CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 24225/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22365/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE-intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 319/2024depositata il 13/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, nel senso della inammissibilità odel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avvocato ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare per diversi capi d’incolpazione corrispondenti a condotte poste in essere fino al 5 marzo 2012, e in particolare, per quanto ancora in questa sede di utilità: - per aver consigliato e indotto un proprio assistito, F.A. , a porre in essere azioni inutilmente gravose facendo redigere un testamento pubblico dal medesimo contenuto di un precedente testamento olografo valido (art. 36, codice disciplinare forense, ratione temporisvigente); -per aver richiesto, a [OSCURATO:PERSONA], divenuta vedova di Antoniotti, compensi maggiori di quelli previamente indicati senza aver fatto alcuna riserva, e comunque manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta (art. 43, codice disciplinare forense applicabile). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina forense riteneva sussistenti le suddette responsabilità e comminava la sanzione della censura. 3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto, pur modificando parzialmente la valutazione dei fatti, osservando in particolare che: - la raccomandazione di far raccogliere infine in forma pubblica le volontà testamentarie era stata utile, posto che, inizialmente, vi era un testamento olografo con indicazioni diverse, superato dal secondo, ancora olografo, risultato però formato con significative incertezze grafiche, sicché i suddetti documenti avrebbero potuto condurre a un rilevante contenzioso; -diversamente, erano da ritenere eccessivi e sproporzionati i compensi richiesti alla moglie del de cuius, per circa 73 mila euro in relazione all’attività espletata per la successione, e per circa 358 mila euro in relazione alle prestazioni concernenti la redazione dei testamenti, quello olografo più recente e quello pubblico susseguente, tenuto conto che gli adempimenti dell’ultimo di essi erano stati curati dal notaio incaricato, avendo l’avvocato deducente assunti solo la posizione di testimone, mentre non vi erano state altre attività tali da giustificare la richiesta conclusiva, a C.C., di oltre 400 mila euro. 4. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’avvocato incolpato, articolando quattro motivi, corredati da memoria. 4.1. E’ rimasto intimato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza. La Procura Generale presso questa Corte ha depositato memoria concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il CNF: - avrebbe, illogicamente, dapprima ammesso l’utilità della consulenza stragiudiziale testamentaria resa ad A., e poi escluso che potesse giustificare una correlata richiesta di pagamento, tenuto conto che si era trattato di attività distinta da quella di consulenza, anch’essa stragiudiziale, svolta in favore di C. dopo la morte del marito; - avrebbe immotivatamente obliterato che la consulenza a favore del clienteA., prima del suo decesso, si era articolata prima in relazione alla modifica delle disposizioni testamentarie, così da escludere l’attribuzione della quota disponibile in favore di alcuni nipoti, con devoluzione patrimoniale integrale a favore della moglie, e poi nella valutazione dell’incertezza relativa al secondo testamento olografo cui aveva appunto fatto séguito quello notarile; - avrebbe immotivatamente obliterato le plurime attività di consulenza immobiliare e tributaria solte in favore di C., relative a un cospicuo asse ereditario; - avrebbe mancato, comunque, di dare conto di un termine di paragone tale da rendere comprensibile il conclusivo giudizio di sproporzione in eccesso. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della tariffa professionale applicabile ratione temporis, d.m. n. 127 del 2004, e degli artt. 115, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il CNF avrebbe errato mancando di considerare le soglie tariffarie da relazionare, in specie, all’asse ereditario del valore di circa 3 milioni e 500 mila euro. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 159, 161, cod. proc. civ., 3, comma 3, legge n. 113 del 2017, 21-septies, legge n. 241 del 1990, poiché la sentenza del CNF era da ritenersi nulla in quanto deliberata nel 2019, e depositata nel 2024, da Presidente, Segretario e alcuni componenti dichiarati dal Tribunale di Roma, nel 2020, ineleggibili, e, come tali, decaduti ex tuncsenza possibilità di ritenere operanti i principî del funzionario di fatto trattandosi di effetti non favorevoli al destinatario, con conseguente prescrizione dell’azione disciplinare maturata a far data dalla decisione del CDD del giugno 2016. