CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1984
Cassazione n. 45538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita di 72 grammi lordi di cocaina e 29 grammi lordi di hashish) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi; Ritenuto che, infatti, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso di potere ridurre la pena, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche giudicate prevalenti rispetto alla recidiva, nella misura massima di un terzo; ciò in ragione "della personalità del prevenuto, su cui gravano numerosi precedenti", giudicando congrua la pena complessivamente irrogata. Statuizione insindacabile in sede di legittimità, atteso che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (da ultimo, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01); Rilevato, altresì, che non vi è alcuna contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva atteso che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato/ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 - 01). Infine, incensurabile risulta l'aumento operato per la continuazione - in 727.-r- ordine all'illecita detenzione dell'hashish - nella misura di tre mesi di reclusione; in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è infatti tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui - come nel caso di specie - aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de