CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44778/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 20/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CUNEO, in data 16/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007 Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131bis CP; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Entrambe le statuizioni censurate sono sorrette da motivazione effettiva e non manifestamente illogica, sottraendosi in tal modo al sindacato di questa Corte. Invero, il diniego di applicazione dell'istituto ex art. 131bis CP è giustificato dalla reiterazione delle condotte (l'imputata ha effettuato ben quattro prelievi in pochi giorni) e l'entità della somma sottratta (quasi mille euro) escludendosi dunque sia l'occasionalità che la modestia delle condotte. Invece, la sospensione condizionale della pena è negata con la constatazione della pluralità di condotte delittuose poste in essere ai danni di persona con la quale l'imputata aveva rapporti di convivenza, così dimostrandone l'insidiosità Argomenti, quelli richiamati, non certo illogici o apparenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ,77) [OSCURATO:PERSONA]