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era comunque trascorso il termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo, senza possibilità di effetti interruttivi permanenti, come enunciato dal principio generale enunciato dall’art. 56, legge n. 247 del 2012. 6. Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente per ragioni logiche e congiuntamente per connessione, sono infondati. 6.1. In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, questa Corte ha chiarito che, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA], il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, rimane a regolare la vicenda, mentre, in relazione a una decisione adottata e non ancora depositata, il Presidente e il Segretario mantengono il potere e dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali (Cass., 30/03/2021, n. 8777, menzionata anche in ricorso). 6.2. In altri termini, ai fini della regolare costituzione del giudice, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione, sicché il carattere retroattivo degli effetti derivanti dall’annullamento delle elezioni ordinistiche trova il suddetto limite generale conservativo. 6.3. A mente dell’art. 158 cod. proc. civ., dunque, «è il momento della pronuncia della sentenza quello nel quale il membro deve essere legittimamente preposto all'organo giudicante perché questo possa adottare una decisione giuridicamente esistente», e «nei collegi giudicanti, tale momento va identificato con il momento della deliberazione della decisione» (Cass., Sez. U., 26 settembre 2017, n. 22358, richiamata dalla citata Cass., Sez. U., n. 8777 del 2021, i cui principî, che qui si stanno ribadendo, sono stati enunciati in una fattispecie, analoga a quella in scrutinio, nella quale la sentenza impugnata era stata decisa il 15 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020, laddove il Tribunale di Roma, dapprima con provvedimento cautelare del 13 marzo 2020 e poi con ordinanza del 25 settembre 2020, aveva dichiarato ineleggibili quattro fra i componenti il collegio del CNF che aveva pronunciato la sentenza stessa). 6.4. È stato sottolineato, altresì, che «la funzione giurisdizionale non è assimilabile, quanto ai compiti ed agli interessi coinvolti, né a quella di un funzionario amministrativo, con l'esigenza di stabilità di esplicazione degli atti amministrativi ampliativi, né», ad ulteriore esempio comparativo, «a quella di un organo amministrativo societario, con l'interesse primario alla stabilità degli atti sul mercato dei capitali». 6.5. «Le caratteristiche proprie degli interessi perseguiti, l'esigenza di tener fermi gli atti compiuti e la finalità di assolvere ad un servizio essenziale comportano, peraltro, l'analoga salvezza delle pronunce deliberate, nonostante l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale e la sottoposizione, al giudice superiore, della censura relativa al vizio di costituzione del giudice». 6.6. «Se, quindi, il principio del funzionario di fatto, proprio degli atti amministrativi, non è di per sé trasponibile nell'ambito dell'attività giurisdizionale - non potendo ad un collegio giudicante, elettivo o no, applicarsi in tototale figura, allorché uno o alcuni dei suoi membri abbiano cessato o siano decaduti dalla carica per la sopravvenuta declaratoria di ineleggibilità - l'ordinamento non permette la caducazione dei provvedimenti giurisdizionali assunti dal soggetto dichiarato ineleggibile» (Cass., Sez. U., n. 8777 del 2021, cit., pagg. 22-23). 6.7. Nella fattispecie, la decisione del CNF adottata nel 2019, sebbene pubblicata nel 2024, dopo la dichiarazione d’ineleggibilità del 2020, risulta valida. 6.8. Quanto alla connessa deduzione d’intervenuta prescrizione – rilevabile anche officiosamente anche in sede di legittimità qualora non comporti indagini fattuali ormai precluse (Cass., Sez. U., 28/12/2023, n. 36204) –occorre rimarcare che: a)il più favorevole regime della prescrizione degli illecitidisciplinari degli avvocati, introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, con limite massimo non superabile di sette anni e mezzo, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzionidisciplinari, sia con la giurisprudenza della C.E.D.U., secondo cui il principio di retroattività della lex mitiorconcerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino ladisciplina della prescrizione (v. Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20650, in cui pure si dà atto, alle pagg. 18 e seguenti, dei divergenti arresti della Corte costituzionale, su tale ultimo punto ma solo quanto al regime penale e non a quello disciplinare, in specie forense); b)riferimento temporale per l'individuazione del regime dellaprescrizione dell'azione disciplinare è la commissione delfatto, o, quando del caso, la cessazione della sua permanenza (cfr., tra le molte, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23746); c) il regime normativo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (ossia precedente al 2 febbraio 2013), sanciva, all’art. 51, R.D. n. 1578 del 1933, un termine prescrizionale di cinque anni, senza limite massimo, con effetto interruttivo anche degli atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare (quali l’apertura del procedimento, l’approvazione del capo d’incolpazione, l’esame dell’incolpato), nella fase amministrativa davanti al CDD, ex art. 2935, primo comma, cod. civ., ed effetto interruttivo permanente durante la fase giurisdizionale davanti al CNF, a mente del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, cod. civ., e 2943, cod. civ. (Cass., Sez. U., 19/06/2023, n. 17480). 6.9. Nella fattispecie, i fatti risultano contestati «sino al 5/3/2012» (pag. 2 della sentenza in questa sede gravata), con conseguente applicazione del regime di cui al R.D. n. 1578 del 1933; la decisione del CDD è del 6 giugno 2016, lo stesso anno del ricorso al CNF che ha deciso, come detto, nel 2019, con deposito della sentenza nel 2024: ne consegue che non è decorsa alcuna prescrizione. 7. Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare anch’essi congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati. 7.1. La motivazione del CNF è riconoscibile come tale ed affatto illogica, affermando per un verso che la raccomandazione di superare le incertezze derivanti dai due testamenti olografi con un atto pubblico di ultime volontà era stata professionalmente legittima, per altro verso che la redazione e gli adempimenti inerenti al successivo testamento pubblico erano stati curati dal notaio la cui attività professionale, dunque, non poteva legittimare la richiesta di compensi da parte dell’avvocato. 7.2. Al contempo, la sentenza del CNF esclude che fossero individuabili attività svolte dal ricorrente che potessero giustificare una richiesta di ulteriori somme nella misura di oltre 400 mila euro. 7.3. Al di là del fatto che l’attività di consulenza successoria anteriore e successiva al decesso potesse legittimare pretese maggiori rispetto alle somme di 9.200,00 euro e poi altre 5.000,00 pagate da C.C. come accertato in fatto dal CNF (pag. 3 della sentenza gravata), la ragione decisoria è individuabile nel senso che l’ulteriore richiesta di quelle plurime centinaia di migliaia di euro non era in alcun modo correlabile al servizio professionale dell’avvocato, e dunque, nella prospettiva dell’incolpazione ritenuta fondata, manifestamente eccessiva. In questa chiave la logica motivazionale è, per quanto di utilità, razionalmente decifrabile. 7.4. La seconda censura di cui all’odierno ricorso, d’altro canto, non illustra analiticamente le ragioni per cui si sarebbe arrivati a soglie della doppia fatturazione, di oltre 73 mila euro e di oltre 358 mila per le due indicate consulenze stragiudiziali, facendo cumulativo richiamo, in specie per quella a favore di C.(a pag. 20), a una forbice compresa tra lo 0.5% e il 5%, allegando di aver applicato l’1,5%, rispetto a un valore dichiarato di 3 milioni e mezzo di euro, mentre nel corpo della narrazione dei fatti (a pag. 7) si menziona un valore dell’asse ereditario, di A., di 8 milioni di euro «in correlazione ai dati forniti» dal de cuius non compiutamente né meglio chiariti, di cui neppure si spiega specificatamente la relazione con l’attività svolta dal deducente. Il tutto, in relazione alla tabella D della tariffa stragiudiziale del 2004 invocata, tenendo conto dell’attività stragiudiziale non accessoria allegata, ovvero, conclusivamente: quella consistente nel consiglio sulla redazione dei testamenti, il secondo olografo di breve contenuto e l’atto pubblico mortis causa curato – come accertato dal CNF, anche in tal caso in fatto – dal notaio; quella, dopo la morte, consistente nella “individuazione” dei beni e, complessivamente, nel coordinarsi con l’attività di altri professionisti in specie a fini catastali e tributari. 7.5. In altri termini, quanto illustrato in ricorso non permette di apprezzare, con la necessaria specificità, la concludenza della censura, nemmeno allegando né spiegando perché – fermo il carattere fattuale del profilo, estraneo alla presente sede di legittimità – ci sarebbe stata, in tesi, un’eccezionale difficoltà della prestazione, a mente dell’art. 1, comma 3, della tariffa professionale forense stragiudiziale di cui al d.m. n. 127 del 2004 invocato per applicabilità temporale. 7.6. La censura rimane, pertanto, complessivamente aspecifica rispetto alla ratio decidendi, oltre che residualmente diretta a una rivisitazione fattuale estranea alla presente sede di legittimità. 7.7. Resta assorbita l’istanza di sospensiva cautelare proposta con il medesimo ricorso. 8. Non deve disporsi sulle spese, atteso che è mancata la difesadell’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia . P.Q.M La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso