CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catania ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio, riformandola esclusivamente rispetto al trattamento sanzionatorio mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, quanto al primo motivo, che le relative censure risultano manifestamente infondate poiché la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovazione probatoria (nella specie perizia medico legale) avanzata dall'imputato poiché a fronte dell'ammissione al giudizio abbreviato c.d. 'secco' disposta dal Giudice per le indagini preliminari egli o il suo difensore avrebbero dovuto reiterare la suddetta richiesta, cosa che invece non è avvenuta. Inoltre, la Corte di appello - sempre in modo coerente - ha ritenuto non necessaria la rinnovazione probatoria in considerazione della lineare ricostruzione dei fatti che non necessitavano di accertamenti tecnici. Al riguardo va ricordato che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 - , Sentenza n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01); Rilevato, rispetto al secondo motivo di ricorso, che correttamente la Corte distrettuale ha escluso la configurabilità, nel caso in esame, della desistenza poiché in tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 1, Sentenza n. 11746 del 28/02/2012 , Rv. 252259 - 01);A Rilevato che il terzo motivo è inammissibile poiché con esso il ricorrente vorrebbe giungere ad una diversa valutazione degli elementi di fatto, coerentemente scrutinati dalla Corte territoriale. Al riguardo è comunque opportuno ricordare che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), rispetto all'omicidio tentato la prova dell"animus necandi', in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma usata dall'imputato (coltello), il numero dei fendenti inferti e la loro direzione verso aree vitali della persona offesa (regione giugulare destra, oltre che braccio e polso) , elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario; Considerato, poi, che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am