contestato di trovarsi nel possesso dei beni ereditari, non essendo a ciò sufficiente che fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 1140 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ravvisato il possesso dei beni sul solo fatto che egli avesse conservato la predetta residenza, senza considerare che tale circostanza non avrebbe integrato la signoria di fatto sul bene stesso; che la [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario; che, in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8630/2021 Numero sezionale 4559/2022Numero di raccolta generale 15208/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 che i due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili; che la Corte d’appello, all’esito di una disamina analitica ed esaustiva degli elementi emersi dall’istruzione probatoria, ha motivatamente ritenuto che, ai fini della prova del possesso dei beni ereditari, non occorra la dimostrazione dello svolgimento di un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, ma sia sufficiente l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi (Sez. 2, n. 11018 del 5 maggio 2008); che la circostanza che il ricorrente avesse mantenuto la propria residenza anagrafica in uno degli immobili oggetto dell’eredità integra un fatto idoneo a costituire la presunzione iuris tantum della corrispondenza tra luogo di residenza e luogo di abituale dimora della persona, superabile attraverso la prova contraria, secondo un principio pacificamente affermato da questa Corte in materia di notificazioni (Sez. 3, n. 19387 del 3 agosto 2017); che, d’altronde, l'accertamento della residenza, domicilio o dimora effettuato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione - se non per vizi della relativa motivazione - in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell'atto di citazione, trattandosi di accertamento in fatto (Sez. 1, n. 19416 del 28 settembre 2004); che la motivazione della sentenza impugnata soddisfa pienamente il c.d. minimo costituzionale, trattandosi di un accertamento in punto di fatto (Sez. 3, n. 19387 del 3 agosto 2017); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8630/2021 Numero sezionale 4559/2022Numero di raccolta generale 15208/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della società controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C