CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA o sul ricorso iscritto al n. 31701/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte dì Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza n. 277/02/2019, depositata il 19 marzo 2019, della Commissione tributaria Regionale di Abruzzo; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 277/02/2019, depositata il 19 marzo 2019, la Commissione tributaria Regionale di Abruzzo ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di quattro avvisi di liquidazione emessi per il recupero a tassazione ordinaria delle imposte di registro, ed ipotecaria, dalla contribuente dovute in relazione ad atto di acquisto di terreni agricoli che avevano usufruito della agevolazione prevista dal d.l. n. 194 del 2009, art. 2, c. 4 bis, conv. in I. n. 25 del 2010; 1.1 - a fondamentò del decisum, il giudice del gravame ha considerato che: - non sussisteva la causa di decadenza, dalle agevolazioni usufruite dalla contribuente, quale posta a fondamento degli avvisi di liquidazione, in quanto il primo giudice aveva «condivisibilmente ritenuto che la particolare conformazione del contratto di affitto in questione non avesse per nulla impedito alla ricorrente la conduzione personale e la coltivazione del fondo, unico requisito richiesto dalla norma agevolatrice sopra richiamata, la quale non ric:hiede anche la disponibilità giuridica del bene e né la assenza di qualsiasi contratto con terzi soggetti.»; - difatti, seppur era stato concluso, con la società BIORE01 («operante nel campo della bioenergia»)„ un contratto di affitto, e ciò non di meno, la contribuente aveva proseguito la sua attività di coltivazione diretta di quegli stessi terreni in forza di negozio collegato (un «contratto di coltivazione e conferimento») in forza del quale era tenuta, «ad eseguire con organizzazione propria dei mezzi necessari, tutti i servizi necessari»;- il collegamento negoziale (così) realizzato dalle parti assicurava «da un lato alla società di ottenere la fornitura della materia necessaria alla produzione e, [dall'altro], al coltivatore di garantirsi il collocamento del prodotto della sua attività agricola.»; 2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.l. n. 194 del 2009, art. 2, c. 4 bis, conv. in I. n. 25 del 2010, deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la ricorrenza della causa di decadenza correlata al contratto di affitto concluso dalla contribuente, atteso che da detto contratto era conseguita la perdita della disponibilità giuridica dei terreni agricoli acquistati e, così, era cessata la diretta conduzione e coltivazione di quegli stessi terreni; 2. - il motivo di ricorso è fondato e va accolto; 3. - il comma 4-bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, introdotto dalla legge di conversione n. 25 del 2010, - nel prevedere l'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, e dell'imposta catastale nella misura dell'I_ per cento, con riferimento agli «atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», - espressamente contempla la decadenza dalle agevolazioni usufruite per l'atto di acquisto qualora il contribuente, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto, alieni volontariamente i terreni ovvero cessi «di coltivarli o di condurli direttamente»;- la disposizione in esame, per vero, replica il contenuto di analoghe discipline recanti disposizioni di favore con riferimento ad atti di acquisto di terreni agricoli (v.: la I. n. 604 del 1954, art. 7, c. 1; la I. n. 97 del 1994, art. 5 bis; il d.lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis) e correla, quindi, la reazione sanzionatoria (col recupero a tassazione ordinaria degli atti di acquisto), - oltrechè alla alienazione volontaria dei terreni, fattispecie che (qui) non ricorre, essendo incontestato il titolo contrattuale (un contratto di affitto) posto a fondamento degli avvisi di liquidazione, - alla dismissione della (diretta) coltivazione, o conduzione, dei terreni agricoli (già) oggetto di acquisto a condizioni agevolate; 3.1 - con specifico riferimento alla disposizione di cui alla I. n. 604 del 1954, art. 7, cit. (come premesso a contenuto regolatorio sovrapponibile a quello in esame), la Corte ha già avuto modo di rilevare che il contratto di affitto «assume rilevanza, - sul piano delle agevolazioni usufruite al momento dell'acquisto di terreni agricoli «per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina» (I. n. 604, cit., art. 1), - non ex se, - e quale titolo contrattuale precluso dalla disciplina sanzionatoria finalizzata a garantire l'effettività degli obiettivi perseguiti con l'agevolazione, - quanto piuttosto quale indice «sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario» (così Cass., 21 marzo 2014, n. 6688), per la evidente contraddizione che non consente di considerare come tutt'ora in coltivazione, ad opera del suo acquirente„ un terreno da quello stesso concesso in affitto a terzi» (Cass., 16 ottobre 2020, n. 22484); - e va rimarcato che la ratio legis della causa d decadenza in questione si raccorda alla stessa ragione fondativa dell'agevolazione e, dunque, alla finalità di assicurare la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina che, a sua volta, ed in relazione ug›- all'oggetto dell'atto di acquisto agevolato, implica l'effettiva coltivazione del terreno; 3.2 - il giudice del gravame, come anticipato, ha escluso, nella fattispecie, il perfezionamento della causa di decadenza avendo accertato che, - a fronte del contratto di affitto dei terreni, - le parti avevano stipulato, in collegamento negoziale, un ulteriore contratto («contratto di coltivazione e conferimento») in ragione del quale il concedente non aveva affatto dismesso la diretta coltivazione ma, e per converso, era tenuto «ad eseguire con organizzazione propria dei mezzi necessari, tutti i servizi necessari», così. proseguendo nella diretta coltivazione di quei terreni stessi; - va, però, diversamente considerato che, - a fronte dell'originario titolo (di proprietà) cui si correlavano la coltivazione del fondo e lo stesso riconoscimento dell'agevolazione, - il rilevato collegamento negoziale fonda detta coltivazione su di un titolo diverso, che non consegue più dal diritto proprietà e che ha natura precaria in quanto dipendente dalla stabilità del contratto concluso in collegamento negoziale e, in definitiva, dalla volontà delle parti contrattuali; 3.3 - il sistema normativo sulla formazione della piccola proprietà contadina è, difatti, caratterizzato da indubbia finalità pubblicistica alla cui base v'è, per l'appunto, il divieto di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato (Cass., 21 marzo 2014, n. 6688, cit.); ed una siffatta finalità non può che risultare contraddetta dal contratto di affitto di terreni agricoli concluso dal contribuente, comé rimarcato dalla Corte (anche) con riferimento alle concessioni per coltivazioni intercalari (I. n. 203 del 1982, art. 56; cfr. Cass., 21 marzo 2014, n. 6688, cit., cui adde Cass., 1 dicembre 2017, n. 28848; Cass., 26 maggio 2017, n. 13426; Cass., 14 febbraio 2017, n. 3811); 4. - la novità della questione controversa, - avuto riguardo, dunque, agli specifici presupposti della causa di decadenza che, nella fattispecie, vengono in considerazione, - giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente, tra le parti, le spese de